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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39490/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale cittadino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b,) codice strada (in Otranto il 28/3/2016).

2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento all'accertamento dello stato di ebbrezza, avuto riguardo alle deduzioni difensive, con le quali si era sottolineata la necessità che l'accusa dimostrasse il funzionamento dell'apparecchio misuratore, contestando la lettura dell'art. 379 del regolamento di attuazione operata dai giudici del merito.

Nella specie, l'apparecchio utilizzato era sfornito del libretto nnetrologico e non sarebbe stata raccolta prova effettiva dei dati inerenti alla sua regolare manutenzione e funzionalità.

Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., rilevando la mancata considerazione degli elementi offerti a difesa (condotta tenuta in orario diurno) e al diniego delle generiche, rilevando la genericità del ragionamento della Corte leccese.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale ha respinto la doglianza difensiva, con la quale si era introdotto, anche nel giudizio d'appello, il tema della prova del regolare funzionamento dell'apparecchio etilometro, osservando che, sul punto, la pubblica accusa aveva assolto al relativo onere probatorio, emergendo dalla comunicazione di notizia di reato, acquisita con il consenso agli atti del processo, che l'apparecchio misuratore era stato regolarmente revisionato e, dunque, già omologato presso il [OSCURATO:PERSONA] e Prove autoveicoli e dispositivi di Roma, con scadenza all'ottobre del 2016, successivamente, dunque, alla data del commesso reato.

Pertanto, quel giudice ha ritenuto acquisita la prova del reato alla stregua dell'esito della doppia misurazione regolamentare.

Il discostamento in misura rilevante dal tasso soglia (0,8 g/1), inoltre, ha fondato il giudizio negativo in ordine alla ravvisabilità della invocata causa di non punibilità, la personalità dell'imputato (gravato da due precedenti, dei quali uno particolarmente grave), invece, il diniego delle generiche, tenuto conto della pena individuata dal primo giudice (due mesi di arresto e mille euro di ammenda), giudicata da quello di appello non particolarmente grave.3.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Con riferimento all'onere probatorio in ordine al regolare funzionamento delle apparecchiature in dotazione delle forze dell'ordine, la decisione impugnata si pone in termini di coerenza con il prevalente orientamento di legittimità (sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, in cui si è precisato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente a oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che deve concretarsi nella indicazione di qualche dato che possa far ritenere non compiute tali operazioni, non potendo risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, perché tali dati non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937, in cui si è precisato che, a tal fine, non è sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio).

Nella specie, peraltro, l'assolvimento dell'onere motivazionale emerge in maniera evidente dai riferimenti contenuti agli atti acquisiti regolarmente al processo, dai quali era emersa, al di là della generica contestazione difensiva, la regolarità dell'apparecchio utilizzato.

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, con riferimento a entrambi i punti censurati.

Quanto alla operatività dell'istituto di cui 131-bis cod. pen., e al relativo onere motivazionale, è stato già ritenuto legittimo quello che si fondi addirittura su una motivazione implicita (sez. 5 n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv. 270033, in fattispecie in cui la Corte ha ravvisato, nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto; n. 15658 del 14/12/2018, dep.2019, D., Rv. 275635), essendosi pure precisato che il giudice - nel ragionamento esplicativo - deve fare riferimento ai criteri fissati nell'art. 133, c. 1, cod. pen., pur non essendo richiesta la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274647).

Nella specie, la decisione censurata, oltre ad essere del tutto conforme alla legge, avendo il giudice valorizzato elementi di sicuro rilievo per accertare il concreto disvalore del fatto (rilevanza del discostamento del livello di alcool accertato rispetto al minimo della soglia), nei termini previsti dall'art. 131-bis cod. pen., risulta coerente con i principi sopra richiamati ed è sorretta da un percorso argomentativo non contraddittorio e neppure manifestamente illogico.

Quanto, invece, al diniego delle generiche, la motivazione rinvenibile nella sentenza impugnata (nella parte in cui dà risalto alla negativa personalità dell'imputato) attinge direttamente ai criteri legali di cui all'art. 133 cod. pen.

Essa non è stata efficacemente aggredita in sede di appello (neppure in quella sede avendo la difesa offerto elementi rilevanti che il giudice del gravame abbia potuto eventualmente tralasciare di considerare), quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, essendo ancora una volta risolutivo un rinvio alla giurisprudenza costante di legittimità (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826, in cui si è precisato che, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 26847; sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057, in cui si è affermato che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi).

