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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2020

Cassazione n. 43075/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con separati atti, per l'annullamento "della sentenza n. 2718/20 RG. emessa in data 4 maggio 2020 e depositata in data 6 luglio 2020 dalla Corte di appello di Napoli III^ Sezione nell'ambito del procedimento penale n. 29985718 RGNR - n. 12167/19", deducendo molteplici profili di violazione di legge o di vizio di motivazione di cui ai rispettivi motivi ai quali in questa sede può integralmente rinviarsi.

2. Tanto premesso, i ricorsi, per come si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato (che corrisponde in tutti i suoi elementi identificativi a quello espressamente menzionato nei ricorsi quale oggetto dell'impugnazione), nonché dall'esame dei motivi dedotti e delle imputazioni ivi richiamate, sono inammissibili per carenza di interesse in quanto si riferiscono ad un processo in cui i ricorrenti non hanno assunto la qualità di imputati.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, li 13.10.2021 Il Consigliere estensore Il P4 dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con separati atti, per l'annullamento "della sentenza n. 2718/20 RG. emessa in data 4 maggio 2020 e depositata in data 6 luglio 2020 dalla Corte di appello di Napoli III^ Sezione nell'ambito del procedimento penale n. 29985718 RGNR - n. 12167/19", deducendo molteplici profili di violazione di legge o di vizio di motivazione di cui ai rispettivi motivi ai quali in questa sede può integralmente rinviarsi. 2. Tanto premesso, i ricorsi, per come si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato (che corrisponde in tutti i suoi elementi identificativi a quello espressamente menzionato nei ricorsi quale oggetto dell'impugnazione), nonché dall'esame dei motivi dedotti e delle imputazioni ivi richiamate, sono inammissibili per carenza di interesse in quanto si riferiscono ad un processo in cui i ricorrenti non hanno assunto la qualità di imputati. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 13.10.2021 Il Consigliere estensore Il P4 dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43075/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris