CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 del TRIBUNALE di CASSINO1 ato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino del 5 febbraio 2021, con la quale è stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 2.000 di ammenda, in quanto colpevole del reato di cui all'art.727 cod. pen., a lei contestato per aver abbandonato un cane di razza meticcia, lanciandolo fuori dall'autovettura Renault 5 di proprietà del fratello di cui era alla guida, riprendendo poi la marcia; fatto commesso l'11 giugno 2016 in Atina. 2. Con l'impugnazione, il difensore contesta sia l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, censurando la valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio (in particolare la deposizione della teste Femiano, la cui ricostruzione viene considerata inverosimile), sia il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, anche alla luce del diniego delle attenuanti generiche. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile sotto un duplice aspetto. Innanzitutto, in punto di rito, deve rimarcarsi che l'originario appello non era consentito, venendo in rilievo una pronuncia non appellabile, avuto riguardo al tipo di pena irrogata; convertito l'appello in ricorso per cassazione, se ne deve tuttavia rilevare l'inammissibilità, perché proposto da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte, secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ex art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). A ciò deve aggiungersi che l'odierna impugnazione è comunque manifestamente infondata nel merito, non confrontandosi la difesa con il solido apparato argomentativo della sentenza impugnata, in cui sono state adeguatamente illustrate le fonti dimostrative, da cui è emerso che la Iannotta, 1'11 giugno 2016, lungo la SSV 509 Sora/Cassino, nel territorio di Atina, abbandonava dalla auto Renault 5 intestata al fratello un cane, venendo scoperta da una donna, [OSCURATO:PERSONA], che la inseguiva con la sua auto e ne consentiva l'identificazione, per cui il fatto, senz'altro idoneo a integrare la fattispecie ex art. 727 cod. pen., è stato ricostruito in maniera chiara, non avendo del resto la Iannotta fornito una ricostruzione alternativa rispetto a quella delineata dalle prove raccolte. Al pari dell'affermazione della penale responsabilità, anche il trattamento sanzionatorio è infine immune da censure, risultando la pena irrogata (2.000 euro) all'imputata, peraltro condizionalmente sospesa, decisamente contenuta a fronte della oggettiva gravità del fatto, non risultando prospettati elementi concreti che avrebbero giustificato l'applicazione di una pena ancora più mite. In conclusione, sia alla luce della mancata iscrizione del difensore nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione, sia in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, a fronte di una motivazione coerente con le prove acquisite e tutt'altro che illogica, l'impugnazione proposta nell'interesse della Iannetta va dichiarata inammissibile, con onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 g