CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 28216/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 06/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (cittadina romena) avverso il decreto in data 26 maggio 2022, con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 16, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, mancando nell'istante come detto cittadina romena la condizione di straniera extracomunitaria. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione dell'art.16, cornma quinto, d.lgs. 286/98 ed il relativo vizio di motivazione apparente. La ricorrente osserva che il Tribunale di sorveglianza — pur in presenza di tutte le condizioni di legge per disporre la sanzione sostituiva della espulsione nei suoi confronti — sarebbe incorso nella violazione della citata disposizione escludendo la possibilità di disporre tale misura nei confronti di una cittadina comunitaria, quale è per l'appunto l'odierna ricorrente atteso che, al contrario, il termine 'straniero' contenuto nella norma deve essere inteso come riguardante soltanto i cittadini di nazionalità non italiana. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente propone questione di legittimità costituzionale del citato art.16 per violazione degli art.3 e 27 Cost. rispetto alla esclusione dei cittadini comunitari dalla sanzione sostitutiva della espulsione, poiché sarebbe irragionevole la diversità di trattamento sul punto tra i cittadini comunitari e quelli extra-comunitari nei confronti dei quali l'espulsione è, invece, ammessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, la questione dedotta con il ricorso è stata già esaminata nella giurisprudenza di questa Corte, con le cui pronunce è stato stabilito che - atteso il principio fissato dall'art. 1, secondo comma, t.u. in materia di immigrazione emanato con d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, secondo cui le norme contenute in detto t.u. non si applicano, se non in quanto siano più favorevoli, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto stabilito dall'art. 45 I. 6 marzo 1998 n. 40 (il quale contiene proprio una delega al governo per l'attuazione delle norme comunitarie relative all'ingresso, al soggiorno e all'allontanamento dei suddetti cittadini)- deve escludersi che possa trovare applicazione, nei confronti di cittadini comunitari, l'istituto dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione, previsto dall'art. 16 del cit. T.u. (Sez. 1, Sentenza n. 38656 del 22/09/2004, Rv. 229536 — 01). Sulla medesima linea interpretativa si collocano le pronunce Sez. 1 n.15832 del 19/03/2009 Rv. 243746 e S e z U, Sentenza n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008 Rv. 238197 —. 101). A quanto sopra deve aggiungersi che sulla differente regolamentazione dell'ingresso, soggiorno ed allontanamento di cittadini dell'U.E., diverso da quello previsto per gli stranieri, sono intervenuti vari provvedimenti normativi (d.P.R. 30/12/1965 n.1956; d.P.R. 18/01/2002 n.54, d.lgs. 06/02/2007 n.30 e d.l. 29/12/2007) senza che ciò abbia comportato una piena equiparazione normativa di trattamento, di talché alla diversa qualità della persona si collegano due statuti diversi (anche per quanto riguarda il trattamento penale).. 2.1.Tale principio deve essere qui ribadito, trovando base in precisi argomenti di ordine logico e sistematico che univocamente convergono nel giustificare la limitazione della possibilità di adottare il provvedimento di espulsione ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 ai soli stranieri extracomunitari, per la duplice ragione che tale misura è oggetto di disposizioni speciali non suscettibili di applicazione per via analogica e che, per gli appartenenti ai Paesi aderenti all'Unione europea, vale la regola della libertà di circolazione e di soggiorno, derogabile, a norma dell'art. 7 del T.U. n. 54 del 2002, soltanto per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica. 2.2. Manifestamente infondata risulta poi la questione di legittimità costituzionale considerato che la lamentata discriminazione non sussiste atteso che la differenza di trattamento è determinata dalla diversa disciplina riservata ai cittadini comunitari in forza del principio generale di libera circolazione degli uomini e delle merci nell'ambito dell'Unione Europea, nonché dall'obbligo per lo Stato italiano di attenersi alle convenzioni ed ai trattari consacrato nell'art.10 della Costituzione. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento