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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 07740/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21977-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25;-controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 21/A/2022 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZIONE GIURISDIZIONALE D'[OSCURATO:PERSONA] di PALERMO, depositata il 14/02/2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa All’esito di accertamenti dellaguardia di finanza nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. , che avevano percepito in maniera indebita un finanziamento di complessivi 3.052.874,85 EUR concesso dal Ministero dellosviluppo economico ai sensi della legge n. 488 del 1992, il procuratore regionaledella Corte dei conti convenne le dette società e i loro rispettivi rappresentanti, [OSCURATO:PERSONA] e AlessandroMatta, dinanzi al giudice contabile, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per un ammontare pari ai rispettivi finanziamenti.

All’esito di giudizi variamente definiti in primo grado e oggetto di altrettanti annullamenti in appello, con rinvio, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, con la sentenza n. 156/2019, condannò le società e gli amministratorial pagamento delle somme di giustizia, respingendo l’eccezione di difetto di giurisdizionein quella sede sollevata.

La sentenza è stata confermata dalla Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana e avverso la relativa sentenza, depositata il 14-2-2022 e non notificata, i due amministratori, Milio e Matta, hanno proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, in sintesi sostenendo che la sentenza sarebbe in contrasto con l’art. 103 cost.,per inesistenza del rapporto di servizio.

Il procuratore generale della Corte dei conti ha replicato con controricorso.

Ragioni della decisione

I. - La tesi sostenuta dai ricorrenti è che il giudice contabile avrebbe errato nel fare applicazione del principio secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione, erogatrice di un contributo pubblico , e il soggetto privato fruitore ( ivi compreso l’amministratore della società di capitali) che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione stessa, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate.

A loro dire per la sussistenzadel rapporto di servizio ai fini indicati non basta che il contributo economico a una iniziativa privata persegua genericamente un interesse pubblico, perché tutte le spese della pubblica amministrazione sono destinate per definizione alla soddisfazione di interessi generali, ma è invece necessario che il soggetto privato, fruitore di contributi pubblici,diventi egli stesso anche partecipe dello svolgimento di attività rientranti tra i compiti e tra le funzioni che l’ordinamento assegna istituzionalmente all’ente pubblico.

Cosicché la giurisdizione contabile andrebbe affermata, a proposito della erogazione dei contributi pubblici,solo ove il rapporto di servizio si sia instaurato in senso specifico, quando cioè l’ente pubblico si sia avvalso dei privati per lo svolgimento di compitipropri; non mai invece laddove, come nel caso in esame, il contributo pubblico erogato sia stato destinato a sostenere iniziative di esclusivo rilievo privato (quali, la gestione di alberghi, villaggi turistici e simili), che non hanno a oggetto l’esercizio di funzioni, di servizi pubblici ocomunque di attività svolte in nome e per conto, o nell’interesse, della p ubblica amministrazione medesima.

In subordine, i ricorrenti prospettano un’eccezione di incostituzionalità degli artt. 81, 82 e 83, primo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e degli artt. 13 e 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, in relazione all’art. 103 cost.

II. -Il ricorso è infondato.

I ricorrenti negano che un rapporto di servizio si siamai costituito per la ragione che essi, concorrendo alla realizzazione di un’iniziativa economica di carattere privato, intestataesclusivamente alle rispettive società, in realtà non avrebbero mai partecipato direttamente all’esercizio di funzioni, servizi o compiti intestati o comunque riferibili all’ente erogatore.

In contrario è daosservare che in tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato percettore, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, è sufficiente che la risorsa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario(v.

Cass. Sez.

U n. 3100-22).

E questo perché un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest’ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate(cfr. Cass. Sez.

U n. 30526- 19 , Cass. Sez.

U n. 1774-13, Cass. Sez.

U n. 295-13).

III. - I n ipotesi di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste poi la responsabilità contabile anche di coloro che con la società fruitrice abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; sicché la giurisdizione della Corte dei conti si radica anche nei loro confronti (v.

Cass. Sez.

U n. 15893-22, Cass. Sez.

U n. 18991-17).

Invero la casistica pone in evidenza l’ampia operatività del principio, che è stato enunciato in diverse fattispecie di responsabilità erariale ancoratealla illegittima percezione di benefici : per esempio, la realizzazione di impianti fotovoltaici, da concedere solo a società distinte e autonome in possesso dei requisiti dimensionali voluti dalla legge; o in casi di illecita percezione di contributi per l'editoria, essendo questi ultimi intesi, secondo la finalità sottesa alla disciplina di settore, ad agevolare, nell'interesse pubblico al pluralismo dell'informazione, la possibilità di permanenza di imprese editrici nel mercato e, con essa, condizioni di adeguata concorrenzialità.

