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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21556/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6130-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'AGATA 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 80425650589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 731/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 06130 sez.

M3 - ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il risarcimento dei danni per essere stato ingiustamente sottoposto ad un processo penale per il reato di disobbedienza aggravata.

A fondamento della propria pretesa dedusse che il giudizio penale si era concluso con sentenza della Corte Militare d'Appello di assoluzione nella formula "perché il fatto non sussiste", sentenza passata in giudicato.

Si costituì in giudizio il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro in carica, che eccepì l'inammissibilità e infondatezza dell'azione risarcitoria.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza 5814 del 11 dicembre 2015, rigettò la domanda attorea condannando il Ruggeri al pagamento delle spese di lite.

2. La Corte d'Appello, con sentenza n. 731 del 22 luglio 2020, ha rigettato l'appello proposto dal Ruggeri, pur con diversa motivazione, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.

La Corte ha osservato che una imputazione rivelatasi infondata a seguito di sentenza penale di assoluzione, come quella lamentata dall'attore, non integra, nel nostro ordinamento, alcuna categoria di danno risarcibile, avendo il legislatore espressamente individuato e disciplinato le ipotesi risarcitorie di danni provocati dall'attività giudiziaria, non suscettibili di interpretazione analogica (ingiusta custodia cautelare ex art. 314 c.p.p.; irragionevole durata del processo; condanna ingiusta accertata in sede di revisione ex art. 643 c.p.p.).

3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che:4.1.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la riolaz:one e falsa applica:zione, ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c., degli ara. 314 e 643 c.p.p. e della L. n. 89 del 24.03.2001. [OSCURATO:PERSONA] dell'Appello avrebbe qualificato erroneamente la domanda attorea, la quale non era volta a richiedere il risarcimento del danno per essere stato il ricorrente ingiustamente sottoposto ad un procedimento penale, ma era volta a richiedere il risarcimento del danno, ex art. 2049 cc, in via organica all'amministrazione per la condotta dolosa o colposa tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe ingiustamente denunciato il Ruggeri per disobbedienza aggravata, fornendo una falsa rappresentazione dei fatti che hanno, poi, dato origine alle indagini. [OSCURATO:PERSONA] di appello si sarebbe reso responsabile di ultrapetizione, sostituendo d'ufficio domande non formulate con quelle originariamente proposte.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione di legge in relazione all'art. 2049 cc. [OSCURATO:PERSONA] d'Appello non avrebbe scrutinato il motivo riguardante la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di datore di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], per non aver adeguatamente sorvegliato sull'operato dei propri funzionari.

Sostiene il ricorrente che tale omissione sarebbe stata determinante in quanto avrebbe indotto la Corte d'Appello ad una erronea qualificazione della domanda risarcitoria.

5. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass.

S.U. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso, nell'esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti ed è pertanto inammissibile, perchè non consente di comprendere l'esatto contenuto della domanda.

Ove si potesse passare all'esame dei motivi essi risulterebbero — fermo che non sono scrutinabili per la mancanza di conoscenza del fatto - inammissibili perché volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti processuali limitandosi il ricorrente ad illustrare tesi alternative rispetto a quelle seguite dal Giudice di merito.

Inoltre il ricorrente censura una valutazione, quale la corretta qualificazione della domanda, che è nell'esclusiva sfera di sovranità e discrezionalità del giudice di merito, e pertanto, preclusa al giudice di legittimità.

E' infondato, invece, nella parte in cui contesta il vizio di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c. , per aver la Corte territoriale erroneamente sostituito d'ufficio domande non formulate con quelle inizialmente proposte.

VAlcdow.-.

Infatti, il vizio di ultrapetizione libcorr4 quando il Giudice si pronuncia d'ufficio su una domanda che non è stata formulata dalle parti, e non è questo il caso.

Il giudice dell'appello non ha statuito su una domanda mai formulata dalla parte, ma ha interpretato la domanda come una pretesa risarcitoria per essere stato ingiustamente sottoposto ad un procedimento penale e non come una pretesa risarcitoria sussumibile nell'art. 2049 cc.

Tutto ciò rientra nei poteri del giudice di merito, che nell'interpretazione della domanda giudiziale non è vincolato dalla qualificazione prospettata dalle parti, in virtù del principio iura novit curia.

Come già questa Corte ha avuto modo di ribadirei interpretare la domanda giudiziale; stabilire quale sia l'utilità concreta richiesta dall'attore; attribuire significato ad eventuali espressioni ambigue o incerte in essa contenute, sono tutte attività riservate al giudice di merito, al quale la legge coerentemente affida da un lato il potere di dichiarare nulla la citazione lacunosa o dai contenuti incerti (art. 164 c.p.c.), e dall'altro quello di chiedere alle parti i chiarimenti necessari (art. 183, comma quarto, c.p.c.). (Cass. ord. 14432/21, VI Sez.) Per di più, la Corte di Appello ha motivato adeguatamente sulle ragioni che l'hanno indotta a prediligere quella determinata interpretazione della domanda. ila, inoltre, evidenziato come il Ruggeri non abbia posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa dell'Annicchiarico, ad esempio integrante il reato di calunnia, il che esclude la possibilità di una sussunzione della domanda nell'ambito dell'art. 2049 cc (pag. 3 della sent. 731/2020).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto hm. itandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.200 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6130-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'AGATA 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 80425650589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 731/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 06130 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il risarcimento dei danni per essere stato ingiustamente sottoposto ad un processo penale per il reato di disobbedienza aggravata. A fondamento della propria pretesa dedusse che il giudizio penale si era concluso con sentenza della Corte Militare d'Appello di assoluzione nella formula "perché il fatto non sussiste", sentenza passata in giudicato. Si costituì in giudizio il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro in carica, che eccepì l'inammissibilità e infondatezza dell'azione risarcitoria. Il Tribunale di Lecce, con sentenza 5814 del 11 dicembre 2015, rigettò la domanda attorea condannando il Ruggeri al pagamento delle spese di lite. 2. La Corte d'Appello, con sentenza n. 731 del 22 luglio 2020, ha rigettato l'appello proposto dal Ruggeri, pur con diversa motivazione, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite. La Corte ha osservato che una imputazione rivelatasi infondata a seguito di sentenza penale di assoluzione, come quella lamentata dall'attore, non integra, nel nostro ordinamento, alcuna categoria di danno risarcibile, avendo il legislatore espressamente individuato e disciplinato le ipotesi risarcitorie di danni provocati dall'attività giudiziaria, non suscettibili di interpretazione analogica (ingiusta custodia cautelare ex art. 314 c.p.p.; irragionevole durata del processo; condanna ingiusta accertata in sede di revisione ex art. 643 c.p.p.). 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che:4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la riolaz:one e falsa applica:zione, ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c., degli ara. 314 e 643 c.p.p. e della L. n. 89 del 24.03.2001. [OSCURATO:PERSONA] dell'Appello avrebbe qualificato erroneamente la domanda attorea, la quale non era volta a richiedere il risarcimento del danno per essere stato il ricorrente ingiustamente sottoposto ad un procedimento penale, ma era volta a richiedere il risarcimento del danno, ex art. 2049 cc, in via organica all'amministrazione per la condotta dolosa o colposa tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe ingiustamente denunciato il Ruggeri per disobbedienza aggravata, fornendo una falsa rappresentazione dei fatti che hanno, poi, dato origine alle indagini. [OSCURATO:PERSONA] di appello si sarebbe reso responsabile di ultrapetizione, sostituendo d'ufficio domande non formulate con quelle originariamente proposte. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione di legge in relazione all'art. 2049 cc. [OSCURATO:PERSONA] d'Appello non avrebbe scrutinato il motivo riguardante la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di datore di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], per non aver adeguatamente sorvegliato sull'operato dei propri funzionari. Sostiene il ricorrente che tale omissione sarebbe stata determinante in quanto avrebbe indotto la Corte d'Appello ad una erronea qualificazione della domanda risarcitoria. 5. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso, nell'esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti ed è pertanto inammissibile, perchè non consente di comprendere l'esatto contenuto della domanda. Ove si potesse passare all'esame dei motivi essi risulterebbero — fermo che non sono scrutinabili per la mancanza di conoscenza del fatto - inammissibili perché volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti processuali limitandosi il ricorrente ad illustrare tesi alternative rispetto a quelle seguite dal Giudice di merito. Inoltre il ricorrente censura una valutazione, quale la corretta qualificazione della domanda, che è nell'esclusiva sfera di sovranità e discrezionalità del giudice di merito, e pertanto, preclusa al giudice di legittimità. E' infondato, invece, nella parte in cui contesta il vizio di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c. , per aver la Corte territoriale erroneamente sostituito d'ufficio domande non formulate con quelle inizialmente proposte. VAlcdow.-. Infatti, il vizio di ultrapetizione libcorr4 quando il Giudice si pronuncia d'ufficio su una domanda che non è stata formulata dalle parti, e non è questo il caso. Il giudice dell'appello non ha statuito su una domanda mai formulata dalla parte, ma ha interpretato la domanda come una pretesa risarcitoria per essere stato ingiustamente sottoposto ad un procedimento penale e non come una pretesa risarcitoria sussumibile nell'art. 2049 cc. Tutto ciò rientra nei poteri del giudice di merito, che nell'interpretazione della domanda giudiziale non è vincolato dalla qualificazione prospettata dalle parti, in virtù del principio iura novit curia. Come già questa Corte ha avuto modo di ribadirei interpretare la domanda giudiziale; stabilire quale sia l'utilità concreta richiesta dall'attore; attribuire significato ad eventuali espressioni ambigue o incerte in essa contenute, sono tutte attività riservate al giudice di merito, al quale la legge coerentemente affida da un lato il potere di dichiarare nulla la citazione lacunosa o dai contenuti incerti (art. 164 c.p.c.), e dall'altro quello di chiedere alle parti i chiarimenti necessari (art. 183, comma quarto, c.p.c.). (Cass. ord. 14432/21, VI Sez.) Per di più, la Corte di Appello ha motivato adeguatamente sulle ragioni che l'hanno indotta a prediligere quella determinata interpretazione della domanda. ila, inoltre, evidenziato come il Ruggeri non abbia posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa dell'Annicchiarico, ad esempio integrante il reato di calunnia, il che esclude la possibilità di una sussunzione della domanda nell'ambito dell'art. 2049 cc (pag. 3 della sent. 731/2020). 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto hm. itandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.200 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consig
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