CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 1971
Cassazione n. 17120/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tripoli) il 16/03/1962 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2020 della Corte appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Torino, per quel che in questa sede rileva, ha condannato alle pene ritenute di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo 2), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in ordine al capo 3) - originariamente contestati ai sensi di cui agli artt.110, 56, 317 cod. pen. - previa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 56, 319-quater, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto al capo 2), secondo la prospettazione accusatoria, rispondono di tentata induzione indebita, avvenuta nell'ottobre 2016 ad opera di [OSCURATO:PERSONA] su incarico di [OSCURATO:PERSONA] (notaio, ex candidato Sindaco del Comune di Torino e, al tempo degli eventi, Consigliere di minoranza) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della "Kronos" S.r.l. (interamente partecipata dal suocero [OSCURATO:PERSONA]), società che aveva in uso un immobile di proprietà del Comune di Torino ove era allocata la discoteca "Cacao". In particolare, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] di indurre [OSCURATO:PERSONA], professionista e consulente della "Kronos" e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], a consegnare la somma di euro 20.000 al fine di far desistere il [OSCURATO:PERSONA] dalle azioni portate avanti quale Consigliere [OSCURATO:PERSONA] di minoranza della Città di Torino e componente della [OSCURATO:PERSONA] di Gestione di detta amministrazione, tese a far chiudere la discoteca "Cacao", allocata all'interno di un immobile di proprietà comunale concesso in uso per la durata di sei anni, impedendo il rinnovo della concessione prossima alla scadenza (30 aprile 2017) in ragione di prospettate e pubblicizzate irregolarità della gara, somma di denaro che il [OSCURATO:PERSONA], si rifiutava di pagare. La contestazione contenuta nel capo 3) fa riferimento, in considerazione dell'intervenuta riqualificazione dell'originario delitto di concussione, all'accusa di tentata induzione indebita che si sarebbe realizzata attraverso la richiesta della somma di euro 200.000 formulata nel marzo del 2017 dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo imprenditore nel settore dei locali d'intrattenimento ed entrambi - secondo l'ipotesi accusatoria - vicini al [OSCURATO:PERSONA]), su incarico di [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità sopra indicate, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (suocero di [OSCURATO:PERSONA]) che si è però rifiutato di pagare il relativo 'importo; anche in tal caso la somma di denaro sarebbe stata richiesta al fine di far desistere il [OSCURATO:PERSONA] dalle attività dispiegate per ottenere la chiusura del locale.2. [OSCURATO:PERSONA], difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, previa riqualificazione delle originarie contestazioni ex art.110, 81, 56 e 317 cod. pen. dei capi 2) e 3), in relazione ai delitti di cui agli artt. 56 e 319-quater, cod. pen., deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Vizi cumulativi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine agli artt. 110 e 319-quater cod. pen. quanto ai fatti di cui al capo 3). Il ricorrente censura la decisione nella parte in cui avrebbe fondato il differente esito del giudizio su tre elementi e, segnatamente: le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (socio unico della Kronos e suocero del [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società); la presunta conferma di due incontri avvenuti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il "[OSCURATO:PERSONA]" del [OSCURATO:PERSONA]; il contenuto della registrazione del colloquio del 24 marzo 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] (consulente della Kronos) e [OSCURATO:PERSONA]. Detti elementi risulterebbero non rilevanti in quanto contraddittori e lacunosi. 2.1.1. Quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di appello avrebbero ignorato le lacune messe in evidenza dalla sentenza di primo grado che era pervenuta a ritenere non credibili le propalazioni, specie nella parte in cui non avevano scandito cronologicamente gli eventi con riferimento alla rappresentata proposta avanza al [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; momento chiave che è stato dapprima collocato dopo il sopralluogo avvenuto presso la discoteca e la trattativa relativa all'acquisizione della discoteca "il Patio" gestito dal Lunardi, successivamente non veniva ricordato nella sua sequenza avendo gli inquirenti messo in evidenza i contrasti con le dichiarazioni del genero [OSCURATO:PERSONA] ed in seguito corrette affinché convergessero con le dichiarazioni del genero dopo l'esame dibattimentale. Illogico sarebbe il riferimento all'età ed alla stratificazione degli eventi a cui hanno accennato i Giudici di appello tenuto conto che ciò non spiega come sia potuto pervenire alla conferma delle dichiarazioni del genero a tre anni dai fatti, epoca in cui sarebbe stato ovvio immaginare che, proprio a causa dell'età, il ricordo fosse meno nitido. La difesa rappresenta che la convergenza del propalato del [OSCURATO:PERSONA] con il contenuto delle dichiarazioni del genero si realizzerebbe anche con riferimento alla causale della somma di euro 200.000 che, dapprima era stata declinata in funzione dell'abbandono delle posizioni assunte contro la discoteca "Cacao" e, nel corso della rinnovazione istruttoria, finalizzate all'opera di denuncia degli abusi edilizi compiuti in detto locale. Elementi che avrebbero deposto per l'inattendibilità delle dichiarazioni nella parte in cui hanno dovuto sopperire all'assenza del metus necessario ai fini dell'integrazione del reato (prima della sua riqualificazione), non ipotizzabile qualora la richiesta di denaro fosse avvenuta in una fase successiva rispetto al sopralluogo della Commissione visto che l'azione autonoma di soggetti terzi non avrebbe potuto ignorare le irregolarità riscontrate nel locale gestito dalla "Kronos" s.r.I., escludendo la possibilità che un intervento del [OSCURATO:PERSONA] potesse incidere sul corso degli eventi. Si osserva, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] era stato smentito anche in ordine alla affermazione secondo cui non avrebbe più contattato il [OSCURATO:PERSONA] dopo la richiesta di denaro avvenuta all'Interno del locale di costui (il "[OSCURATO:PERSONA]"), evenienza confutata dagli accertati contatti tra i due rinvenuti sulle utenze. 2.1.2. Errata si rivelerebbe la circostanza, su cui la Corte di appello ha fondato la responsabilità, in ragione della mancanza di una spiegazione alternativa della richiesta di denaro, che vi fossero stati due incontri tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe stato trascurato il dato secondo cui l'unico incontro era stato organizzato e voluto con insistenza dal solo [OSCURATO:PERSONA], circostanza che sarebbe stata confermata dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed indirettamente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato di essere stato spesso al «[OSCURATO:PERSONA]» proprio per parlare del [OSCURATO:PERSONA]. L'altro incontro a cui la Corte di merito fa riferimento sarebbe stato del tutto casuale come dimostrato dalla presenza, al fianco del [OSCURATO:PERSONA], di due ragazze, circostanza che, qualora apprezzata, avrebbe assegnato differente significato ai due incontri e, in particolare, al primo di essi. In uno solo di tali incontri vi sarebbe stato l'invio da parte di [OSCURATO:PERSONA] di messaggi a [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale ha ritenuto rilevanti per definire la finalità dell'incontro e per la individuazione del soggetto, il [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato dietro allo stesso. Proprio il contenuto dei due messaggi, uno dei quali in tempo di notte, ove si accennava alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse "un agnellino", sono in contrasto con le dichiarazioni di costui che aveva invece dichiarato di essere andato via dal locale stizzito a causa della richiesta di denaro rivoltagli dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]. Facendo riferimento ai due incontri la Corte di appello sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova. 2.1.3. Quanto al contenuto della registrazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (asserito faccendiere di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo 2), la Corte di merito avrebbe omesso di fornire risposta in ordine alle prospettate manipolazioni dei files nella parte in cui, al periodo antecedente ai quattro secondi di silenzio che si poteva apprezzare nel precedente esame della memoria del cellulare, si sente [OSCURATO:PERSONA] affermare "Ieri sono stato là" e, subito dopo, "Eh... 