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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 agosto 2026

Cassazione n. 24665/2026

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empore, elettiva-mente domiciliata in Roma, alla via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell'avvo-cato professor Lorenzo del Federico e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indi-cato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente la rap-presentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso.RICORRENTEcontroADER – AGENZIA delle ENTRATE / RISCOSSIONE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – (succe-duta ex lege a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del presidente pro tempore,Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici inRoma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - inpersona del legale rappresentante pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5819/2021 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 7 luglio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense (nel prosieguo [OSCURATO:PERSONA]) adiva il Tribunale di Roma.Esponeva che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agente della riscossione, aveva, con rife-rimento all'àmbito di Ragusa, solo parzialmente riscosso e riversato ad essaricorrente i contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati iscritti.Esponeva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso qualsivoglia attività informativa.Chiedeva ingiungersi alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della complessiva sommadi euro 58.563,07, oltre accessori, quali contributi previdenziali iscritti nel ruolo1998 (suppletivo) e nel ruolo 1999 (ordinario).2.

Con decreto n. 22441/2010 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3.

Con atto ritualmente notificato la [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026Instava, peraltro, per la revoca dell'ingiunzione.Resisteva la [OSCURATO:PERSONA].Deduceva, nel merito, che l'emissione dei ruoli e la loro consegna al conces-sionario costituivano prova della sussistenza del credito.4.

Nel corso del giudizio sopravveniva la legge n. 228/2012 (legge di stabilità2013), che “all'art. 1, co. 527, 528 e 529, prevedeva l'annullamento automaticodei crediti incartati nei ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999 di importo sino ad€ 2.000,00 ed altresì il discarico dei ruoli di importo superiore alla predetta so-glia non più interessati da procedure di riscossione” (così ricorso, pag. 5).[OSCURATO:PERSONA] invocava quindi l'applicazione dello ius superveniens.5.

Con sentenza n. 22110/2015 il Tribunale rigettava l'opposizione.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – Agente della Riscossione per la Provincia di Ra-gusa (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) proponeva appello.Resisteva la [OSCURATO:PERSONA].7.

Con sentenza n. 5819/2021 la Corte d'appello di Roma accoglieva il gra-vame e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo;compensava le spese del doppio grado.8.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.L'A.D.E.R. – Agenzia delle Entrate Riscossione (succeduta ex lege a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammis-sibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese.Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/20269.

Il Consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.depositata in data 4.1.2024 di definizione del giudizio in dipendenza della rite-nuta inammissibilità del ricorso.10.

Con istanza depositata in data 16.2.2024 la [OSCURATO:PERSONA] di Previ-denza e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che la causa venga decisa.11.

La ricorrente ha depositato memoria.12.

Con ordinanza interlocutoria dei 10/12.7.2024 si è disposto rinvio a nuovoruolo in attesa della definizione dell'analogo giudizio iscritto al n. 7137/2021 r.g.13.

In previsione dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depo-sitato ulteriore memoria.CONSIDERATO CHE14.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528e 529, legge n. 228/2012 e degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994.Deduce che ha errato la Corte di Roma a reputare applicabile nel caso dispecie, in ragione della riscossione a mezzo ruolo, la disciplina di cui alla leggen. 228/2012 ovvero ad opinare per “l'annullamento automatico ope legis deicrediti iscritti nei ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 inferiori ad euro 2.000(…) [e per] il discarico ope legis dei ruoli di importo superiore non interessati daprocedure di riscossione (…), ancorché per tali crediti l'agente della riscossionenon avesse mai svolto procedure esecutive di sorta” (così ricorso, pag. 8).Deduce che la conclusione cui è addivenuta la Corte d'appello è erronea inconsiderazione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 8),Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026cui lo Stato non può imporre l'annullamento del “carico” iscritto a ruolo (cfr.ricorso, pag. 11).Deduce inoltre che le disposizioni di cui ai commi 527, 528 e 529 cit. com-portano unicamente il venir meno della responsabilità contabile-amministrativadell'agente della riscossione (cfr. ricorso, pag. 10).Deduce poi che l'automatica estinzione dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] “assumerebbenatura di (…) illegittima disposizione ablatoria” (così ricorso, pag. 11).Deduce, per altro verso, che è illogico opinare nel senso che le disposizioni dicui ai commi 527, 528 e 529 cit. prefigurano interventi nella sfera patrimonialedella [OSCURATO:PERSONA], la quale, viceversa, per il suo status privatistico non solo soggiaceal divieto di finanziamenti da parte dello Stato, ma dalla sfera finanziaria delloStato è del tutto autonoma e distaccata (cfr. ricorso, pag. 17).15.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionaledell'art. 1, commi 527 e ss., legge n. 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41e 42 Cost.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione delloart. 1 [OSCURATO:PERSONA] della Convenzione E.D.U. e dell'art. 6 C.E.D.U. inrelazione all'art. 117 Cost.Deduce che, “ove si aderisse all'interpretazione secondo cui l'annullamentotravolge non solo i crediti dello Stato ma anche quelli delle [OSCURATO:PERSONA],sarebbe evidente la violazione degli artt. 3, 38 e 42 Cost., operando lo Stato,con propria legge, una decurtazione patrimoniale irragionevole, discriminatoria,senza indennizzo, in spregio della salvaguardia del sistema della previdenza”(così ricorso, pag. 20).Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026Deduce poi che l'interpretazione recepita dalla Corte d'appello “si pone anchein spregio dell'art. 1 del primo [OSCURATO:PERSONA] CEDU” (così ricorso, pag.21); che risulta violato l'art. 6 della C.E.D.U. in tema di giusto processo, in par-ticolare in relazione al principio della parità delle parti (cfr. ricorso, pag. 21).16.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.e dunque invoca la disapplicazione delle norme interne in contrasto con il dirittodell'Unione; in subordine, formula istanza di rimessione alla Corte di GiustiziaU.E. della questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267, par. 3,T.F.U.E.Deduce che la sanatoria de qua costituisce “un aiuto di Stato, incompatibilecon il diritto dell'Unione e, come tale, direttamente disapplicabile dai Giudicinazionali in forza degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.” (così ricorso, pag. 22).Deduce in particolare che il meccanismo di cui ai commi 527 e ss. dell'art. 1della legge n. 228/2012 “ha introdotto non solo una misura condonistica a fa-vore dei debitori morosi, ma anche una sanatoria per Agenzia delle Entrate –Riscossione e per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” (così ricorso, pag. 23).Deduce quindi che la sanatoria de qua “configura (…) un illegittimo aiuto diStato a favore delle società a partecipazione pubblica, ai danni dei concessionariprivati esclusi da tale sanatoria” (così ricorso, pag. 26).Deduce inoltre che alla disapplicazione può farsi luogo ex officio, in ogni statoe grado del giudizio (cfr. ricorso, pag. 27).Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/202617.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 527,legge n. 228/2012 e dell'art. 1, 1° co. e 2° co., d.m. 15.6.2015.Deduce – subordinatamente ai motivi precedenti – che ha errato la Corte diRoma allorché “ha ritenuto di poter applicare ai crediti della [OSCURATO:PERSONA] di importoinferiore ai 2000 euro l'istituto dell'annullamento automatico” (così ricorso, pag.29).Deduce invero che l'automatico discarico dei ruoli eccedenti l'importo di euro2.000,00 “lascia impregiudicati i diritti di credito della [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag.29); viceversa, “l'annullamento automatico dei crediti di importo inferiore adeuro 2.000 si spinge ad estinguere non solo il ruolo ma il credito della [OSCURATO:PERSONA]”(così ricorso, pag. 29).18.

Il consigliere delegato – lo si è anticipato ‒ ha formulato proposta ex art.380 bis cod. proc. civ. datata 4.1.2024 di definizione del giudizio in dipendenzadella ritenuta inammissibilità del ricorso del seguente tenore:«Il ricorso propone, in tutti i suoi motivi, questioni interpretative già risolteinter partes dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, nota alleparti, a cui si fa integrale richiamo (e pluribus Sez. 3 - n. 12229 del 9.5.2019,Rv. 653891 - 01; Sez. 3, n. 11972 del 19.6.2020, Rv. 657922 - 01; Sez. 3, n.26531 del 20.11.2020; Sez. 3, n. 21386 del 26.7.2021; Sez. 6-1 n. 25003 del15.9.2021; Sez. 3, n. 26336 del 29.9.2021; Sez. 6-1, n. 4555 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA];Sez. 6-1, n. 6766 e 6767 del 1.3.2022; Cass. 21031/2022; nonché, più recen-temente le ordinanze n. 106, 24155, 24163, 24257, 24330, 25522, 25547,25566, 25678, 25691, 33686, 33688, 33692, 33736, tutte del 2023).Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026Anche in ordine al terzo motivo di ricorso, non presente in tutte le cause dicui al contenzioso richiamato, questa Corte ha avuto modo di precisare che ilmeccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1, commi 527-529, l. n. 228 del 2012, non si traduce in un aiuto di Stato contrastante conl'art. 107 TFUE, non risultando in alcun modo dimostrato che tale discarico au-tomatico comporti un vantaggio economico che il beneficiario non avrebbe ot-tenuto in condizioni normali di mercato, trattandosi invece di crediti meramentevirtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tuttoinesigibili (Sez. 6 - 1, n. 21031 del 1.7.2022; ma anche 6767/2022 e 33736,33692, 33688, 2566 del 2023).Il ricorso appare quindi inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.poiché la decisione impugnata ha risolto le questioni in modo conforme alla giu-risprudenza di questa Corte e il ricorso non offre elementi per mutare l'orienta-mento».19. [OSCURATO:PERSONA] reputa di condividere e recepire integralmente la surriferitaproposta di definizione del giudizio.I rilievi di cui alla memoria in data 23.6.2026 della ricorrente non possonocomunque valere ad incrinare le ragioni di cui alla proposta di definizione anti-cipata.Del resto, con la memoria datata 23.6.2026 la ricorrente ha essenzialmenteribadito che “l'interpretazione delle norme in questione sostenuta dalla Corte diAppello e confermata da questa Ecc.ma Corte, oltre che con le norme costitu-zionali, si pone anche in contrasto con i principi fondamentali previsti dalla Con-venzione Europea dei Diritti dell'Uomo e con il diritto dell'Unione, applicabileNumero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026direttamente nell'ordinamento interno per il tramite dell'art. 117 Cost.” (cosìmemoria del ricorrente in data 23.6.2026, pag. 7).20.

In ogni caso si formulano i seguenti ulteriori rilievi.21.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1,cod. proc. civ., siccome la Corte di Roma ha statuito in conformità all'elabora-zione di questa Corte.Invero, questa Corte ha spiegato che alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, madeputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale,è concesso “ex lege” di provvedere alla riscossione mediante ruolo e, pertanto,si applica ad essa la procedura, prevista dall'art. 1, commi 527-529, della leggen. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedential 1999) introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditoripubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; e che la ri-chiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto contoche, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità dellariscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazionee benefici dell'eventuale riscossione, e che, per quelli superiori ad euro2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura diriscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamentodel credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'entesecondo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. 9.5.2019, n. 12229).22.

Ingiustificato è pur l'ulteriore assunto della ricorrente secondo cui le di-sposizioni di cui la Corte distrettuale ha fatto applicazione, possono, al più, ap-Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026plicarsi ai rapporti non ancora conclusi e non già nell'ipotesi di specie, in cui “lesomme dovute sono incartate in un provvedimento di ingiunzione” (così ricorso,pag. 13).Invero questa Corte ha puntualizzato che, “in assenza di diversa previsioneespressa, i ruoli interessati dalla nuova disciplina sono tutti quelli consegnati eresi esecutivi anteriormente alla data del 31.12.1999, senza poter distingueretra ruoli per i quali era da ritenere già esaurita l'attività di competenza dell'a-gente e quelli per i quali era pendente la procedura di riscossione.

