CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 15940/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 25/08/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna rigettava l'istanza proposta dal ricorrente per la rescissione del giudicato relativo alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna il 15 dicembre del 2016, irrevocabile il 7 marzo del 2017. 2. Ricorre per cassa/ione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorso è inammissibile. Come precisato da Sez.3, n.19016 del 08/01/2019, Rodriguez, Rv. 276080, non vi è dubbio che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale ad hoc: ciò in quanto (come rilevato da Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Youssef, Rv. 279480) "l'art. 629 bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale" (ai sensi dell'art. 633 cod.proc.pen., la richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale") Inoltre, come si legge nella motivazione della prima delle sentenze citate "... Né ha un qualche rilievo la circostanza che il difensore fosse stato munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione; infatti, la stessa ontologica "specialità" della procura, ove non sia chiaramente espresso che la stessa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello per il quale la medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata puntualmente rilasciata". Tale conclusione deve essere ribadita, in quanto l'art. 100, comma 3, cod.proc.pen., prevede espressamente che "la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa"; tale è il caso in esame, in cui la procura speciale è stata rilasciata per proporre istanza per rescissione del giudicato davanti alla Corte di appello, senza alcuna altra indicazione, e non é stata allegata procura speciale per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello. La previsione normativa sopra richiamata viene confermata dall'art. 122 cod.proc.pen., che prevede che la procura speciale debba contenere "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita"; ne consegue che una procura rilasciata per una istanza di rescissione del giudicato non può certo valere anche per l'impugnazione avverso l'ordinanza che tale istanza abbia deciso, essendo evidente la "diversità" dei due "oggetti": l'una è un'istanza di rescissione del giudicato, l'altra è un ricorso avverso ordinanza di rigetto, che instaura un grado successivo rispetto al primo giudizio. Del resto, la necessità di una apposita procura per proporre ricorso per cassazione deriva anche dall'ovvia considera/ione che la procura rilasciata per l'istanza da proporre alla Corte di appello, ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen., ben potrebbe esaurire i suoi effetti in caso di esito favorevole.In mancanza, quindi, di ulteriori specificazioni non si può ritenere che possa valere anche per un diverso grado di giudizio, quale è quello avanti questa Corte, che decide quale giudice dell'impugnazione sull'ordinanza emessa dalla Corte di appello. 2. Alla luce delle superiori considerazioni, non essendo stato il ricorso proposto da soggetto a ciò legittimato, deve essere dichiarata l'inammissibilità dello stesso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.03.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ra IJYYV , L'E POS