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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 dicembre 2022

Cassazione n. 16034/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del Tribunale di Foggia. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Luigi COPPOLA propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 20 aprile 2022 con la quale il Tribunale di Foggia ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di truffa.

2. Luigi COPPOLA propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione di legge e la mancanza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorrente, con il secondo motivo, lamenta la violazione di legge e la mancanza della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla congruità della stessa.

4. Con procedura de plano ex art 610, comma 5-bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'ad' . 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/201, Rv. 27201).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del Tribunale di Foggia. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Luigi COPPOLA propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 20 aprile 2022 con la quale il Tribunale di Foggia ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di truffa. 2. Luigi COPPOLA propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione di legge e la mancanza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo, lamenta la violazione di legge e la mancanza della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla congruità della stessa. 4. Con procedura de plano ex art 610, comma 5-bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'ad' . 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/201, Rv. 27201). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ste