CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06922/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8063/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art.86 c.p.c., con domicilio eletto in Altamura, Via regine Margherita n. 37/C. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 7494/2020, depositata in data 20.4.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.2.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2507/2018, per l’importo di € 25513,00, emesso a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la difesa dell’opponente in un procedimento penale. Il giudice istruttore ha disposto il mutamento del rito e all’esito il Collegio, con ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011, ha accolto Oggetto: compensi professionali l’opposizione, liquidando in favore dell’opposto la somma di € 24.404,77, oltre accessori. L’ordinanza è stata impugnata con regolamento facoltativo di competenza, respinto con ordinanza n. 29265/2021, depositata in data 21.10.2021. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 50 bis, 50 ter, 50 quater, 157 e 161 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 14 del d.lgs. 150/2011, in relazione all’art. 360, I comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che , discutendosi di compensi per la difesa penale, l’opposizione era regolata dal rito ordinario e la decisione doveva essere assunta dal giudice monocratico e non dal Collegio. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale respinto l’eccezione di compensazione, senza valutare se fosse suscettibile di istruttoria non sommaria, eventualmente disponendo il mutamento del rito. 2. Il primo motivo è fondato. Il testo originario dell’art. 28 L. 794/1942 disponeva che “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c., proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo”. La legge era (ed è tuttora) volta esplicitamente a disciplinare la liquidazione degli “onorari di avvocato e di p rocuratore per prestazioni giudiziali in materia civile”. Difatti, il nuovo testo dell'art. 28, sostituito dall'art. 34, n. 16, lettera a) del d.lgs. 150/2011, sotto la stessa rubrica, dispone ora che: «per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., procede ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011”. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. Come precisato dalle Sezioni unite, il confronto tra il precedente e l’attuale testo dell’art. 28 mostra che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini. “Si tratta —secondo un'esegesi consolidata - di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali” (cfr. - testualmente - Cass. s.u. 4485/2018, par. 3.2.). A tale insegnamento – ribadito da Cass. 6817/2021 a cui è conforme anche Cass. 19025/2016 - va dava continuit à, dovendo concludersi che la domanda per il pagamento del compenso per il patrocinio in materia penale non era sottoposta al rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, ma al rito ordinario di cognizione, per cui la decisione doveva essere adottata dal giudice monocratico e non da quello collegiale, con conseguente nullità del provvedimento (Cass. s.u. 28040/2008; Cass. 20623/2011; Cass.13907/2014; Cass. 16186/2018). Analogo principio vale anche l’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi per la difesa penale (Cass. 34501/2022). Segue accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. La pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce, che provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Lecce, in composizione monocratica e in persona di un magistrato diverso da quelli che hanno pronunciato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione c