CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00268/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 13279 anno2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. ANTONELLI, N. 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente avverso la SENTENZA n. 322/2023 emessa dakkaCORTE D'APPELLO BOLOGNA. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 dicembre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 13279/2023 camera di consiglio6.12.2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con atto di citazione notificatoa CNP [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 31 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del 28 novembre 2018 resa dal Trib u nale di Parma.Questo, dopo aver accertato la nullità de l contratto di assicurazione sulla vita unit linked (polizza [OSCURATO:PERSONA] n. 2013502) per assenza di forma scritta del relativo contratto quadro, ha rigetta to le domande di condanna proposte da entrambe le parti. Malacarne ha allegato in giudiziodi aver corrisposto a controparte la complessiva somma di euro401.345,98 e di aver riscosso nel corso del rapporto l’importo di euro240.000,00; ha assunto che al momento del riscatto finale avrebbe, quindi, dovuto ricevere euro 161.508,12, mentre aveva ottenuto in pagamento la minor somma di euro 113.052,09. 2. ─ La Corte di Bologn a , ha rideterminato il rapporto di dare e avere tra le parti stabilendo che a CNP [OSCURATO:PERSONA] spettasse la somma di euro 3.928,28; onde ha condannato Malacarne al pagamento di tale importo, maggiorato di interessi. 3 . ─ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione fondato su tre motivi; resiste con controricorso CNP [OSCURATO:PERSONA]. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegatoallo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore del ricorrente ha domandato la decisione della causa.Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ La proposta ha il tenore che segue : «[I]l primo motivo, che deduce violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la corte territoriale fatto mal governo delle risultanze di causa, è inammissibile, posto che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia Sez. I–RG 13279/2023 camera di consiglio6.12.2024 attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (e multis, Cass. 20.4.2020, n. 7919; Cass. 19.8.2020, n. 17313; Cass.24.1.2020, n. 1634; Cass. 23.10.2018, n. 26769; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 7.11.2017, n. 26366; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107); «il secondo motivo, che lamenta omesso esame di fatto decisivo, è inammissibile, non essendo stato questo nemmeno individuato; «il terzo motivo, che deduce violazione degli art. 1418 e 1424 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto restituito l’intero capitale investito, mentre residuava un credito restitutorio di controparte, è inammissibile, in quanto nemmeno illustra un motivo coerente con le norma invocate e pretesamente violate, mentre esso è tutto rivolto a contestare ancora la ricostruzione di fatto operata dalla corte territoriale, inammissibile in sede di legittimità 2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni. Nel complesso, il ricorrente mira a una revisione dell’accertamento di fatto che ha investito la quantificazione dell e movimentazioniintercorse: ciò che in questa sede non è ammesso. Quanto al primo motivo, è sufficiente osservareche la causa non è stata decisa sulla scortadell'attribuzione dell'onere della prova a una parte diversa da quellasu cui tale onere gravava, ma sulla base di un nuovo accertamento contabile. In ordine al secondo mezzo, è improprioritenere che il supposto errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel corso di detto accertamento assurga a fatto decisivo per il giudizio (pag. 19 del ricorso): l’omissione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. deve infatti riguardare un fatto storico, principale o secondario (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054), nellacui nozione non ècertamente ricompr eso l’errore in quanto tale. Sez. I–RG 13279/2023 camera di consiglio6.12.2024 Appare infine inammissibile ― e siano al terzo m otivo ― la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. con riguardo agli artt.1418 e 1424 c.c.. Il ricorrente non coglie infatti la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia: la condanna pronunciata trova il suo evidente fondamento in un obblig o restitutori o dipendent e dall’accertata nullità del negozio finanziario;la Corte di merito è infatti pervenuta alla conclusione che CNP [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto al ricorrente un importo eccedente l’investimentoiniziale. 3. ― Tr ovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 - bis , comma 3, c.p.c. . I relativi importi possono fissarsi, rispettivamente, nella stessa somma liquidata a titolo di spese giudiziali e in euro 2.500,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di euro2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il