IV. - La fattispecie in esame non si sottrae al paradigma appena richiamato, perché la modalità con la quale si realizza il fine pubblico sotteso all’erogazione di un contributo, come quello che qui rileva , implica il coinvolgimento dell’imprenditoria privata nello specifico senso di essere codesta uno strumento di concretizzazione del fine avuto di miradal legislatore.

Si tratta del contributo di cui alla legge n. 488 del 1992,finalizzato a incentivare attività economiche funzionali alla crescita in aree svantaggiate, per la progressiva eliminazione d elle condizioni di svantaggiomediante coinvolgimento dell’impresa privata.

L’iniziativa imprenditoriale si pone dunque essa stessa come funzionale alla realizzazionedegli obiettivi politici di rilancio dell’attività produttiva nelle aree del paese ritenute svantaggiate.

V. -Non possiede alcun fondamento insistere, anche ai fini della paventata eccezione di incostituzionalità, su una sorta di ingiustificato ampliamento della nozione di “rapporto di servizio”.

Nella logica sottesa all’art. 103, secondo comma, cost.,riferito alla materia della contabilità pubblica, rileva il nesso col profilo esecutivo della gestione contabile, devoluto al controllo della Corte dei contianche sul piano della responsabilità.Il nesso ben si presta a esser ravvisato indipendentemente dalla qualifica del soggettotramite il quale l’interesse pubblico è perseguito, perché nel moderno operare delle funzion i pubblic he non è affatto inconsueta l’adozione di modalità concrete alternative al tradizionale operare della gestione contabile tramite l’iniziativa degli uffici pubblici.

Ciò non altera la predisposizione funzionale al perseguimento degli obiettivi ai quali una risorsa pubblica è destinata.

Pertanto, la prospettata questione di in costituzionalità va dichiarata manifestamente infondata, giacché non viola l’art. 103 cost. affermare che il rapporto di servizio, ai fini della responsabilità per danno erariale, si configuri anche in base all’obbligo del pri vato di utilizzare i fondi pubblici secondo le regole e peri fini indicati dalla legge, o dall’ente pubblico erogatore dei finanziamenti.

VI. – La qualità di parte solo in senso formale del p rocuratore generale presso la Corte dei contiimplica non doversi provvedere sulle spese processuali (Cass. Sez.

Un. 26995-16; Cass. Sez.