Non può,infatti, condividersi la tesi difensiva per cui la legge di stabilità 2013 troverebbeapplicazione ai soli ruoli per i quali, alla data di entrata in vigore della legge,risultavano ancora pendenti i termini (triennali) per la comunicazione di inesi-gibilità previsti dall'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112/1999” (così inmotivazione (pag. 11) Cass. 19.6.2020, n. 11972).23.

La questione di legittimità costituzionale – prefigurata con il secondomezzo ‒ è manifestamente infondata.È sufficiente il rinvio alla sentenza n. 26531 del 20.11.2020 di questa Corte.Quivi si è specificato che è manifestamente infondata la questione di legitti-mità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quantonel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione dellerisorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del “non ri-scosso per riscosso” e la “rottamazione dei ruoli inattivi”, sono ricompresi glienti previdenziali (come nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] forense), senza differenziazioni,anche a seguito della loro trasformazione in enti “privatizzati”, in senso con-forme al principio sancito dall'art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione allaNumero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026lesione dell'art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost.in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebitaingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione of-ferta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019.Invano, perciò, la ricorrente prospetta in memoria che “la CEDU, investita ditale questione ed altresì della violazione dell'art. 1 del I [OSCURATO:PERSONA],non le ha ritenute infondate nel merito” (così memoria della ricorrente del 23.6.2026, pag. 8).24.

Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.25.

Difatti, questa Corte ha già spiegato che, in tema di riscossione dei creditidella [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mediante ruolo, ilmeccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1, commi 527-529, legge n. 228 del 2012, non si traduce in un “aiuto di Stato” contrastantecon l'art. 107 TFUE, non risultando in alcun modo dimostrato che tale discaricoautomatico comporti un vantaggio economico che il beneficiario non avrebbeottenuto in condizioni normali di mercato, trattandosi invece di crediti mera-mente virtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai deltutto inesigibili (cfr. Cass. (ord.) 1.7.2022, n. 21031).26.

Il quarto motivo di ricorso è analogamente inammissibile.27.

Invero, questa Corte ha già avuto cura di puntualizzare che, in tema diriscossione dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mezzo del ruolo, il suo annullamento per crediti inferiori ad euro 2.000,00incidendo solo sulla procedura di riscossione, non coincide con l'annullamentoNumero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026del credito sottostante, che potrà essere successivamente azionato dall'ente se-condo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6767).Ingiustificatamente, perciò, la ricorrente prospetta il venir meno dei crediti diammontare inferiore ad euro 2.000,00 (cfr. ricorso, pag. 30).28.

Si giustifica, con riferimento al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'A.D.E.R., l'inte-grale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Invero, la materia del contendere è stata oggetto di plurimi interventi – tra iquali la sentenza n. 31908 dei 27.5/7.12.2025 delle Sezioni Unite di questaCorte – che ne riflettono il disagevole e complesso sviluppo, al cui cospetto ledifficoltà non sono escluse dai “precedenti” già intervenuti.In ogni caso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confrontidella parte rimasta intimata.29.

