CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 26799/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi alla memoria depositata, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di FORLI', in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 novembre 2023, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì che - in esito al dibattimento - aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada, per essersi posto alla guida di una autovettura in stato di ebbrezza alcolica (tasso 1,20 g/I), così causando un incidente. 1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, alle ore 8:50 circa del 23 febbraio 2020, gli agenti della polizia municipale di Cesena intervenivano a seguito della segnalazione di un incidente, in quanto la vettura condotta dal Benedetti usciva fuori strada e si ribaltava, danneggiando altresì un palo della pubblica illuminazione e il cancella di una privata abitazione. Dagli accertamenti effettuati si rilevava la presenza nel sangue di un tasso alcolemico pari a 1,20 g/I. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore sia nel non avvisare l'imputato della ricorrenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva, sia nel non applicare l'art. 95 d. Igs. n. 150 del 2022, che afferma la immediata applicabilità delle nuove disposizioni ai giudizi di appello in corso. A tal fine si segnala che il ricorrente, per il tramite di difensore munito di procura speciale, aveva avanzato la richiesta, già nel momento in cui, ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza, aveva chiesto la trattazione in presenza della impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato denuncia omessa motivazione, in quanto la Corte d'appello ha omesso qualsiasi valutazione, esplicita od implicita, sulla domanda di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. 3. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del primo.1.1. Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura del vizio dedotto, emerge che il ricorrente ha chiesto la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità subito dopo aver ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello. Richiesta e disposta la trattazione in presenza, la domanda veniva ribadita dinanzi al collegio, per come emerge dalla lettura del verbale allegato al ricorso per cassazione. Su tale domanda, nemmeno menzionata, la Corte d'appello non ha provveduto in alcun modo. 1.2. L'art. 95 d. Igs. n. 150 del 2022 stabilisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive - in quanto più favorevoli - ai giudizi di appello in corso all'entrata in vigore del predetto decreto. Secondo l'indirizzo prevalente di questa Suprema Corte, cui il Collegio aderisce, per effetto di tale disciplina transitoria, affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o con i motivi di cui all'art. 585, comma 4, cod, proc. pen., ma che deve comunque intervenire — al più tardi — nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01; in senso conforme, Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564). E' rimasta invece isolata l'interpretazione secondo la quale, in ragione del principio devolutivo fissato di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., la richiesta di pena sostitutiva deve essere formulata con l'atto di appello o con i motivi nuovi (Sez. 6 n. 41313 del 27/9/2023, Amato, non mass.). 2. La sentenza va pertanto annullata con rinvio, affinché altra sezione della Corte di appello di Bologna si pronunci sulla richiesta, con assorbimento dell'ulteriore motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'applicazione del lavoro di pubblica utilità e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad