CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parti civili costituite nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE di ASSISE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, M. Francesca LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] MAIO, che conclude per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Assise di appello di Milano - decidendo in sede di rinvio, a seguito della parziale cassazione della sentenza n. 12/17 del 04/12/2017, della medesima A.G., limitatamente al duplice omicidio continuato di cui al capo a) - in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Genova, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di omicidio volontario per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attinti con colpi di pistola, condannandolo alla pena di giustizia, ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 55 - 589 - n. 1 e 4 cod. pen. rideterminando la pena per il detto capo a) in anni 8 e mesi 6 di reclusione, e, quindi, complessivamente - per cumulo materiale quanto ai restanti capi - in anni 11 e mesi 2 di reclusione. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del medesimo difensore di fiducia, il quale, con un solo atto, svolge un unico motivo, con il quale lamenta la erronea applicazione degli artt. 52 e 55 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione alla sussistenza dei presupposti della legittima difesa. Secondo la Difesa ricorrente, i giudici non avrebbero considerato adeguatamente gli elementi suscettibili di una duplice valutazione (in particolare, il fatto che l'imputato avesse avuto effettivamente intenzione di allontanarsi, perché si era diretto verso la propria autovettura aprendola con il telecomando, condotta che deve essere valutata alla luce del precedente comportamento del Maio all'interno del bar, dove, a fronte delle scuse poste dal [OSCURATO:PERSONA], l'imputato l'aveva invitato, invece, a "uscire fuori"), né avrebbero adeguatamente considerato che l'imputato innescò la lite - proprio pronunciando quell'invito - ben sapendo di essere armato. 2.1. Vìene censurato anche il giudizio di sproporzione della condotta rispetto all'aggressione subìta, che ha dato luogo al riconoscimento dell'eccesso colposo, dal momento che, piuttosto, si è trattato di una reazione abnorme che fonda quantomeno il dolo eventuale. 3. Ha depositato memoria difensiva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, il quale eccepisce il difetto di legittimazione a proporre ricorso delle parti civili e l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, neppure rappresentato concretamente dai ricorrenti, sul rilievo che i motivi di ricorso per cassazione non attingono le pretese risarcitorie, peraltro, rimaste indenni da censure nella pronuncia impugnata, che ha riconosciuto sia la responsabilità penale che quella civile del ricorrente, rimettendone la determinazione al giudice civile, in tal senso assumendo i connotati di una conferma della decisione di primo grado, peraltro allineata al dictum della sentenza rescindente. Nel merito, si conclude per la manifesta infondatezza del ricorso limitatosi a riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti, conforme a quella dei giudici di merito la cui decisione è stata censurata dalla Corte di cassazione. Si , contesta la ricostruzione dei fatti di cui alle pagine 3, 4 e 5 del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi delle parti civili devono essere dichiarati inammissibili.1.Deve essere preliminarmente scrutinato il profilo dell'interesse della parte civile ad ìmpugnare una decisione in ragione dell'attribuzione a fatti materiali non contestati di una qualificazione giuridica meno grave rispetto a quella ritenuta corretta. 1.1. Secondo quanto prevede l'art. 576 comma 1 c.p.p., «la parte civile può proporre impugnazione contro capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio». Capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile sono quelli che incidono anche solo indirettamente sulla quantificazione del danno, essendo per definizione indiscussa in questo caso la responsabilità, già accertata ai fini della condanna. Per questa ragione, la giurisprudenza è concorde nel senso che la parte civile ha interesse a impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa definizione giuridica solo quando dalla modifica della qualificazione possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire (Cass., sez. V, 14 dicembre 2011, Martinez, m. 252164, Cass., sez. IV, 3 luglio 2012, Giacalone, m. 254672, Cass., sez. V, 14 maggio 2019, Galassi, m. 277311). Sicché è onere della parte civile indicare le ragioni per cui la supposta diversa qualificazione giuridica del fatto incida concretamente sulla pretesa risarcitoria (Cass., sez. V, 7 giugno 2013, Floramo, m. 256952). E in realtà la diversa qualificazione giuridica può rilevare ai fini della quantificazione del danno solo se ne consegua una diversa ricostruzione del fatto storico (Cass., sez. III, 30 novembre 2016, Shi, m. 269752), perché attiene al fatto, non alla sua qualificazione giuridica, l'idoneità ad arrecare danno. 1.2. Con riguardo alla specifica ipotesi - qui ricorrente - dell'impugnazione della parte civile avverso una sentenza di condanna di un imputato la cui condotta omicidiaria era stata valutata come dolosa dal primo giudice e come colposa dalla Corte d'Assise d'Appello, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che "sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica allorché da quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire, cui si pervenga tenendo conto anche della gravità del reato e dell'entità del paterna d'animo sofferto dalla vittima". Si è cioè ritenuto che è necessario verificare se la diversa qualificazione del fatto implichi una sua valutazione di maggior gravità, nel qual caso il danno morale subìto può ritenersi più grave ed importare un diverso risarcimento. In tal ipotesi esiste, dunque, un interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna in punto di definizione giuridica (Sez. 4, n. 39898 del 03/07/2012, Rv. 254672 ; sez. 5, n. 8577 del 26/01/2001, Chieffi ed altri, rv. 218427; conf. sez. 5, sent. n. 54303 del 4/12/2002, Gunnella, rv. 223769; sez. 5, n. 12139 del 14/12/2011, Martinez e altro, rv. 252164). 1.3. Posto, pertanto, che devono ritenersi sussistenti la legittimazione e l'interesse delle parti civili, giacchè nel passaggio, in sede di qualificazione giuridica del fatto omicidiario, da fattispecie dolosa a quella colposa, è in re ipsa la maggiore gravità del dolo, la quale riverbera i suoi effetti anche sulla determinazione del danno morale - cosicchè risulta sufficiente l'allegazione dell'interesse alla qualificazione del fatto in termini di maggiore intensità dell'elemento soggettivo, e, quindi, di maggiore gravità, per ravvisare l'interesse, senza necessità di ulteriore allegazione - i ricorsi devono, tuttavia, essere dichiarati inammissibili, in quanto volti a una rilettura in fatto delle condotte, pur logicamente e congruamente ricostruite dal Giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione adottata. In particolare, deve rilevarsi che, con le censure proposte, i ricorrenti non lamentano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla ricostruzione degli accadimenti che portarono alla morte di due uomini. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione. Pertanto, esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Invero, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata da chi intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla valutazione di merito, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez.2, n.3817 del 09/10/2019 (dep.2020) Rv.278237). Di contro, le censure prospettate in ricorso fanno riferimento alla ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito e, di fatto, prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità. 1.4. Ebbene, in estrema sintesi, osserva il Collegio che la Corte d'Assise d'Appello ha colmato la lacuna motivazionale evidenziata nella sentenza rescindente, proprio con riferimento alla possibile valutazione della sussistenza della legittima difesa, sulla base di una puntuale ricostruzione dei fatti, e della esatta dinamica degli eventi, illustrando, attraverso una dettagliata ricostruzione dei fatti, agganciata alle testimonianze raccolte durante il giudizio di merito, minuziosamente richiamate, le ragioni per cui non si è ritenuto sussistente il reato di duplice omicidio volontario, e quelle che hanno condotto a mutare la qualificazione giuridica, riconoscendo l'eccesso colposo nella legittima difesa, con un percorso che appare del tutto privo di vizi logici, aderente allo stato delle prove, raccolte e disponibili, e al canone processual- penalistico dell'al di là del ragionevole dubbio. Si è fatto riferimento - per escludere il dolo - alla rapidità dell'azione, degenerata in modo 'fulmineo', all'allontanamento dell'imputato dal luogo dell'alterco, fino a quel momento solo verbale, con il chiaro intento di non raccogliere alcuna provocazione; all'improvviso pugno, che, in tale frangente, mentre stava entrando nella propria auto, egli ha ricevuto in pieno volto, e al tentativo di allontanarsi, prima di venire fermato da un calcio che lo faceva rovinare a terra; alla circostanza che alla iniziale aggressione a opera del solo Cena, si fossero immediatamente aggiunti i due sfortunati congiunti, padre e figlio, poi colpiti a morte, a rendere ancora più incombente e soverchiante la posizione degli aggressori rispetto alla vittima, già mandata a terra, e già in condizioni di minorata difesa, per età, per statura e per condizioni fisiche, in quanto portatore di una protesi agli arti inferiori. E, quanto alla dinamica degli spari, la Corte di appello ha anche ricostruito la ipotesi più verosimile nel senso che "[OSCURATO:PERSONA], dopo l'esplosione dei due colpi di pistola che hanno attinto il padre, abbia reagito nel tentativo di disarmare lo sparatore, bloccando con la sua mano sinistra il braccio destro di [OSCURATO:PERSONA] che impugnava 15rcostringendolo ad abbassare l'arto; durante tale frangente veniva esploso il terzo colpo" concludendo, a confutazione della tesi del duplice omicidio volontario perseguita dalle parti civili, nel senso di "abbandonare detta conclusione per abbracciare la soluzione fattuale opposta: l'imputato ha subito un'offesa ingiusta ed era legittimato a difendersi, senza però poter eccedere in proporzionalità. Come, invece, si è verificato"( pg. 21). 1.5. La struttura argomentativa che sorregge la decisione impugnata non denuncia evidenti illogicità, ed è senza dubbio solida, oltre che conforme ai criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), e con essa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla aspecificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). Le critiche dei ricorrenti all'uso del materiale probatorio si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. 1.6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 21 febbraio 2022 E [OSCURATO:PERSONA]