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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11013/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio previsto per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, in particolare dolendosi della omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen, in quanto il prezzo richiesto per la cessione dello stupefacente era esiguo (da 20 a 60 C a cessione di eroina), data la piena compatibilità tra la lieve entità del fatto, ai sensi dell'articolo 73 comma 5 e la speciale tenuità rilevante ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art 62 n. 4 cod. pen.; Considerato che il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati, a prescindere dal fatto che il prezzo da 20 a 60 euro non è stato considerato dal giudice di merito modico, in quanto l'attenuante invocata non deve essere riferita alla singola cessione o al singolo reato ma complessivamente considerando tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.

Considerato quindi che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che ai fini dell'applicazione dell'attenuante il lucro deve risultare effettivamente di speciale tenuità, ciò che, nel caso di specie non è avvenuto, in ragione del prezzo richiesto ai cessionari degli stupefacenti e in ragione del fatto che le condotte contestate sono espressione di una costante attività di distribuzione, con correlato profitto non tenue; sicchè il ricorso avrebbe dovuto attestarsi specificamente su tale determinato profilo; Rilevato infine che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio previsto per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, in particolare dolendosi della omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen, in quanto il prezzo richiesto per la cessione dello stupefacente era esiguo (da 20 a 60 C a cessione di eroina), data la piena compatibilità tra la lieve entità del fatto, ai sensi dell'articolo 73 comma 5 e la speciale tenuità rilevante ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art 62 n. 4 cod. pen.; Considerato che il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati, a prescindere dal fatto che il prezzo da 20 a 60 euro non è stato considerato dal giudice di merito modico, in quanto l'attenuante invocata non deve essere riferita alla singola cessione o al singolo reato ma complessivamente considerando tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione. Considerato quindi che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che ai fini dell'applicazione dell'attenuante il lucro deve risultare effettivamente di speciale tenuità, ciò che, nel caso di specie non è avvenuto, in ragione del prezzo richiesto ai cessionari degli stupefacenti e in ragione del fatto che le condotte contestate sono espressione di una costante attività di distribuzione, con correlato profitto non tenue; sicchè il ricorso avrebbe dovuto attestarsi specificamente su tale determinato profilo; Rilevato infine che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
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