CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34827/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4.12.19 avverso la sentenza in data 8.3.2022 della Corte di Appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello dell'Aquila ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Chieti che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione ed C 2.000 di multa ritenendolo responsabile di quattro cessioni di quantitativi imprecisati di cocaina perfezionatisi tra I 10 e il 16 maggio 2017 in favore del medesimo acquirente, riqualificati già dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., l'affermazione di responsabilità fondata esclusivamente sul contenuto di talune conversazioni telefoniche intercettate tra l'Elisii e il preteso acquirente, in assenza di qualunque altro riscontro, rilevando come tale limitato compendio probatorio offrisse la sponda al principio del ragionevole dubbio, da ravvisarsi ogni qualvolta si offra alla mera plausibilità processuale nella ricostruzione del fatto una ricostruzione alternativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi in censure generiche e meramente contestative delle cessioni di stupefacenti accertate dai giudici di merito in doppia conforme, non può ritenersi ammissibile. Quantunque il compendio probatorio sia costituito esclusivamente dalle conversazioni telefoniche intercorse tra l'imputato e tale [OSCURATO:PERSONA], tuttavia a fronte del loro contenuto criptico e telegrafico volto esclusivamente a concordare il loro incontro con vaghi riferimenti a numeri e quantità, emergendo più chiaramente da una di esse l'accordo per la consegna della stessa "cosa" già ricevuta che avendo lasciato nella tasca dei pantaloni era finita insieme ad essi nella lavatrice, le conclusioni raggiunte dalla pronuncia impugnata non prestano sul piano logico il fianco ad alcuna censura. Va invero ribadito che secondo l'univoco orientamento di questa Corte è sufficiente ai fini del perfezionamento della cessione l'accordo tra le parti, ovverosia la convergenza dei consensi dei soggetti coinvolti sugli elementi identificativi della transazione, rispetto ai quali non solo nessuna rilevanza riveste la mancata traditio dei beni, attinente alla successiva fase esecutiva dell'accordo (ex multis Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, Bonarrigo, Rv. 276981), ma che in ogni caso si ricava sia dal susseguirsi delle cessioni, sia dai rifermenti degli interlocutori a quelle precedenti. E' al contrario la doglianza articolata dalla difesa a rendere incontestabile l'accertamento cui è pervenuta la sentenza impugnata: ove infatti si consideri che in tanto è profilabile il ragionevole dubbio — principio che non ha affatto introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, Rv. 254025) - in quanto all'affermazione di colpevolezza si contrappongano ipotesi alternative sulla ricostruzione dei fatti dotate di concreto riscontro nelle risultanze processuali o comunque nella logica degli accadimenti. Non avendo l'imputato fornito alcuna spiegazione diversa del contenuto delle telefonate intercettate, diventa conseguentemente un fuor d'opera invocare la violazione del suddetto principio, facendo le suddette conversazioni parte di un compiuto quadro probatorio che, integralmente valutato, conduce inevitabilmente alla pronuncia di colpevolezza, stante l'assenza di ipotesi alternative dotate di un maggiore grado di certezza probatoria e, prima di tutto, logica. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della