U n. 11139-17 e molte altre). p.q.m.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21977-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25;-controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 21/A/2022 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZIONE GIURISDIZIONALE D'[OSCURATO:PERSONA] di PALERMO, depositata il 14/02/2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa All’esito di accertamenti dellaguardia di finanza nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. , che avevano percepito in maniera indebita un finanziamento di complessivi 3.052.874,85 EUR concesso dal Ministero dellosviluppo economico ai sensi della legge n. 488 del 1992, il procuratore regionaledella Corte dei conti convenne le dette società e i loro rispettivi rappresentanti, [OSCURATO:PERSONA] e AlessandroMatta, dinanzi al giudice contabile, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per un ammontare pari ai rispettivi finanziamenti. All’esito di giudizi variamente definiti in primo grado e oggetto di altrettanti annullamenti in appello, con rinvio, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, con la sentenza n. 156/2019, condannò le società e gli amministratorial pagamento delle somme di giustizia, respingendo l’eccezione di difetto di giurisdizionein quella sede sollevata. La sentenza è stata confermata dalla Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana e avverso la relativa sentenza, depositata il 14-2-2022 e non notificata, i due amministratori, Milio e Matta, hanno proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, in sintesi sostenendo che la sentenza sarebbe in contrasto con l’art. 103 cost.,per inesistenza del rapporto di servizio. Il procuratore generale della Corte dei conti ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I. - La tesi sostenuta dai ricorrenti è che il giudice contabile avrebbe errato nel fare applicazione del principio secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione, erogatrice di un contributo pubblico , e il soggetto privato fruitore ( ivi compreso l’amministratore della società di capitali) che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione stessa, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate. A loro dire per la sussistenzadel rapporto di servizio ai fini indicati non basta che il contributo economico a una iniziativa privata persegua genericamente un interesse pubblico, perché tutte le spese della pubblica amministrazione sono destinate per definizione alla soddisfazione di interessi generali, ma è invece necessario che il soggetto privato, fruitore di contributi pubblici,diventi egli stesso anche partecipe dello svolgimento di attività rientranti tra i compiti e tra le funzioni che l’ordinamento assegna istituzionalmente all’ente pubblico. Cosicché la giurisdizione contabile andrebbe affermata, a proposito della erogazione dei contributi pubblici,solo ove il rapporto di servizio si sia instaurato in senso specifico, quando cioè l’ente pubblico si sia avvalso dei privati per lo svolgimento di compitipropri; non mai invece laddove, come nel caso in esame, il contributo pubblico erogato sia stato destinato a sostenere iniziative di esclusivo rilievo privato (quali, la gestione di alberghi, villaggi turistici e simili), che non hanno a oggetto l’esercizio di funzioni, di servizi pubblici ocomunque di attività svolte in nome e per conto, o nell’interesse, della p ubblica amministrazione medesima. In subordine, i ricorrenti prospettano un’eccezione di incostituzionalità degli artt. 81, 82 e 83, primo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e degli artt. 13 e 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, in relazione all’art. 103 cost. II. -Il ricorso è infondato. I ricorrenti negano che un rapporto di servizio si siamai costituito per la ragione che essi, concorrendo alla realizzazione di un’iniziativa economica di carattere privato, intestataesclusivamente alle rispettive società, in realtà non avrebbero mai partecipato direttamente all’esercizio di funzioni, servizi o compiti intestati o comunque riferibili all’ente erogatore. In contrario è daosservare che in tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato percettore, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, è sufficiente che la risorsa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario(v. Cass. Sez. U n. 3100-22). E questo perché un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest’ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate(cfr. Cass. Sez. U n. 30526- 19 , Cass. Sez. U n. 1774-13, Cass. Sez. U n. 295-13). III. - I n ipotesi di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste poi la responsabilità contabile anche di coloro che con la società fruitrice abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; sicché la giurisdizione della Corte dei conti si radica anche nei loro confronti (v. Cass. Sez. U n. 15893-22, Cass. Sez. U n. 18991-17). Invero la casistica pone in evidenza l’ampia operatività del principio, che è stato enunciato in diverse fattispecie di responsabilità erariale ancoratealla illegittima percezione di benefici : per esempio, la realizzazione di impianti fotovoltaici, da concedere solo a società distinte e autonome in possesso dei requisiti dimensionali voluti dalla legge; o in casi di illecita percezione di contributi per l'editoria, essendo questi ultimi intesi, secondo la finalità sottesa alla disciplina di settore, ad agevolare, nell'interesse pubblico al pluralismo dell'informazione, la possibilità di permanenza di imprese editrici nel mercato e, con essa, condizioni di adeguata concorrenzialità. IV. - La fattispecie in esame non si sottrae al paradigma appena richiamato, perché la modalità con la quale si realizza il fine pubblico sotteso all’erogazione di un contributo, come quello che qui rileva , implica il coinvolgimento dell’imprenditoria privata nello specifico senso di essere codesta uno strumento di concretizzazione del fine avuto di miradal legislatore. Si tratta del contributo di cui alla legge n. 488 del 1992,finalizzato a incentivare attività economiche funzionali alla crescita in aree svantaggiate, per la progressiva eliminazione d elle condizioni di svantaggiomediante coinvolgimento dell’impresa privata. L’iniziativa imprenditoriale si pone dunque essa stessa come funzionale alla realizzazionedegli obiettivi politici di rilancio dell’attività produttiva nelle aree del paese ritenute svantaggiate. V. -Non possiede alcun fondamento insistere, anche ai fini della paventata eccezione di incostituzionalità, su una sorta di ingiustificato ampliamento della nozione di “rapporto di servizio”. Nella logica sottesa all’art. 103, secondo comma, cost.,riferito alla materia della contabilità pubblica, rileva il nesso col profilo esecutivo della gestione contabile, devoluto al controllo della Corte dei contianche sul piano della responsabilità.Il nesso ben si presta a esser ravvisato indipendentemente dalla qualifica del soggettotramite il quale l’interesse pubblico è perseguito, perché nel moderno operare delle funzion i pubblic he non è affatto inconsueta l’adozione di modalità concrete alternative al tradizionale operare della gestione contabile tramite l’iniziativa degli uffici pubblici. Ciò non altera la predisposizione funzionale al perseguimento degli obiettivi ai quali una risorsa pubblica è destinata. Pertanto, la prospettata questione di in costituzionalità va dichiarata manifestamente infondata, giacché non viola l’art. 103 cost. affermare che il rapporto di servizio, ai fini della responsabilità per danno erariale, si configuri anche in base all’obbligo del pri vato di utilizzare i fondi pubblici secondo le regole e peri fini indicati dalla legge, o dall’ente pubblico erogatore dei finanziamenti. VI. – La qualità di parte solo in senso formale del p rocuratore generale presso la Corte dei contiimplica non doversi provvedere sulle spese processuali (Cass. Sez. Un. 26995-16; Cass. Sez. U n. 11139-17 e molte altre). p.q.m. La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo