CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1986
Cassazione n. 28898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/07/1986 avverso la sentenza del 23/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'atto di impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che il medesimo, che investe la dosimetria della pena, si risolve in generiche doglianze in punto di fatto; che esso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/