200". Il consulente tecnico della difesa aveva, invero, evidenziato l'esistenza di una grave anomalia "estrinseca" dei primi file allo scopo di segnalare la carenza di genuinità del contenuto della registrazione. Il significativo mutamento del rumore di sottofondo, privo di spiegazione, indicherebbe un probabile assemblaggio di parti differenti, modifica il cui accertamento a posteriori è reso impossibile dall'inspiegabile conversione del file compiuta da [OSCURATO:PERSONA]; accorgimenti, che secondo il consulente, verrebbero attuati proprio nei casi in cui si vogliono mascherare eventuali alterazioni, così escludendo che la modifica possa essere avvenuta a causa del riversamento del file dal telefono al computer. Anche i file prelevati dal computer risultano alterati nel campionamento e nella forma d'onda e comunque incompatibili per datazione, posto che la loro creazione risulta successiva di tre giorni (27 marzo 2017) e non riconducibile al giorno successivo (24 marzo 2017) come affermato dal [OSCURATO:PERSONA]. La traccia audio registrata, pertanto, non consentirebbe di dimostrare un collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], avendo il primo potuto facilmente apprendere quanto poi riferito al [OSCURATO:PERSONA] in virtù della precedente conversazione con costui. Egualmente erroneo risulterebbe il tentativo, sulla base della conversazione registrata dal [OSCURATO:PERSONA], di collocare i due incontri, rispettivamente, il 23 marzo 2017 ed il giorno seguente. I sintetici richiami effettuati dalla Corte di appello alla decisione del Giudice dell'udienza preliminare che era pervenuta ad assoluzione, a fronte delle citate lacune della sentenza, mettono in evidenza la violazione del dovere di motivare in forma rafforzata la decisione che sovverte il favorevole del primo giudizio. 2.2. Vizi cumulativi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine agli artt. 110 e 319-quater cod. pen. quanto ai fatti di cui al capo 2), per mancato rispetto del canone di giudizio del "al di là di ogni ragionevole dubbio" ex art. 533 cod. proc. pen. La Corte territoriale fonda la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] omettendo di pronunciarsi sul se dietro alla richiesta di denaro avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] vi fosse [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe, infatti, apodittica la parte di motivazione che rileva la non verosimiglianza del dato secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva agito all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA], suo notaio di fiducia tra loro legati da stima reciproca, valutazione illogica ed astratta se solo si osserva che [OSCURATO:PERSONA] (come emerso dalla registrazione del 24 marzo 2017) propone a [OSCURATO:PERSONA] di prendere parte dei soldi del [OSCURATO:PERSONA]. Analoga carenza si coglierebbe nella parte in cui la Corte di merito aveva osservato che, nel periodo in cui si svolgevano i fatti, il [OSCURATO:PERSONA] non avesse ancora verificato gli abusi edilizi del "Cacao", concentrandosi sull'irregolarità del bando di assegnazione della concessione, ipotesi rispetto alla quale però - per ammissione degli stessi Giudici di merito - egli non avrebbe avuto elementi concreti.Stessa incongruenza riguarderebbe l'ammontare della somma richiesta, quantificata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in euro 20 mila e da [OSCURATO:PERSONA] tra 40 e 50 mila euro. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, previa riqualificazione dell'originaria contestazione ex art. 110, 81, 56 e 317 cod. pen. del capo 2), per il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 319-quater, cod. pen., deduce i motivi di seguito indicati. 3.1. Vizi di motivazione con riferimento alla violazione dell'onere di motivazione rafforzata in ragione del sovvertimento dell'esito della decisione assolutoria di primo grado. 3.1.1. Il primo aspetto riguarderebbe la violazione di detto onere con riferimento alla ritenuta attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], valutato invece non attendibile dal Giudice di primo grado che aveva evidenziato plurime circostanze al riguardo (da pag. 100 a 108 della sentenza). Il Tribunale aveva messo in evidenza come il [OSCURATO:PERSONA] avesse nella vicenda un interesse meramente personale in assenza di valida ragione per ritenere che [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], temesse eventuali iniziative del [OSCURATO:PERSONA]; aveva osservato l'apprezzata non genuinità delle affermazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] durante il colloquio con il [OSCURATO:PERSONA], occasione in cui aveva riferito di essere stato contattato da un intermediario, di cui non svelava il nominativo, per conto del [OSCURATO:PERSONA], dato smentito dalla successiva ammissione secondo cui l'iniziativa di contattare l'intermediario, poi identificato nel [OSCURATO:PERSONA], era stata del [OSCURATO:PERSONA]. Osserva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] di un più ingente importo (quaranta f2/ o cinquanta mila euro) asseritamente richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] e, al fine di dimostrare il collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe fatto riferimento a notizie apprese in ordine ad irregolarità edilizie realizzate nella discoteca «Cacao» che non potevano ancora essere note a [OSCURATO:PERSONA] in quanto apprese da [OSCURATO:PERSONA] dopo il sopralluogo; è stata messa in risalto la stranezza insita nel timore, palesato da [OSCURATO:PERSONA], di essere accusato dal [OSCURATO:PERSONA] di complicità con l'intermediario, pur in assenza di valide ragioni, nonché l'inspiegabile mancata indicazione al [OSCURATO:PERSONA] del nominativo dell'intermediario; il Giudice di primo grado avrebbe, inoltre, evidenziato contraddizioni in ordine al dipanarsi cronologico degli eventi, specie nella parte in cui aveva spiegato i motivi della registrazione della conversazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], fondando la condotta intrapresa sulla base di precedenti richieste estorsive da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], titolare della discoteca «Cacao», evento relativo alla richiesta di euro 200.000, differente da quella relativa al capo 2) dell'ottobre del 2016.La riforma della sentenza assolutoria avrebbe imposto ai giudici di appello di confrontarsi analiticamente con ognuno dei rilievi messi in evidenza dal Tribunale spiegando le ragioni che portavano a discostarsene. I Giudici di merito avrebbero preso posizione solo su taluni dei rilievi avanzati - e precisamente sulla discordanza nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sulla scansione temporale dei suoi incontri con [OSCURATO:PERSONA], e sull'importo da questo richiestogli - così incorrendo in una palese violazione del dovere di motivazione rafforzata nella parte in cui non è stata fornita una completa ed esaustiva spiegazione in ordine ai profili sopra complessivamente espressi. La Corte di appello supererebbe, inoltre, l'insanabile discrasia tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA] quanto a cifra richiesta da [OSCURATO:PERSONA], etichettando l'asimmetria come frutto di un mero errore comunicativo, circostanza talmente delicata, quella della quantificazione del pretium sceleris, che coinvolge personaggi in vista che, secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe dovuto rimanere ben impressa nella memoria del ricevente. 3.1.2. La riforma della sentenza assolutoria avrebbe imposto ai giudici di merito una risposta alle censure formulate in ordine alla dedotta alterazione delle registrazioni digitali fornite dal [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto le censure risultano sovrapponibili a quelle formulate dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Vizi afferenti all'obbligo di motivazione rafforzata quanto alla registrazione della conversazione avvenuta il 24 marzo 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La decisione di primo grado aveva rilevato che la conversazione registrata dal [OSCURATO:PERSONA] il 24 marzo 2017 non faceva evincere la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] agisse quale mandatario del [OSCURATO:PERSONA], né che detto documento costituisse riscontro ai fatti di cui al capo 2) verificatisi nell'ottobre del 2016; anzi, viene affermato che il tenore della conversazione rende semmai palese che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito a titolo personale. Tale motivazione in ordine all'assenza di collegamenti tra l'operato del [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale, non risulta adeguatamente smentita dalla Corte territoriale. Quanto a collegamento con il pubblico ufficiale, i Giudici di merito assegnerebbero valore determinante ad una frase ([OSCURATO:PERSONA] che si rivolge al [OSCURATO:PERSONA] : «poi da 200, ce ne teniamo 50 noi e 150/i diamo a lui") non rilevante, in quanto poteva avere un significato differente qualora fosse stata letta alla luce della possibilità, pur riconosciuta dai Giudici di merito, che l'incontro registrato fosse stato preceduto da altro nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] le informazioni sull'importo della richiesta di denaro, che nell'occasione sarebbero stati solo rievocati.Non apparirebbe plausibile che il [OSCURATO:PERSONA] intendesse inserirsi, con la complicità di [OSCURATO:PERSONA], nell'affare della richiesta dei 200.000 euro aggirando i presunti intermediari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La difesa del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, previa riqualificazione dell'originaria contestazione ex art. 110, 81, 56 e 317 cod. pen. del capo 3), per il delitto di cui agli artt. 56 e 319-quater, cod. pen., deduce i motivi di seguito indicati. 4.1. Vizi cumulativi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in relazione all'art. 319-quater cod. pen. anche con riferimento al contributo a titolo di concorso del [OSCURATO:PERSONA], all'esistenza del metus publicae potestatis ed alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. 4.1.1. La sentenza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui non valuta adeguatamente la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun potere di incidere sulle future sorti della proroga della concessione degli immobili in cui era allocata la discoteca; la decadenza, infatti, sarebbe conseguita automaticamente al riscontro delle violazioni edilizie ormai note ai più. Né risulterebbe logico sostenere la permanenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] di un certo margine di manovra nei confronti dei funzionari comunali al fine di continuare nell'utilizzo dell'immobile, vista l'impossibilità che, successivamente al sopralluogo effettuato dalla Commissione comunale con la presenza del geometra Palma, funzionario competente proprio in ordine all'accertamento delle violazioni edilizie, la "Kronos" potesse vedersi rinnovata la concessione. 4.1.2. La difesa, inoltre, critica la parte della decisione che fonderebbe la dimostrazione in ordine alla sussistenza del capo 3) su tre pilastri. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si osserva come lo stesso, teste le cui dichiarazioni sono state ritenute dalla Corte di merito verosimili, costanti e lineari, in realtà fornisca dichiarazioni cangianti, incoerenti ed inverosimili con motivazione sovrapponibile a quella del [OSCURATO:PERSONA] sopra riportata. Si fa riferimento alle discrasie sulla collocazione temporale dell'incontro al "[OSCURATO:PERSONA]" relativamente al quale i ricordi del [OSCURATO:PERSONA] sono più precisi con il passare del tempo, riallineandosi a quelli del genero, alle dichiarazioni affermazioni fatte sull'incontro del 22/23 marzo 2017, relativamente al quale, in momenti diversi, [OSCURATO:PERSONA] fornisce ricostruzioni diverse su chi fosse il suo interlocutore tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sul contenuto delle conversazioni; nella testimonianza resa in Corte di appello, Barullí non evidenzia alcun ruolo nella vicenda avuto dal [OSCURATO:PERSONA], facendo esclusivo riferimento al [OSCURATO:PERSONA]; la carenza di elementi posti in ordine al delitto di cui al capo 3) risulterebbero palesi dalle dichiarazioni dei soggetti esaminati e assunti a sommarie informazioni a vario titolo, le PEC, la querela di [OSCURATO:PERSONA], le trascrizione dell'intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La figura del [OSCURATO:PERSONA], viene evocata nel primo verbale di sommarie informazioni del [OSCURATO:PERSONA] che non risulta atto idoneo a far apprezzare il contributo fornito da costui alla realizzazione del delitto contestato sempre negato di aver formulato richieste di denaro. Quanto agli appuntamenti presso il "[OSCURATO:PERSONA]", si osserva che [OSCURATO:PERSONA] incontrò [OSCURATO:PERSONA] in due occasioni, ma solo in una occasione ciò avvenne su indicazione di [OSCURATO:PERSONA] proprio perché voleva comprendere quali fossero i motivi che avevano portato [OSCURATO:PERSONA] a richiedere insistentemente un contatto con il notaio. Intacca l'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] la dichiarazione resa dal medesimo secondo cui non avrebbe più visto e sentito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal giorno successivo alla richiesta di denaro, evenienza smentita dai tabulati telefonici, che contraddice la pretesa estorsiva, essendo illogico che la vittima del reato accetti di continuare ad avere comunicazioni con il responsabile. Quanto al contenuto della registrazione del 24 marzo 2017 se ne critica il significato assegnato da parte della Corte di merito, oltre che la genuinità con argomentazione sopra riportate da altri ricorrenti. 4.2. Vizi di motivazione e violazione dell'articolo 191 cod. proc. pen. con riferimento alla registrazione del 24 marzo 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi inutilizzabile alla luce della sua rilevanza nella seriazione causale dell'iniziativa determinante di [OSCURATO:PERSONA] (su mandato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), a seguito della quale sarebbe sopraggiunta la richiesta di denaro. La registrazione non sarebbe utilizzabile in quanto [OSCURATO:PERSONA] agiva come agente provocatore di [OSCURATO:PERSONA] per un reato che, senza l'intervento del primo, non sarebbe stato commesso. 4.3. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. La motivazione risulta manifestamente illogica e meramente apparente nella parte in cui, al fine di negare la concessione delle attenuanti generiche, parifica i gravi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla precedente carica di consigliere comunale rivestita dal ricorrente dal 2012 al 2016 nel comune di Torino. È irrazionale e contrario alle norme citate, infatti, negare ad un imputato le attenuanti generiche sulla sola base dell'incarico politico che questo ha svolto, per giunta senza che tale ruolo possa aver influito in ordine alle successive condotte contestate. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, previa riqualificazione dell'originaria contestazione ex art. 110, 81, 56 e 317 cod. pen. del capo 3), del delitto di cui agli artt. 56 e 319-quater, cod. pen., deduce i motivi di seguito indicati. 5.1. Vizi cumulativi di motivazione in relazione alla valutazione dell'attendibilità delle persone offese. La motivazione si sostanzierebbe in un percorso argomentativo incoerente e contraddittorio, giacché sono state ritenute decisive dichiarazioni delle persone offese (tra cui [OSCURATO:PERSONA]), caratterizzate da contraddizioni tali da inficiarne la credibilità. Quanto al [OSCURATO:PERSONA] si rinvia alle evidenziate contraddizioni facenti parte degli altri ricorsi, in ordine alla cronologica sequenza delle richieste di denaro, ed alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si sarebbe realizzato un travisamento della prova allorché la Corte di merito ha fondato la credibilità del [OSCURATO:PERSONA] sul contenuto della PEC inviata ai suoi legali, omettendo di valutare la "parzialità" del documento, in quanto formato dalle persone offese. Il ricorrente censura, altresì, la valorizzazione dei due incontri al "Femina bar" ritenuti privi di spiegazione alternativa rispetto alla pretesa concussiva nonché l'omesso riferimento all'apporto del [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda, la cui posizione non veniva in alcun modo menzionata; critiche vengono portate, inoltre, alla mancata valutazione del fatto che gli incontri presso il citato locale erano stati propiziati proprio da [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di intercedere con [OSCURATO:PERSONA] per risolvere i problemi del "Cacao", evenienza che fa ritenere la versione del [OSCURATO:PERSONA], semplice tramite per mettere in contatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che trova riscontro nelle dichiarazioni degli altri imputati ed in assenza di conversazioni telefoniche sul punto, logicamente preferibile a quella della Corte d'appello. Ancora, insufficiente ed illogica risulterebbe la motivazione in ordine alla dedotta manomissione della registrazione in ordine alle quali si rinvia alle critiche comuni agli altri ricorrenti. Ad ulteriore dimostrazione del travisamento in cui è incorsa la Corte di merito, rileva come il primo giudice avesse riportato in sentenza una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) completamente ignorata dal percorso motivazionale della seconda sentenza, nonostante in essa [OSCURATO:PERSONA] (anche a mezzo dei suoi legali) appare indirizzare le dichiarazioni che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rendere al Pubblico Ministero, circostanza che getterebbe forti dubbi sulla genuinità della formazione del contenuto della prova. 5.2. Vizi cumulativi di motivazione in relazione alla necessaria valutazione unitaria della prova e all'obbligo di motivazione rafforzata. La Corte territoriale non fornirebbe adeguata motivazione in ordine al perché BaruIlli, dopo una richiesta di denaro si sia recato da [OSCURATO:PERSONA] per continuare le trattative per l'acquisto della discoteca "il Patio", fornendo sul punto illogica risposta là dove affermava che [OSCURATO:PERSONA] fosse un uomo navigato e dalla pelle ruvida, così contraddicendo la precedente parte di motivazione in cui, a giustificazione del non esatto ricordo, aveva definito il [OSCURATO:PERSONA] una persona fragile, di età avanzata e con difficoltà mnemoniche. Incoerente risulterebbe la ritenuta irrilevanza della smentita circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avesse più parlato con [OSCURATO:PERSONA] dal giorno successivo alla richiesta di denaro, dato contraddetto dai ripetuti contatti telefonici posteriori. Così come priva di coerenza logica risulterebbe l'apprezzata genuinità del [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle piccole discrasie, genuinità che viene poi tenuta ferma quando, all'esito della testimonianza resa in giudizio a seguito di rinnovazione dibattimentale, le dichiarazioni convergono con il propalato del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte trascura il dato determinante che vede il [OSCURATO:PERSONA] non quale semplice teste ma parte civile portatrice di interessi patrimoniali, evenienza che avrebbe reso necessario un vaglio quantomai critico delle sue dichiarazioni tenuto conto che gli altri testimoni del processo ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) riferiscono circostanze apprese de relato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente infondato, deve essere rigettato. 2. Si premette che la parte più rilevante dei ricorsi (motivi 2.1. e 2.2. di [OSCURATO:PERSONA], 3.1. di [OSCURATO:PERSONA], 4.1.2. di [OSCURATO:PERSONA], 5.1. e 5.2. di [OSCURATO:PERSONA]), seppure facendo cumulativo riferimento ai vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., censurano la motivazione resa dalla Corte di appello di Torino che, all'esito del giudizio ed in parziale accoglimento dell'appello del P.M., ha inteso ribaltare la decisione del G.u.p. quanto a responsabilità dei ricorrenti in ordine ai delitti di cui ai capi 2) e 3), fatti di reato riqualificati ai sensi degli artt. 110, 56 e 319-quater cod. pen. a fronte dell'originaria accusa di tentata concussione in concorso, ipotesi di reato in ordine alla quale era intervenuta la decisione di assoluzione all'esito del giudizio abbreviato. 3. Tutti i ricorrenti, invero, deducono motivi attraverso cui criticano il differente esito della decisione di appello che viene tacciata di illogicità, incompletezza e travisamento della prova, contestando la relativa tenuta sotto il profilo dell'obbligo di motivazione "rafforzata" rispetto alla pronuncia assolutoria del G.u.p., specie nella parte in cui ha ritenuto attendibile le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In particolare, i ricorsi concentrano le critiche nei confronti delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA], dei ritenuti riscontri desunti da alcuni elementi esterni quali, ad esempio, il contenuto di una registrazione del colloquio fra il [OSCURATO:PERSONA], consulente della "Kronos" S.r.l., e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. È principio ormai consolidato quello secondo cui, mentre la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo allorché le decisioni di primo e secondo grado siano tra loro concordanti, nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o a cagione delle nuove acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse, costui non può limitarsi ad argomentare attraverso espressioni di mera critica o dissenso essendo necessario un attento riesame del materiale probatorio già sottoposto al vaglio del primo giudice in uno a quello, se del caso, sfuggito alla delibazione e quello ulteriormente acquisito, per modulare una compiuta motivazione idonea a supportare le diverse conclusioni cui si giunge (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musimeci, Rv. 191229). Si è avuto modo di meglio precisare che, nel caso di riforma in senso peggiorativo il giudice di appello ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257332; Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169). 3.2. Ciò premesso in termini generali deve essere ribadito il principio di diritto a mente del quale la necessità di operare, in ipotesi di sovvertimento dell'esito del processo in appello in chiave di condanna, una motivazione "rafforzata", non implica un analitico confronto con ogni singolo punto del provvedimento di primo grado, essendo invece sufficiente che il giudice di appello delinei le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confuti specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, per giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). La motivazione rafforzata è, secondo un più recente arresto di questa Corte, «la compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice 12 di primo grado, nonché un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore», tenuto conto che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria (che nel procedimento oggetto di scrutinio è stata disposta), prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella logica necessità di una spiegazione più convincente rispetto a quella che aveva fondato l'assoluzione decisa in primo grado (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). 3.3. A fronte dei principi sopra esposti in ordine agli oneri gravanti sul giudice dell'impugnazione all'atto del sovvertimento dell'esito assolutorio con quello di condanna, il Collegio osserva che la motivazione della sentenza di secondo grado, dopo aver richiamato le dichiarazioni già esaminate dal primo giudice (dichiarazioni rese in fase di indagine ed utilizzate alla luce del rito abbreviato prescelto) e dato atto degli esiti della rinnovazione istruttoria resasi necessaria per meglio apprezzare la valenza del compendio probatorio acquisito ex art. 603, comma 3-bis, cod. pen., è rispettosa dei citati principi, si presenta completa e logica in ogni sua parte, specie là dove ha complessivamente apprezzato la genuinità delle dichiarazioni delle persone offese o di quelle sentite in qualità di testi, confortate da elementi di carattere logico (di cui si dirà appreso) ed oggettivi, quali la registrazione della conversazione operata da uno di loro sulla cui utilizzabilità e genuinità è stata fornita corretta giustificazione giuridica. 3.4. Contrariamente a quanto genericamente affermato dai ricorrenti, la completezza della sentenza si scorge nella parte in cui, a fronte di una motivazione della decisione di primo grado che fondava l'esito assolutorio partendo dall'esplicito ed apodittico assioma secondo il quale le dichiarazioni delle parti offese che negavano quanto affermato dagli imputati non potessero ritenersi prevalenti, la Corte di merito è pervenuta al differente esito confutando gli specifici motivi valorizzati dal Tribunale, rappresentando la loro illogicità, a fronte della decisiva valenza dimostrativa degli elementi unitariamente e complessivamente analizzati. Nello specifico, la Corte territoriale, dopo aver escluso la sussistenza di elementi probatori fondanti la contestazione contenuta nel capo 1) che muoveva dal dato secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], notaio, candidato sindaco eletto nelle fila della opposizione, fosse mosso dalla volontà di avvantaggiare altro gestore di discoteche di Torino (Lunardi), del quale curava alcune vicende patrimoniali, circostanza in conflitto con la condotta contestata ai capi 2) e 3), che vedevano il medesimo indifferente alle sorti del citato imprenditore, ha analizzato gli elementi alla base della contestazione di cui al capo 3); detta accusa, seppure collocata cronologicamente dopo quella di cui al capo 2), costituiva - sotto il profilo probatorio - un antecedente logico nella parte in cui dava una verosimile chiave di lettura del precedente episodio induttivo teso a conseguire la somma di euro 20.000. La Corte di appello ha ritenuto che sussistessero decisivi, plurimi elementi per valutare come attendibili le dichiarazioni rese dalle persone offese che avevano riferito del tentativo, per il tramite di intermediari, di indurre a versare del denaro al fine di far cessare il dispiegamento abusivo dell'attività politica ed amministrativa del [OSCURATO:PERSONA] contro la discoteca che faceva capo alla società "Kronos" S.r.l., che vedeva quale proprietario delle quote sociali [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA] e, nella veste di consulente [OSCURATO:PERSONA]. 3.5. Infondate risultano le censure che i ricorrenti pongono in ordine all'utilizzo dei canoni probatori ex art. 192 cod. proc. pen., nonché in ordine al dedotto vizio di travisamento della prova. 3.5.1. In merito alla valutazione della prova, si rammenta che la parte non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una loro mera sommatoria, dovendo procedere ad un esame unitario e complessivo degli stessi secondo quanto prefigurato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., onde accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa essere risolta sotto la lente che ne apprezzi una lettura unitaria con conseguente confluenza verso un risultato univoco, «perché una sola è la conseguenza compatibile con la congerie degli elementi acquisiti una volta sommati, ognuna delle ipotesi alternative in astratto prefigurabili a spiegazione del dato singolo risultando da scartare e inconciliabile in relazione agii altri», da ciò derivando la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare che consente di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un atto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (tra le tante, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941). Nella valutazione del materiale probatorio quindi i fatti non possono essere scissi in singoli elementi frammentati ed estrapolati dal contesto di riferimento, dovendosi invece effettuare una lettura congiunta tale da consentire una spiegazione logica del quadro indiziario complessivo che nasce dalla loro concatenazione logica. 3.5.2. Quanto al cd. travisamento della prova (lamentato nei ricorsi) - desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente - si osserva che tale vizio è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (ex multis: Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). Deve essere escluso che possa integrare il vizio in argomento, un presunto errore nella valutazione del "significato" probatorio della prova medesima (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087), dovendo l'errore percettivo avere ad oggetto il risultato di una prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (tra tante, Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). 3.6. In realtà, i motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano; la frammentazione del ragionamento teso a confutare l'articolata motivazione della sentenza, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene separato, esaminato ed interpretato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). 3.7. I Giudici di merito hanno messo in risalto, nonostante condividessero l'innegabile funzione di controllo in capo alla minoranza politica, le eccentriche attenzioni del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della legittimità della procedura amministrativa - risalente ad anni prima ed ormai in fase di scadenza - culminata con il rilascio della concessione d'uso di immobili di proprietà comunale ove erano allocate alcune discoteche (conferenze e dichiarazioni rilasciate alla stampa, plurime richieste di accesso agli atti seguite da minacce rivolte ai funzionari in ordine alla contestazione di abusi edilizi, sopralluogo della [OSCURATO:PERSONA] di gestione della città di Torino, nomina privata di un professionista che sovrintendesse al sopralluogo eseguito unitamente ai componenti della citata Commissione e funzionari comunali tesi all'accertamento di abusi edilizi), rilevando come si fosse spinto sino ad avere un'interlocuzione con l'organizzatore di eventi [OSCURATO:PERSONA] della discoteca "il Cacao" a cui veniva preannunciata la futura chiusura della discoteca (non realizzatasi) e richiesto di lavorare per altra discoteca facente capo al Lunardi ("il Patio"). Detti elementi davano conto di come la condotta amministrativa e complessivamente pubblica del [OSCURATO:PERSONA] non trovassero una logica spiegazione nel dispiegamento di attenzioni ed interessi dimostrati nella vicenda relativa alla discoteca "Cacao", tanto che gli stessi funzionari del Comune, sentiti in merito, aveva affermato di non aver mai avuto modo di apprezzare in tanti anni di esperienza simile meticolosità, insistenza e continue minacce di denunce in ipotesi di mancata tempestiva evasione delle relative istanze. I sopra rilevati eccentrici interessi nella vicenda dimostrati dal [OSCURATO:PERSONA] hanno costituito la base di partenza e una logica e completa chiave di lettura di tutti i successivi elementi probatori non risultano essere stati oggetto di confutazione da parte dei ricorrenti che hanno invece incentrato le proprie critiche su frammenti del complessivo compendio motivazionale. 4. Tutto quanto sopra premesso in ordine alla complessiva tenuta della motivazione, si osserva che in ordine al delitto di tentata induzione indebita in concorso di cui al capo 3) che la Corte di merito, dopo aver analiticamente riportato le ragioni alla base dell'assoluzione e sintetizzato i motivi di appello, ha confutato le motivazioni del primo giudice. Ha ritenuto, con motivazione coerente, completa e logica, veritiera la testimonianza resa dal [OSCURATO:PERSONA] (la cui rinnovazione istruttoria era stata disposta in appello unitamente a quella dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri) che aveva raccontato sin nei particolari gli eventi che avevano portato in due occasioni ad incontrare il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] che avevano fatto esplicito riferimento, nella seconda di esse, alla richiesta della somma di euro 200.000 da parte del [OSCURATO:PERSONA] al fine di interrompere l'azione di contrasto, confidandosi poi con il genero [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Tatiana; ha reputato essere corretta la datazione dell'incontro che veniva cronologicamente collocato in prossimità delle confidenze fatte ai congiunti ed all'invio della "PEC" I con data certa del [OSCURATO:PERSONA] che faceva espresso riferimento alla richiesta di denaro proveniente dal [OSCURATO:PERSONA], così datando il primo incontro presso il locale del [OSCURATO:PERSONA] ("il [OSCURATO:PERSONA]") immediatamente prima e, il secondo, subito dopo il sopralluogo della Commissione comunale presso la discoteca. La sequenza degli eventi, spiegabili, quanto alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] a cui era stato richiesto proprio dal [OSCURATO:PERSONA] (come dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] confermato) di incontrare il [OSCURATO:PERSONA], all'interno del locale del [OSCURATO:PERSONA], trovava una sua logica coerenza solo in funzione della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] della somma di denaro, circa la quale era a conoscenza lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che ne ribadiva al [OSCURATO:PERSONA] la finalità e l'importo. La Corte di merito ha dato conto del perché non fosse strana, in ragione della posizione di forza assunta nel frangente dal [OSCURATO:PERSONA] (a causa dei riscontrati lavori abusivi che avrebbero prodotto la revoca, ma soprattutto, la mancata proroga della concessione) la richiesta di un importo notevolmente superiore (euro 200 mila) rispetto a quello oggetto di una richiesta effettuata in precedenza e di cui al capo 2). La versione veniva poi corroborata sia dall'invio di un messaggio in piena notte al [OSCURATO:PERSONA] ad opera del [OSCURATO:PERSONA] in occasione del primo incontro, ritenuto, quanto a parole utilizzate, significativo della arrendevolezza del [OSCURATO:PERSONA], sia dal contenuto di una conversazione registrata dal telefono del [OSCURATO:PERSONA] in cui il [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento alla vicenda in esame, riferiva - testualmente - "ieri sono stato là, he! 200". Detta frase, secondo quanto osservato dal Collegio di merito, evidenziava che l'iniziativa di aprire l'argomento sul tema della richiesta dei soldi - punto della decisione su cui le difese hanno incentrato le proprie critiche sulla base di una difforme interpretazione del contenuto della conversazione - fosse stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva potuto apprendere della stessa solo dal [OSCURATO:PERSONA], di cui era amico. L'oggetto della conversazione non era tale da poter inferire un diverso significato, tenuto conto che la discussione che ne seguiva, dalla quale emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] criticava il [OSCURATO:PERSONA] per non aver voluto accettare il pagamento dell'importo di euro 200 mila che, in definitiva, riteneva vantaggioso per costui, confermava la versione di tutte le parti offese assunte come testi in appello, cristallizzandone il contenuto in conformità alla contestazione mossa al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. La motivazione in ordine alla ricostruzione degli eventi, risulta, pertanto, adeguatamente strutturata, assistita da articolata valutazione dei dati processuali, interpretati ed analizzati in forma unitaria. Le critiche rivolte alla decisione non scalfiscono il compendio probatorio, che per quanto detto risulta adeguatamente apprezzato, mentre la pretesa decisività delle censure formulate nei ricorsi è frutto di una analisi parcellizzata delle risultanze ed un'alternativa interpretazione dei dati processuali. 4.2. Deve, in proposito, farsi espresso rinvio al principio di diritto ormai consolidato secondo cui «è inammissibile, per genericità del motivo, il ricorso per cassazione che, denunciando il difetto di motivazione della sentenza d'appello per l'assenza di un confronto con le ragioni esposte dal primo giudice a sostegno della decisione integralmente riformata, non proceda ad autonoma critica indicando, specificamente e con illustrazione delle ragioni della decisività al fine di una diversa deliberazione, i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado ignorati» (Sez. 6, n. 18081 del 14/04/2011, Perrone, Rv. 250248); principio di diritto che consente di ritenere inammissibili, non solo quei passaggi contenuti nei ricorsi in cui si lamentano genericamente lacune nel richiesto più analitico confronto con l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado che si assume apoditticamente dotato di una maggiore persuasività in ragione dì una prospettata completezza di analisi, ma quelle critiche che, solo assegnando un differente significato alle risultanze istruttorie adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, ritengono di confutare le ragioni alla base dell'impugnata sentenza proponendo una preclusa lettura alternativa delle risultanze che si afferma siano state travisate dalla Corte di appello, ma che in realtà finiscono con l'attingere al merito della vicenda processuale, ambito di analisi estranea al giudizio di legittimità. La possibilità di dedurre il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. non consente di rivolgere critiche in direzione di qualsiasi incongruenza o carenza del ragionamento probatorio, visto che in sede di legittimità non sono deducibili censure afferenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che sono rivolte a censurare la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 4.3. Questa Corte ha precisato che «l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione» (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227); ed infatti, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbìa trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede dì legittimità (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995, Pischedda, Rv. 200705). Né risultano rilevanti minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). 4.4. Tenendo fermi i principi di diritto sopra enunciati, i ricorsi del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tesi a confutare la ritenuta attendibilità delle testimonianze del [OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza la sussistenza dei due incontri intercorsi tra costui e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'interno del locale di quest'ultimo (il "[OSCURATO:PERSONA]") ed il significato assegnato alla conversazione registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultano preclusi, visto il tentativo di assegnare un atomistico significato al giudizio operato dal Giudice di secondo grado, che ha complessivamente apprezzato tutti gli elementi a disposizione, e di accreditare una lettura dei dati processuali ora alternativa, ora riduttiva, scadendo nel non consentito merito. Ma soprattutto, risultano generici nella parte in cui criticano solo una parte dell'intero compendio argomentativo operato dalla Corte di appello, senza confrontarsi, non solo con l'intera struttura di esso, ma soprattutto con le specifiche ragioni che la Corte di appello ha fornito onde confutare ogni singola censura che il Giudice di primo grado aveva formulato nei confronti della contestazione. In particolare, nessuna censura i ricorrenti rivolgono alla spiegazione logica fornita dalla Corte di appello circa la condotta del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della discoteca "il Cacao" ritenuta, per quanto sopra rilevato, eccentrica rispetto alle tipiche finalità politiche ed amministrative del consigliere comunale di opposizione, ed in linea con la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie. Se è vero, infatti, che «qualora la persona offesa si sia costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi» (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070), il controllo di attendibilità deve tenere conto, innanzitutto, della verosimiglianza logico-fattuale delle accuse. Proprio tale aspetto è stato apprezzato dalla Corte di appello che ha dato conto della compatibilità logica delle richieste di denaro formulate dal [OSCURATO:PERSONA], tramite intermediari e tali da non poter essere logicamente spiegate in funzione della sola attività di Consigliere comunale della Città di Torino; tanto più che proprio tale aspetto risulta non apprezzato dalla sentenza del Tribunale e criticato dalla Corte di merito. L'onere che si richiede alla parte non è quello di natura probatoria gravante sull'accusa, ma attiene propriamente alla necessità, allorché si deduca una manifesta illogicità della motivazione, che la censura, qualora fondata, sia idonea a disarticolare l'intero compendio probatorio con conseguente necessità di confutare ogni parte della sentenza posta a fondamento della decisione di condanna. 4.5. Analogamente è a dirsi quanto a dedotta discrasia temporale della richiesta di denaro di cui alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, che aveva collocato inizialmente la stessa come avventa alcuni giorni dopo la esecuzione del sopralluogo della Commissione all'interno del locale gestito dalla "Kronos" s.r.I., senza che la difesa abbia potuto dimostrare l'idoneità della critica a far venir meno il positivo giudizio di attendibilità del teste, costituito parte civile, fondato, invece, oltre che sulla rilevata verosimiglianza in ordine all'anomala condotta del [OSCURATO:PERSONA], su plurimi elementi tra cui le altre fonti testimoniali e la parziale ammissione dei ricorrenti partecipanti al colloquio che confermavano alcuni particolari riferiti dal [OSCURATO:PERSONA] la cui conoscenza non poteva essere altrimenti spiegata se non alla luce del collegamento degli intermediari con il [OSCURATO:PERSONA]; elementi ampiamente satisfattivi dei richiamati principi in ordine alla verifica dell'attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, che consentirebbe di affermare la colpevolezza dell'accusato anche in assenza di riscontri esterni, in ipotesi comunque presenti e valorizzati. La stessa Corte di appello ha, tra l'altro, ben messo in evidenza, con ragionamento completo e logico, i motivi che potevano aver dato adito alla censurata "discrasia temporale" contenuta nella diverse dichiarazioni in ordine all'ultimo incontro, facendo coerente riferimento alla possibilità che la causa fosse da ricercare nel susseguirsi e concatenarsi di eventi e circostanze tra loro ravvicinate che aveva interessato il [OSCURATO:PERSONA], tutte rilevanti per il rischio di perdere la gestione della discoteca. La Corte di merito, pur avendo fornito logica spiegazione in ordine alle ragioni che avevano potuto causare un impreciso ricordo del teste, sotto altro determinante profilo, ha ritenuto comunque irrilevante detta dichiarazione, in ragione della presenza di ulteriori oggettive circostanze che consentivano di corroborare l'esatta datazione dei due incontri, con particolare riferimento all'ultimo di essi (invio, immediatamente dopo le richieste di denaro, di due PEC a terze persone e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in cui fu rivolta la richiesta di denaro qualificata ex art. 319-quater cod. pen.; la citata ricostruzione ha consentito, pertanto di ritenere che detto incontro sia avvenuto subito dopo il sopralluogo effettuato da parte della Commissione presso la discoteca "Cacao" e prima della trattativa che avrebbe visto il [OSCURATO:PERSONA] contattare il [OSCURATO:PERSONA] per il rilevamento della discoteca "il Patio" di Lunardi. 4.6. Anche in ordine alle censure che vorrebbero mettere in discussione il succedersi di due incontri del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] nel locale ed alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], sussiste completa ed adeguata motivazione della Corte territoriale che, oltre a fondare il dato in ragione del tenore delle dichiarazioni del teste ritenuto affidabile, ha apprezzato l'esame del contenuto dei messaggi inviati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (l'ultimo dei quali in tempo di notte), in due distinti momenti del primo incontro (e non del secondo come erroneamente dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] sub 2.1.2. che, dopo aver invertito gli incontri cronologicamente ben scanditi dalla Corte di merito, censura la decisione di travisamento, in realtà operato proprio dal ricorrente), precedente al citato sopralluogo da parte della Commissione, visto che il messaggio palesava quali fossero le finalità della presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso il locale del [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo incontro risulta confermato, non solo dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ma anche in ragione del fatto che costui ne aveva immediatamente confidato la ricorrenza, oltre che il contenuto, a persone di famiglia che venivano messe a conoscenza delle richieste induttive del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per conto del [OSCURATO:PERSONA]. 4.7. Anche le dedotte anomalie del file audio contenente la registrazione del colloquio fra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], risultano superate dal decisivo contenuto e significato assegnato alla conversazione (pagina 25 della sentenza), dalle quali emerge, non solo quale fosse il pensiero di [OSCURATO:PERSONA] circa il rifiuto di pagare da parte del [OSCURATO:PERSONA], ma anche la conoscenza, da parte di costui, di particolari che trovavano spiegazione solo alla luce dello stretto rapporto esistente con il [OSCURATO:PERSONA], dando conto di elementi di dettaglio noti proprio per il precedente incontro presso lo studio del notaio: la ricezione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una chiamata ed il riferimento all'identità del chiamante, dato che solo il soggetto presente al suo verificarsi avrebbe potuto conoscere. Detta circostanza rendeva priva di effettiva rilevanza la dedotta assenza di spiegazione univoca in ordine all'interruzione asseritamente riscontrate nella registrazione che veniva comunque spiegata attraverso l'effettuata operazione di riversamento del file audio dal cellulare al computer e sull'empirica - per nulla illogica - evenienza che una differenza del tono di voce fosse riconducibile proprio all'intenzione del colloquiante di assumere maggiore cautela nella fase espositiva, attesa l'estrema delicatezza dell'oggetto del discorso.Nonostante sia stata fornita la sopra evidenziata logica spiegazione, la censura è stata ritenuta comunque non idonea a confutare le conformi dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che, sentito quale teste ha reso una versione conforme non smentita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che ha escluso di aver avuto alcun incarico dal [OSCURATO:PERSONA], circostanze che la Corte di appello motiva in maniera minuziosa, con cui i ricorrenti omettono di confrontarsi. 4.7. Né si riscontra la dedotta illogicità - esclusa dalla Corte di merito - nella condotta del [OSCURATO:PERSONA] che, pur essendo stato vittima di richiesta di denaro, avrebbe poi deciso di intavolare una trattativa con il [OSCURATO:PERSONA] per la gestione del locale del Lunardi. L'adeguata descrizione della personalità del [OSCURATO:PERSONA], interessato a risolvere la vicenda che rischiava di comprometterlo gravemente, rendeva logico una eventuale conclusione dell'affare che gli avrebbe consentito un commodus discessus rispetto alla necessità di dover intraprendere costose azioni giudiziarie (anche sotto l'aspetto politico ed ambientale) per poter continuare a gestire l'immobile avuto in concessione. Coerente risulta, inoltre, la valutazione di non decisività della dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato di non aver più avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA] dopo il secondo incontro presso "il Femina", contatti che invece sarebbero emersi dall'analisi del cellulare in data successiva; la Corte territoriale ha fatto pertinente riferimento sia al carattere accessorio e non rilevante della circostanza, sia all'accertata imprecisione del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle enunciazioni delle date degli eventi. Ed invero, una volta che i Giudici di merito, al fine accertare l'attendibilità delle persone offese sentite in qualità di testimoni, hanno proceduto all'acquisizione di riscontri estrinseci idonei a escludere un intento calunniatorio, deve essere escluso che tali riscontri debbano avere la consistenza di autonome prove del fatto o assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; nello stesso, in motivazione, v. anche Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01). Né si richiede ai fini dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile che, a fronte dei citati riscontri, possano assumere carattere dirimente, ai fini di una negativa incidenza, le caratteristiche morali del teste quasi a doversi vincolare la loro credibilità ad una non richiesta irreprensibilità comportamentale (con riferimento ad analogo principio di diritto espresso da questa Corte con riferimento alla verifica della attendibilità dei collaboratori, v. Sez. 6, n. 46483 del 30/10/2013, Scognamiglio, Rv. 257389). 5. Infondato risulta anche il motivo attraverso cui il [OSCURATO:PERSONA] censura la parte di motivazione che ha ritenuto possibile che la condotta fosse idonea a realizzare il metus publicae potestatis, necessario per l'integrazione della fattispecie di induzione indebita per come riqualificata, visto che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto incidere sulle sorti della concessione in favore del [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, sulle richieste di denaro. La Corte di appello, con motivazione logica e completa, ha adeguatamente dato conto (pag. 29 della sentenza) delle ragioni che hanno portato a ritenere che, prima del deposito dell'elaborato avvenuto solo il 5 aprile 2017 redatto dal professionista incaricato privatamente dal [OSCURATO:PERSONA], fosse ancora presente in capo al Baruili ed al [OSCURATO:PERSONA], un apprezzabile margine di "manovra" per evitare provvedimenti che incidessero sulla tranquilla gestione della discoteca "il Cacao", che veniva meno solo dopo tale data, allorché il Comune inviava alcuni tecnici per verificare le denunciate violazioni edilizie. 5.1. Manifestamente infondata risulta la deduzione della difesa del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ritenuta inutilizzabilità delle conversazioni registrate, all'insaputa del [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] (sub 4.2.) alla luce del mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] e Ba rulli. Deve innanzitutto rilevarsi la difficile intellegibilità del motivo che non consente di comprendere se si intenda censurare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in quanto indotto nella commissione del reato dal [OSCURATO:PERSONA], ovvero la mera inutilizzabilità della registrazione effettuata dal secondo all'insaputa del primo. Ciò premesso, quanto alla prospettata induzione nel reato (che però nessuna attinenza risulta avere con la dedotta inutilizzabilità), il ricorrente, attraverso un diretto riferimento ai dati processuali, tenta di accreditare una versione che vedrebbe il [OSCURATO:PERSONA] in balìa del [OSCURATO:PERSONA], situazione esclusa dalla Corte di merito che ha ritenuto che costui concorresse con il [OSCURATO:PERSONA] nella richiesta della somma di almeno euro 20 mila, tanto che neppure il [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato nel suo ricorso la possibilità di essere stato spinto da terzi nella richiesta della somma che, anzi, ha voluto sempre precisare, era stata una sua autonoma iniziativa (così allontanando da sé la figura del [OSCURATO:PERSONA]); né si comprende quale possa essere la rilevanza della questione rispetto alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] che risponde di una ipotesi di reato differente rispetto a quella contestata a [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla dedotta inutilizzabilità del contenuto del file in ordine alla quale si discorre, egualmente priva di pregio risulta la censura, tenuto conto che la registrazione della conversazione effettuata da un soggetto all'insaputa dell'altro non può in alcun modo essere qualificata quale intercettazione in senso tecnico. E infatti, piuttosto ampia risulta la casistica esaminata da questa Corte in cui è stata esclusa, per esempio, che la registrazione fonografica di conversazioni tra presenti, eseguita grazie ad un microfono posto indosso al chiamante in correità, mentre si trova sottoposto alla misura precautelare dell'arresto, sia inutilizzabile quale prova a carico del correo (Sez. 6, n. 30994 del 05/04/2018, Liverani, Rv. 273595); analoga esclusione si è rilevata quando le intercettazioni tra presenti sono eseguite in accordo con la polizia giudiziaria, dal destinatario di una richiesta di denaro da parte di un pubblico ufficiale, all'atto della consegna, ove la persona offesa non operi quale agente provocatore (Sez. 6, n. 7003 del 21/10/2020, dep. 2021, Esposito, Rv. 280839). [OSCURATO:PERSONA] non ignora l'indirizzo parzialmente differente (Sez. 4, n. 48084 del 11/07/2017, B., Rv. 271059) che ritiene sussista l'inutilizzabilità della conversazione nell'ipotesi in cui, in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o di decreto dispositivo del pubblico ministero, le registrazioni siano state effettuate occultamente da uno degli interlocutori, nel caso di specie vittima del reato, d'intesa con la polizia giudiziaria e attraverso strumenti di captazione dalla stessa forniti. In detta ipotesi, l'inutilizzabilità è stata fondata sull'artificioso aggiramento della normativa in materia di intercettazione a cui si sarebbe dovuto, invece, fare ricorso, ipotesi per nulla sovrapponibile a quella oggetto di verifica in cui l'iniziativa di effettuare la registrazione è avvenuta in autonomia dal privato ancora prima che ci fossero indagini dell'autorità inquirente. 5.2. Infondata è la questione afferente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto l'esclusione è sorretta da adeguata motivazione che ha dato atto dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), visto che il non condiviso riferimento allo svolgimento di funzioni pubbliche di consigliere comunale non ha costituito la ragione determinante del diniego, né il ricorrente è stato in grado di evidenziare quale elemento dovesse essere preso in esame se non facendo non utile riferimento alla posizione degli altri ricorrenti ed all'assenza di precedenti penali, irrilevanti ex art. 62-bis, terzo comma, cod. pen. 6. Passando ad esaminare gli altri motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (per il resto si rinvia a quanto sopra indicato in ordine all'infondatezza delle relative deduzioni praticamente sovrapponibili di tutti i ricorrenti quanto a vizi di motivazione, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle prove ed all'attendibilità delle persone offese, alla "motivazione rafforzata") merita specifica risposta la censura rivolta alla parte della decisione impugnata che non avrebbe specificato gli elementi significativi afferenti alla posizione del ricorrente. Esplicita risulta l'osservazione della Corte territoriale (pagina 28 della sentenza) ove si dà atto della corrispondenza tra il contenuto della PEC, della querela e delle sommarie informazioni del [OSCURATO:PERSONA] del 20 ottobre e 15 novembre 2017 ove si affermava che fosse stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a rendersi personalmente autore della richiesta della somma di duecento mila euro per conto del [OSCURATO:PERSONA], importo successivamente confermato dal [OSCURATO:PERSONA], richiesta effettuata in occasione del secondo dei due incontri tenutisi presso il "[OSCURATO:PERSONA]", locale gestito dal [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali emergenze il ricorrente, oltre a criticare un frammento contenuto della motivazione che sul punto aveva riportato in sintesi tutti gli elementi che deponevano per una lettura complessiva della vicenda, riproduce critiche tese a confutare la stessa finalità degli incontri, ribadire l'inattendibilità delle persone offese, senza neppure prendere atto che lo stesso motivo risulta illogico nella parte in cui, da un canto critica il ritenuto personale apporto che si prospetta come assente, e dall'altra conferma di essere stato "un semplice tramite per mettere in contatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" (in tal senso la dodicesima pagina, primo periodo, dei motivi di ricorso). 7. In ordine al delitto di tentata induzione indebita in concorso di cui al capo 2), che vede coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve innanzitutto farsi integrale rinvio a quanto sopra enunciato in ordine alla presenza di plurimi elementi che confortano il giudizio di attendibilità delle persone offese sentite come testi nel corso del giudizio di appello all'esito della rinnovazione istruttoria disposta ex art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen. ed all'adeguata, completa e logica motivazione in ordine alla ricostruzione degli eventi ed alla valutazione ed interpretazione delle acquisizioni con particolare riferimento al contenuto del file riproducente la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. In verità, neppure [OSCURATO:PERSONA] contesta il contenuto della conversazione registrata, dalla quale emergerebbe la richiesta della somma di denaro, ma esclude, in sede di interrogatorio, che dietro la stessa vi fosse [OSCURATO:PERSONA], facendosi carico dell'asserita millanteria. 7.2. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] concentrano le proprie censure in direzione della parte della decisione che non darebbe conto della presenza di elementi tali da inferire che il [OSCURATO:PERSONA], in occasione della richiesta dei 20 mila euro avanzata al [OSCURATO:PERSONA], avesse agito su mandato del [OSCURATO:PERSONA]. Tutti gli elementi messi in risalto dai Giudici di merito - si afferma - non sarebbero sufficienti a superare il ragionevole dubbio che il [OSCURATO:PERSONA], proprio approfittando del rapporto con il [OSCURATO:PERSONA], abbia potuto utilizzare gli stessi per accreditarsi al cospetto di terzi ed inserirsi nell'affare al fine di conseguire vantaggi strettamente personali. La circostanza che dalla conversazione registrata emergesse che il [OSCURATO:PERSONA] avesse in precedenza incontrato il [OSCURATO:PERSONA], dal quale avrebbe appreso elementi significativi della vicenda, non escluderebbe che proprio tali conoscenze fossero state astrattamente utilizzate per conseguire personali vantaggi.7.2.1. Le critiche in questione si rivelano infondate, sia perché - anche in tal caso - omettono di confrontarsi con l'intero contenuto della registrazione dal quale emerge, non solo la figura del [OSCURATO:PERSONA], ma anche quella del [OSCURATO:PERSONA] che, dopo la precedente richiesta della somma di venti mila euro, ne rivolge altra del più consistente ammontare di duecento mila euro, elemento idoneo a caratterizzare la condotta del [OSCURATO:PERSONA], che non può ritenersi neutra nella complessiva lettura delle emergenze processuali. Ma anche perché i ricorrenti analizzano in forma atomistica le parole contenute nella conversazione, alterando quello che, sulla base della piana lettura effettuata da parte della Corte territoriale, risulta essere una interpretazione coerente con il senso comune, omettendo di apprezzare, come invece correttamente effettuato dai Giudici di merito, la complessiva vicenda. 7.2.2. Sotto tale aspetto, risulta impregiudicata la circostanza evidenziata in sentenza, per quanto detto sopra, che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della richiesta di euro duecentomila formulata da [OSCURATO:PERSONA] per averlo appreso proprio da costui, tanto che dava conferma del relativo importo a [OSCURATO:PERSONA] nel corso del colloquio; detto elemento viene messo in dubbio attraverso un inammissibile tentativo di accreditare una manipolazione della registrazione in realtà insussistente avendo la Corte territoriale dato atto dell'assenza di interruzioni, ma della sola presenza di un cambio di tono da parte di [OSCURATO:PERSONA], valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità. La lettura integrale della conversazione rende palese come solo chi aveva avuto accesso alla confidenza di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto dare rassicurazioni circa il reale ammontare della somma richiesta; tale elemento è stato ritenuto determinante nell'apprezzare l'esistenza di analogo intimo e stretto rapporto fiduciario (che si spiegava con l'incontro effettuato il giorno prima da [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] che aveva potuto essere presente ad una telefonata dal contenuto strettamente privato tra il chiamante ed il primo) anche in occasione della precedente richiesta di euro ventimila formulata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA]. 7.2.3. Non è sufficiente, come dedotto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fare , astratto riferimento al canone di giudizio dell'«al di là del ragionevole dubbio», essendo necessario, in sede di legittimità, contrastare il procedimento argonnentativo seguito dal giudice, non con la semplice rappresentazione di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, in quanto desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01); questa Corte ha da ultimo avuto modo di precisare che il dubbio idoneo ad introdurre un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04). 7.2.4. In tali termini limitata la rilevanza della deduzione in sede di legittimità, deve osservarsi come la prospettazione secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva operato autonomamente e non quale mandante del [OSCURATO:PERSONA], risulta adeguatamente smentita dalle emergenze sopra complessivamente apprezzate dalla Corte di appello, specie ove ha fatto riferimento ad analoga e sovrapponibile metodica utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione del successivo abboccamento, verificatosi in corrispondenza con il sopralluogo della Commissione comunale, oltre che agli accertati particolari rapporti di stretta confidenza e fiducia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano fatto emergere la conoscenza da parte del primo di particolari della vicenda diversamente non spiegabili. 7.3. Quanto alla discrasia tra la somma di eu