5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 settembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a la C. m i DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale cittadino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b,) codice strada (in Otranto il 28/3/2016). 2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento all'accertamento dello stato di ebbrezza, avuto riguardo alle deduzioni difensive, con le quali si era sottolineata la necessità che l'accusa dimostrasse il funzionamento dell'apparecchio misuratore, contestando la lettura dell'art. 379 del regolamento di attuazione operata dai giudici del merito. Nella specie, l'apparecchio utilizzato era sfornito del libretto nnetrologico e non sarebbe stata raccolta prova effettiva dei dati inerenti alla sua regolare manutenzione e funzionalità. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., rilevando la mancata considerazione degli elementi offerti a difesa (condotta tenuta in orario diurno) e al diniego delle generiche, rilevando la genericità del ragionamento della Corte leccese. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha respinto la doglianza difensiva, con la quale si era introdotto, anche nel giudizio d'appello, il tema della prova del regolare funzionamento dell'apparecchio etilometro, osservando che, sul punto, la pubblica accusa aveva assolto al relativo onere probatorio, emergendo dalla comunicazione di notizia di reato, acquisita con il consenso agli atti del processo, che l'apparecchio misuratore era stato regolarmente revisionato e, dunque, già omologato presso il [OSCURATO:PERSONA] e Prove autoveicoli e dispositivi di Roma, con scadenza all'ottobre del 2016, successivamente, dunque, alla data del commesso reato. Pertanto, quel giudice ha ritenuto acquisita la prova del reato alla stregua dell'esito della doppia misurazione regolamentare. Il discostamento in misura rilevante dal tasso soglia (0,8 g/1), inoltre, ha fondato il giudizio negativo in ordine alla ravvisabilità della invocata causa di non punibilità, la personalità dell'imputato (gravato da due precedenti, dei quali uno particolarmente grave), invece, il diniego delle generiche, tenuto conto della pena individuata dal primo giudice (due mesi di arresto e mille euro di ammenda), giudicata da quello di appello non particolarmente grave.3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con riferimento all'onere probatorio in ordine al regolare funzionamento delle apparecchiature in dotazione delle forze dell'ordine, la decisione impugnata si pone in termini di coerenza con il prevalente orientamento di legittimità (sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, in cui si è precisato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente a oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che deve concretarsi nella indicazione di qualche dato che possa far ritenere non compiute tali operazioni, non potendo risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, perché tali dati non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937, in cui si è precisato che, a tal fine, non è sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio). Nella specie, peraltro, l'assolvimento dell'onere motivazionale emerge in maniera evidente dai riferimenti contenuti agli atti acquisiti regolarmente al processo, dai quali era emersa, al di là della generica contestazione difensiva, la regolarità dell'apparecchio utilizzato. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, con riferimento a entrambi i punti censurati. Quanto alla operatività dell'istituto di cui 131-bis cod. pen., e al relativo onere motivazionale, è stato già ritenuto legittimo quello che si fondi addirittura su una motivazione implicita (sez. 5 n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv. 270033, in fattispecie in cui la Corte ha ravvisato, nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto; n. 15658 del 14/12/2018, dep.2019, D., Rv. 275635), essendosi pure precisato che il giudice - nel ragionamento esplicativo - deve fare riferimento ai criteri fissati nell'art. 133, c. 1, cod. pen., pur non essendo richiesta la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274647). Nella specie, la decisione censurata, oltre ad essere del tutto conforme alla legge, avendo il giudice valorizzato elementi di sicuro rilievo per accertare il concreto disvalore del fatto (rilevanza del discostamento del livello di alcool accertato rispetto al minimo della soglia), nei termini previsti dall'art. 131-bis cod. pen., risulta coerente con i principi sopra richiamati ed è sorretta da un percorso argomentativo non contraddittorio e neppure manifestamente illogico. Quanto, invece, al diniego delle generiche, la motivazione rinvenibile nella sentenza impugnata (nella parte in cui dà risalto alla negativa personalità dell'imputato) attinge direttamente ai criteri legali di cui all'art. 133 cod. pen. Essa non è stata efficacemente aggredita in sede di appello (neppure in quella sede avendo la difesa offerto elementi rilevanti che il giudice del gravame abbia potuto eventualmente tralasciare di considerare), quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, essendo ancora una volta risolutivo un rinvio alla giurisprudenza costante di legittimità (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826, in cui si è precisato che, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 26847; sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057, in cui si è affermato che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi). 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 settembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a la C. m i DEPOSITATO
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