CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 23741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34129/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliat a in ROMA , LUNG.TEVERE A. [OSCURATO:PERSONA] 9-10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3612/2019,depositata i l 04/09/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.– [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi , avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato il suo appello contro la s entenza del Tribunale di Lodi che aveva accolto la domanda di revocatoria ex art. 67, comma 2 l.fall. proposta nei suoi confronti dalFallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione; 2.–il Fallimento intimato ha resistito con controricorso; 3.–il 22/03/2023 sono stati depositati atto di rinuncia al ricorso di BNL, per sopravvenuto accordo transattivo, e atto di accettazione del Fallimento, con richiesta di archiviazione del giudizio; Considerato che 4. – su ssistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese processuali, poiché l'intervenuta accettazione del controricorrente esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. (cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 5.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , che pone a carico del ricorrente soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175 /20 15 , 19071 /2018) . P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Così