CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 38289/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Lucca confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Lucca, in data 8.2.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 582, c.p. 2. Avverso la sentenza di secondo grado, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge processuale, in ordine alla competenza del giudice di pace, posto che la condotta del reo va qualificata ai sensi dell'art. 585, c.p., trattandosi di fatto commesso utilizzando uno strumento atto ad offendere (nel caso di specie l'automobile con cui il prevenuto ha urtato la persona offesa) 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse all'impugnazione. Ed invero, come chiarito dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, non sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, che, condannato per lesioni personali lievissime, ex art. 582, comma secondo, cod. pen., deduca - nell'ipotesi di reato aggravato dall'utilizzo di un'arma impropria - l'incompetenza per materia del giudice di pace, in quanto, in tal caso, l'accoglimento del motivo di ricorso, comportando la riqualificazione del fatto in termini più gravi, non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Rv. 266887). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì 8.6.2021. [OSCURATO:PERSONA] ensore de