Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29430/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

evato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'omessa motivazione inordine alla misura dell’aumento di pena per la continuazione, è inammissibile inquanto, come affermato da questa Corte, il ricorrente non può limitarsi adenunciare la mancanza di motivazione in relazione al singolo aumento ove talecensura non sia strumentale alla contestazione dell 'assenza, dellacontraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione posta a sostegnodel giudizio di congruità della pena (cfr Sez. 4 n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo,Rv. 288742 – 01);Rilevato altresì che nel caso di specie l'aumento per il reato di lesioni(peraltro non modeste e provocate con strumento da taglio) è stato contenuto enon necessitava dunque di una specifica motivazione, alla luce del principio didiritto secondo il quale in tema di determinazione della pena nel reatocontinuato, pur sussistendo l'obbligo di dar conto delle ragioni dellaquantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualoral'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della penairrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specificamotivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e allacongruità dell'aumento (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361 –01);Rilevato che per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, ma alla declaratoria di inammissibilità non può tuttavia conseguirela condanna del ricorrente minorenne al pagamento delle spese processuali néquella al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende dovendotrovare applicazione l'art. 29 del D. Lgs n. 272 del 1989.Rilevato, altresì, che, in ragione della minore età dell’imputata, va disposto -ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione delpresente provvedimento - l’oscuramento delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti del processo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
evato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'omessa motivazione inordine alla misura dell’aumento di pena per la continuazione, è inammissibile inquanto, come affermato da questa Corte, il ricorrente non può limitarsi adenunciare la mancanza di motivazione in relazione al singolo aumento ove talecensura non sia strumentale alla contestazione dell 'assenza, dellacontraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione posta a sostegnodel giudizio di congruità della pena (cfr Sez. 4 n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo,Rv. 288742 – 01);Rilevato altresì che nel caso di specie l'aumento per il reato di lesioni(peraltro non modeste e provocate con strumento da taglio) è stato contenuto enon necessitava dunque di una specifica motivazione, alla luce del principio didiritto secondo il quale in tema di determinazione della pena nel reatocontinuato, pur sussistendo l'obbligo di dar conto delle ragioni dellaquantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualoral'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della penairrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specificamotivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e allacongruità dell'aumento (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361 –01);Rilevato che per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, ma alla declaratoria di inammissibilità non può tuttavia conseguirela condanna del ricorrente minorenne al pagamento delle spese processuali néquella al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende dovendotrovare applicazione l'art. 29 del D. Lgs n. 272 del 1989.Rilevato, altresì, che, in ragione della minore età dell’imputata, va disposto -ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione delpresente provvedimento - l’oscuramento delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti del processo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 29430/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris