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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38287/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/05/1994 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Ritenuto che nessuno dei motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione supera il vaglio di inammissibilità.

1. Il primo ed il secondo motivo, relativi rispettivamente all'applicazi Dne della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e dell'attenuante del fatto Qat) di leve leve entità di cui a-PlaLr-t. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, non sono consentiti perché sollecitano apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità e ri:;ervati al giucie del merito.

Nel caso in verifica, la Corte distrettuale, con argorm ntazioni, non manifestate illogiche, di per sé aventi carattere di decisività, hil escluso entrambi gli istituthi, in considerazione della particolare gravità dell'offesi al bene giuridico tutelato ovvero la pubblica incolumità desunta dalle caratteristiche del coltello (arma dotata di rilevante potenzialità lesiva per le sue caral::eristiche oggettive essendo dotata di una lama fissa di ben 27 centimetri) e dk contesto dell'azione/ rivelatasi potenzialmente molto insidiosa e pericolosa (l'irr putata è stata sorpresa in pienjitotte all'interno di un'autovettura con più occupard mentre teneva con sé la borsetta dove era custodito il coltello).

2. Il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti CO c O rto u_t3 i t i ca generiche è manifestamente infondato perché non si o nat c me r 'te con la motivazione con cui la sentenza impugnata e ha dato ampiamente ci: nto della dosimetria cilela pena, peraltro prossima al mino edittale, e del mancato riconoscimento del beneficio valorizzando, ai sensi dell'art. 133 cod. pen , il grado elevato dell'offesa, le caratteristiche dell'azione, il carattere doloso e noi colposo dela condotta, l'assenza di elementi favorevoli all'imputata.

3. Il quarto motivo, relativo alla sopravvenuta prescrizione del reato in epoca successiva alla sentenza di appello, non è scrutinabile stante l'inammiss bilità del ricorso (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 01; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez.

U, r 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01).

Pe completezza va tenuto presente che il termine di cinque anni non i decorso nemmeno prima della sentenza appellata considerato che il proced mento è rimasto sospeso su richiesta del difensore dell'imputata per consentiri! di dare - 2 - corso alla procedura di messa alla prova (vedi scheda ex art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. ).

4. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dellkorrente al pagamento delle spese proc assuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dlla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore ch [OSCURATO:PERSONA] delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamE nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca3sa delle ammende.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/05/1994 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che nessuno dei motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione supera il vaglio di inammissibilità. 1. Il primo ed il secondo motivo, relativi rispettivamente all'applicazi Dne della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e dell'attenuante del fatto Qat) di leve leve entità di cui a-PlaLr-t. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, non sono consentiti perché sollecitano apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità e ri:;ervati al giucie del merito. Nel caso in verifica, la Corte distrettuale, con argorm ntazioni, non manifestate illogiche, di per sé aventi carattere di decisività, hil escluso entrambi gli istituthi, in considerazione della particolare gravità dell'offesi al bene giuridico tutelato ovvero la pubblica incolumità desunta dalle caratteristiche del coltello (arma dotata di rilevante potenzialità lesiva per le sue caral::eristiche oggettive essendo dotata di una lama fissa di ben 27 centimetri) e dk contesto dell'azione/ rivelatasi potenzialmente molto insidiosa e pericolosa (l'irr putata è stata sorpresa in pienjitotte all'interno di un'autovettura con più occupard mentre teneva con sé la borsetta dove era custodito il coltello). 2. Il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti CO c O rto u_t3 i t i ca generiche è manifestamente infondato perché non si o nat c me r 'te con la motivazione con cui la sentenza impugnata e ha dato ampiamente ci: nto della dosimetria cilela pena, peraltro prossima al mino edittale, e del mancato riconoscimento del beneficio valorizzando, ai sensi dell'art. 133 cod. pen , il grado elevato dell'offesa, le caratteristiche dell'azione, il carattere doloso e noi colposo dela condotta, l'assenza di elementi favorevoli all'imputata. 3. Il quarto motivo, relativo alla sopravvenuta prescrizione del reato in epoca successiva alla sentenza di appello, non è scrutinabile stante l'inammiss bilità del ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez. U, r 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01). Pe completezza va tenuto presente che il termine di cinque anni non i decorso nemmeno prima della sentenza appellata considerato che il proced mento è rimasto sospeso su richiesta del difensore dell'imputata per consentiri! di dare - 2 - corso alla procedura di messa alla prova (vedi scheda ex art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. ). 4. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dellkorrente al pagamento delle spese proc assuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dlla causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore ch [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamE nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca3sa delle ammende. Così deciso, in
Sentenza Cassazione n. 38287/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris