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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 18572/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RVEGLIANZA di L'aquilavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto delricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento emesso in data 26 agosto 2023 il Magistrato di Sorveglianza diL’Aquila ha respinto de plano il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA], in tema di ricezionedall’esterno di prodotti alimentari non inseriti nel modello 72.In particolare, si evidenzia che il diniego del transito di alcuni prodotti alimentari (fruttasecca e frutta disidratata) non integra la violazione di una posizione giuridica di dirittosoggettivo, stante la regolamentazione di cui al mod.72.2.

Avverso detta decisione ha proposto ricorso – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].Con due motivi la difesa deduce plurime violazioni di legge.Al primo motivo si lamenta la mancata fissazione di udienza, correlata allaprospettazione della parte in termini di lesione di un diritto soggettivo.

Non potrebbe il MdSprovvedere, in simili casi, de plano.Al secondo motivo si evidenzia che la domanda di tutela non invocava il diritto allasalute, quanto il diritto alla parità di trattamento, posto che in diverso Istituto (Sassari, comesi documenta) la Direzione ha ammesso la consegna della frutta secca o di beni similari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.In via generale questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che in tema diordinamento penitenziario, i l provvedimento del l 'amministrazione di diniegodell'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo approvatodall'istituto (nella specie, lievito e farina) non può essere oggetto di reclamo giurisdizionale almagistrato di sorveglianza, non determinando la lesione di un diritto soggettivo del detenuto.(In motivazione si è precisato che il diritto del detenuto ad una sana alimentazione ègarantito dalla varietà dei prodotti inseriti nel catalogo e dalla loro idoneità a soddisfare ibisogni nutritivi, e che l'individuazione dei generi alimentari acquistabili, attenendo allemodalità di esercizio del diritto del detenuto, è rimessa alle scelte discrezionalidell'amministrazione penitenziaria e non è giustiziabile in sede giurisdizionale). (v.

Sez. 1, n.23731 del 17/05/2024, Ministero, Rv. 286672 - 01).Mantenendo fermo il principio, va ulteriormente precisato che la «qualificazione» delladomanda spetta - in prima battuta - al giudice procedente e non alla parte.

Dunque lì dove ilgiudice di primo grado abbia ritenuto di qualificare la domanda in termini di reclamo nongiurisdizionale (art. 35 ord.pen., con obbligo comunque di dare una risposta gravante sulMagistrato di Sorveglianza) e questa Corte condivida siffatta valutazione non vi è alcun viziodel procedimento.Nel caso in esame, peraltro, la tesi del ricorrente di ravvisare il diritto soggettivo alla«parità di trattamento» non è accoglibile.

In effetti, quanto al profilo della alimentazione, laesistenza di un diritto soggettivo potrebbe essere riconosciuta lì dove le modalità concretedel servizio o della possibile ricezione o acquisto non siano in linea con esigenze specifichedella persona reclusa, sì da creare contrasto con la piena attuazione del diritto alla salute.Ma, al di là di detta ipotesi, nemmeno introdotta dalla parte ricorrente, non puòriconoscersi altra ipotesi di «tutelabilità giurisdizionale» correlata a ciò che è stato deciso oautorizzato in un diverso Istituto, posto che le decisioni sul tema risentono in modoinevitabile di un fisiologico margine di discrezionalità che resta non sindacabile.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RVEGLIANZA di L'aquilavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto delricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento emesso in data 26 agosto 2023 il Magistrato di Sorveglianza diL’Aquila ha respinto de plano il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA], in tema di ricezionedall’esterno di prodotti alimentari non inseriti nel modello 72.In particolare, si evidenzia che il diniego del transito di alcuni prodotti alimentari (fruttasecca e frutta disidratata) non integra la violazione di una posizione giuridica di dirittosoggettivo, stante la regolamentazione di cui al mod.72.2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].Con due motivi la difesa deduce plurime violazioni di legge.Al primo motivo si lamenta la mancata fissazione di udienza, correlata allaprospettazione della parte in termini di lesione di un diritto soggettivo. Non potrebbe il MdSprovvedere, in simili casi, de plano.Al secondo motivo si evidenzia che la domanda di tutela non invocava il diritto allasalute, quanto il diritto alla parità di trattamento, posto che in diverso Istituto (Sassari, comesi documenta) la Direzione ha ammesso la consegna della frutta secca o di beni similari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.In via generale questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che in tema diordinamento penitenziario, i l provvedimento del l 'amministrazione di diniegodell'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo approvatodall'istituto (nella specie, lievito e farina) non può essere oggetto di reclamo giurisdizionale almagistrato di sorveglianza, non determinando la lesione di un diritto soggettivo del detenuto.(In motivazione si è precisato che il diritto del detenuto ad una sana alimentazione ègarantito dalla varietà dei prodotti inseriti nel catalogo e dalla loro idoneità a soddisfare ibisogni nutritivi, e che l'individuazione dei generi alimentari acquistabili, attenendo allemodalità di esercizio del diritto del detenuto, è rimessa alle scelte discrezionalidell'amministrazione penitenziaria e non è giustiziabile in sede giurisdizionale). (v. Sez. 1, n.23731 del 17/05/2024, Ministero, Rv. 286672 - 01).Mantenendo fermo il principio, va ulteriormente precisato che la «qualificazione» delladomanda spetta - in prima battuta - al giudice procedente e non alla parte. Dunque lì dove ilgiudice di primo grado abbia ritenuto di qualificare la domanda in termini di reclamo nongiurisdizionale (art. 35 ord.pen., con obbligo comunque di dare una risposta gravante sulMagistrato di Sorveglianza) e questa Corte condivida siffatta valutazione non vi è alcun viziodel procedimento.Nel caso in esame, peraltro, la tesi del ricorrente di ravvisare il diritto soggettivo alla«parità di trattamento» non è accoglibile. In effetti, quanto al profilo della alimentazione, laesistenza di un diritto soggettivo potrebbe essere riconosciuta lì dove le modalità concretedel servizio o della possibile ricezione o acquisto non siano in linea con esigenze specifichedella persona reclusa, sì da creare contrasto con la piena attuazione del diritto alla salute.Ma, al di là di detta ipotesi, nemmeno introdotta dalla parte ricorrente, non puòriconoscersi altra ipotesi di «tutelabilità giurisdizionale» correlata a ciò che è stato deciso oautorizzato in un diverso Istituto, posto che le decisioni sul tema risentono in modoinevitabile di un fisiologico margine di discrezionalità che resta non sindacabile.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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