CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19237/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 11 luglio 2025, il Tribunale di Cagliari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000 di multa, in relazione ai delitti di cui agli artt. 648 ter.l. e 624 bis cod. pen. Secondo i capi di imputazione, il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver sottratto un monile d'oro dalla valigia della persona offesa, situata nell'abitazione della stessa (capo a), cedeva l'oggetto presso un centro "[OSCURATO:PERSONA]", dietro corrispettivo in denaro, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, sapendo che il monile sarebbe stato modificato e portato a nuovo (capo b). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, affidando le proprie censure ai motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 648 quater cod. pen., per non avere il Tribunale disposto la confisca dei prodotto del reato o, in caso di impossibilità della stessa, la confisca di beni per un valore equivalente. Dal che è conseguita l'illegalità della (non applicata nel caso di specie, ma obbligatoria) misura di sicurezza, deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, del codice di rito. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, ciò che impone di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in punto di confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione. 2. L'unico motivo di ricorso è fondato. Coglie nel segno, il ricorrente, a lamentare la violazione di legge, con specifico riferimento all'art. 648 quater cod. pen.: nel caso in esame, infatti, l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di autoriciclaggio, ciò che avrebbe imposto al giudice di ordinare la confisca del bene costituente il prodotto o il profitto del reato in parola, secondo quanto prescritto dalla citata disposizione. Va precisato che, dal testo della sentenza impugnata, non emergono dati per ritenere che il giudice, non ordinando la confisca del bene o del profitto del reato, 1 rtabbia inteso applicare al caso di specie la clausola di chiusura della disposizione citata, che fa salvi i casi in cui i beni oggetto del reato appartengano a persone estranee al reato. Neppure è possibile ipotizzare che l'imputato abbia eventualmente recuperato il bene sottratto (un monile d'oro), restituendolo alla persona offesa, dal momento che, nella sentenza gravata, è soltanto affermato che l'imputato, nell'immediatezza dei fatti, si adoperava per recuperare il bene sottratto. In assenza, dunque, di più specifiche indicazioni, da parte del giudice, circa i motivi per cui non è stata ordinata la confisca del bene sottratto ovvero del profitto ricavato, la doglianza del ricorrente deve ritenersi deducibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, del codice di rito, oltre che fondata nel merito, visto il disposto di cui all'art. 648 quater cod. pen. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in punto di confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione. P.Q P.Q.M