Benché il presente giudizio risulti definito in conformità alla proposta didefinizione anticipata, nondimeno, in ragione della disposta compensazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non vi è margine per far luogoall'applicazione e del 3° co. e del 4° co. dell'art. 96 cod. proc. civ.Si tenga conto che l'ultimo comma dell'art. 380 bis cod. proc. civ. – applicabileratione temporis pur nel caso di specie, giacché alla data del 1° gennaio 2023non era stata ancora fissata l'adunanza in camera di consiglio – prevede, sì,allorché il giudizio è definito in conformità alla proposta, l'applicabilità del 3° co.e del 4° co. dell'art. 96 cod. proc. civ., e tuttavia permane impregiudicata, qua-lora il giudizio sia definito in conformità alla proposta, la facultas prefigurata dal3° co. dell'art. 96 cod. proc. civ. (“(…) il giudice, anche d'ufficio, può altresìcondannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte,Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026(…)”), facultas evidentemente destinata a riverberarsi anche in relazione allacondanna in favore della cassa delle ammende prevista dal 4° co. dell'art. 96cod. proc. civ.30.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità con rife-rimento al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'A.D.E.R.;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 luglio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, elettiva-mente domiciliata in Roma, alla via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell'avvo-cato professor Lorenzo del Federico e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indi-cato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente la rap-presentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso.RICORRENTEcontroADER – AGENZIA delle ENTRATE / RISCOSSIONE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – (succe-duta ex lege a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del presidente pro tempore,Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici inRoma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - inpersona del legale rappresentante pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5819/2021 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 7 luglio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense (nel prosieguo [OSCURATO:PERSONA]) adiva il Tribunale di Roma.Esponeva che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agente della riscossione, aveva, con rife-rimento all'àmbito di Ragusa, solo parzialmente riscosso e riversato ad essaricorrente i contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati iscritti.Esponeva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso qualsivoglia attività informativa.Chiedeva ingiungersi alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della complessiva sommadi euro 58.563,07, oltre accessori, quali contributi previdenziali iscritti nel ruolo1998 (suppletivo) e nel ruolo 1999 (ordinario).2. Con decreto n. 22441/2010 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3. Con atto ritualmente notificato la [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026Instava, peraltro, per la revoca dell'ingiunzione.Resisteva la [OSCURATO:PERSONA].Deduceva, nel merito, che l'emissione dei ruoli e la loro consegna al conces-sionario costituivano prova della sussistenza del credito.4. Nel corso del giudizio sopravveniva la legge n. 228/2012 (legge di stabilità2013), che “all'art. 1, co. 527, 528 e 529, prevedeva l'annullamento automaticodei crediti incartati nei ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999 di importo sino ad€ 2.000,00 ed altresì il discarico dei ruoli di importo superiore alla predetta so-glia non più interessati da procedure di riscossione” (così ricorso, pag. 5).[OSCURATO:PERSONA] invocava quindi l'applicazione dello ius superveniens.5. Con sentenza n. 22110/2015 il Tribunale rigettava l'opposizione.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – Agente della Riscossione per la Provincia di Ra-gusa (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) proponeva appello.Resisteva la [OSCURATO:PERSONA].7. Con sentenza n. 5819/2021 la Corte d'appello di Roma accoglieva il gra-vame e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo;compensava le spese del doppio grado.8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.L'A.D.E.R. – Agenzia delle Entrate Riscossione (succeduta ex lege a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammis-sibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese.Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/20269. Il Consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.depositata in data 4.1.2024 di definizione del giudizio in dipendenza della rite-nuta inammissibilità del ricorso.10. Con istanza depositata in data 16.2.2024 la [OSCURATO:PERSONA] di Previ-denza e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che la causa venga decisa.11. La ricorrente ha depositato memoria.12. Con ordinanza interlocutoria dei 10/12.7.2024 si è disposto rinvio a nuovoruolo in attesa della definizione dell'analogo giudizio iscritto al n. 7137/2021 r.g.13. In previsione dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depo-sitato ulteriore memoria.CONSIDERATO CHE14. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528e 529, legge n. 228/2012 e degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994.Deduce che ha errato la Corte di Roma a reputare applicabile nel caso dispecie, in ragione della riscossione a mezzo ruolo, la disciplina di cui alla leggen. 228/2012 ovvero ad opinare per “l'annullamento automatico ope legis deicrediti iscritti nei ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 inferiori ad euro 2.000(…) [e per] il discarico ope legis dei ruoli di importo superiore non interessati daprocedure di riscossione (…), ancorché per tali crediti l'agente della riscossionenon avesse mai svolto procedure esecutive di sorta” (così ricorso, pag. 8).Deduce che la conclusione cui è addivenuta la Corte d'appello è erronea inconsiderazione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 8),Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026cui lo Stato non può imporre l'annullamento del “carico” iscritto a ruolo (cfr.ricorso, pag. 11).Deduce inoltre che le disposizioni di cui ai commi 527, 528 e 529 cit. com-portano unicamente il venir meno della responsabilità contabile-amministrativadell'agente della riscossione (cfr. ricorso, pag. 10).Deduce poi che l'automatica estinzione dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] “assumerebbenatura di (…) illegittima disposizione ablatoria” (così ricorso, pag. 11).Deduce, per altro verso, che è illogico opinare nel senso che le disposizioni dicui ai commi 527, 528 e 529 cit. prefigurano interventi nella sfera patrimonialedella [OSCURATO:PERSONA], la quale, viceversa, per il suo status privatistico non solo soggiaceal divieto di finanziamenti da parte dello Stato, ma dalla sfera finanziaria delloStato è del tutto autonoma e distaccata (cfr. ricorso, pag. 17).15. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionaledell'art. 1, commi 527 e ss., legge n. 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41e 42 Cost.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione delloart. 1 [OSCURATO:PERSONA] della Convenzione E.D.U. e dell'art. 6 C.E.D.U. inrelazione all'art. 117 Cost.Deduce che, “ove si aderisse all'interpretazione secondo cui l'annullamentotravolge non solo i crediti dello Stato ma anche quelli delle [OSCURATO:PERSONA],sarebbe evidente la violazione degli artt. 3, 38 e 42 Cost., operando lo Stato,con propria legge, una decurtazione patrimoniale irragionevole, discriminatoria,senza indennizzo, in spregio della salvaguardia del sistema della previdenza”(così ricorso, pag. 20).Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026Deduce poi che l'interpretazione recepita dalla Corte d'appello “si pone anchein spregio dell'art. 1 del primo [OSCURATO:PERSONA] CEDU” (così ricorso, pag.21); che risulta violato l'art. 6 della C.E.D.U. in tema di giusto processo, in par-ticolare in relazione al principio della parità delle parti (cfr. ricorso, pag. 21).16. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.e dunque invoca la disapplicazione delle norme interne in contrasto con il dirittodell'Unione; in subordine, formula istanza di rimessione alla Corte di GiustiziaU.E. della questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267, par. 3,T.F.U.E.Deduce che la sanatoria de qua costituisce “un aiuto di Stato, incompatibilecon il diritto dell'Unione e, come tale, direttamente disapplicabile dai Giudicinazionali in forza degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.” (così ricorso, pag. 22).Deduce in particolare che il meccanismo di cui ai commi 527 e ss. dell'art. 1della legge n. 228/2012 “ha introdotto non solo una misura condonistica a fa-vore dei debitori morosi, ma anche una sanatoria per Agenzia delle Entrate –Riscossione e per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” (così ricorso, pag. 23).Deduce quindi che la sanatoria de qua “configura (…) un illegittimo aiuto diStato a favore delle società a partecipazione pubblica, ai danni dei concessionariprivati esclusi da tale sanatoria” (così ricorso, pag. 26).Deduce inoltre che alla disapplicazione può farsi luogo ex officio, in ogni statoe grado del giudizio (cfr. ricorso, pag. 27).Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/202617. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 527,legge n. 228/2012 e dell'art. 1, 1° co. e 2° co., d.m. 15.6.2015.Deduce – subordinatamente ai motivi precedenti – che ha errato la Corte diRoma allorché “ha ritenuto di poter applicare ai crediti della [OSCURATO:PERSONA] di importoinferiore ai 2000 euro l'istituto dell'annullamento automatico” (così ricorso, pag.29).Deduce invero che l'automatico discarico dei ruoli eccedenti l'importo di euro2.000,00 “lascia impregiudicati i diritti di credito della [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag.29); viceversa, “l'annullamento automatico dei crediti di importo inferiore adeuro 2.000 si spinge ad estinguere non solo il ruolo ma il credito della [OSCURATO:PERSONA]”(così ricorso, pag. 29).18. Il consigliere delegato – lo si è anticipato ‒ ha formulato proposta ex art.380 bis cod. proc. civ. datata 4.1.2024 di definizione del giudizio in dipendenzadella ritenuta inammissibilità del ricorso del seguente tenore:«Il ricorso propone, in tutti i suoi motivi, questioni interpretative già risolteinter partes dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, nota alleparti, a cui si fa integrale richiamo (e pluribus Sez. 3 - n. 12229 del 9.5.2019,Rv. 653891 - 01; Sez. 3, n. 11972 del 19.6.2020, Rv. 657922 - 01; Sez. 3, n.26531 del 20.11.2020; Sez. 3, n. 21386 del 26.7.2021; Sez. 6-1 n. 25003 del15.9.2021; Sez. 3, n. 26336 del 29.9.2021; Sez. 6-1, n. 4555 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA];Sez. 6-1, n. 6766 e 6767 del 1.3.2022; Cass. 21031/2022; nonché, più recen-temente le ordinanze n. 106, 24155, 24163, 24257, 24330, 25522, 25547,25566, 25678, 25691, 33686, 33688, 33692, 33736, tutte del 2023).Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026Anche in ordine al terzo motivo di ricorso, non presente in tutte le cause dicui al contenzioso richiamato, questa Corte ha avuto modo di precisare che ilmeccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1, commi 527-529, l. n. 228 del 2012, non si traduce in un aiuto di Stato contrastante conl'art. 107 TFUE, non risultando in alcun modo dimostrato che tale discarico au-tomatico comporti un vantaggio economico che il beneficiario non avrebbe ot-tenuto in condizioni normali di mercato, trattandosi invece di crediti meramentevirtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tuttoinesigibili (Sez. 6 - 1, n. 21031 del 1.7.2022; ma anche 6767/2022 e 33736,33692, 33688, 2566 del 2023).Il ricorso appare quindi inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.poiché la decisione impugnata ha risolto le questioni in modo conforme alla giu-risprudenza di questa Corte e il ricorso non offre elementi per mutare l'orienta-mento».19. [OSCURATO:PERSONA] reputa di condividere e recepire integralmente la surriferitaproposta di definizione del giudizio.I rilievi di cui alla memoria in data 23.6.2026 della ricorrente non possonocomunque valere ad incrinare le ragioni di cui alla proposta di definizione anti-cipata.Del resto, con la memoria datata 23.6.2026 la ricorrente ha essenzialmenteribadito che “l'interpretazione delle norme in questione sostenuta dalla Corte diAppello e confermata da questa Ecc.ma Corte, oltre che con le norme costitu-zionali, si pone anche in contrasto con i principi fondamentali previsti dalla Con-venzione Europea dei Diritti dell'Uomo e con il diritto dell'Unione, applicabileNumero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026direttamente nell'ordinamento interno per il tramite dell'art. 117 Cost.” (cosìmemoria del ricorrente in data 23.6.2026, pag. 7).20. In ogni caso si formulano i seguenti ulteriori rilievi.21. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1,cod. proc. civ., siccome la Corte di Roma ha statuito in conformità all'elabora-zione di questa Corte.Invero, questa Corte ha spiegato che alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, madeputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale,è concesso “ex lege” di provvedere alla riscossione mediante ruolo e, pertanto,si applica ad essa la procedura, prevista dall'art. 1, commi 527-529, della leggen. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedential 1999) introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditoripubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; e che la ri-chiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto contoche, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità dellariscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazionee benefici dell'eventuale riscossione, e che, per quelli superiori ad euro2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura diriscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamentodel credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'entesecondo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. 9.5.2019, n. 12229).22. Ingiustificato è pur l'ulteriore assunto della ricorrente secondo cui le di-sposizioni di cui la Corte distrettuale ha fatto applicazione, possono, al più, ap-Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026plicarsi ai rapporti non ancora conclusi e non già nell'ipotesi di specie, in cui “lesomme dovute sono incartate in un provvedimento di ingiunzione” (così ricorso,pag. 13).Invero questa Corte ha puntualizzato che, “in assenza di diversa previsioneespressa, i ruoli interessati dalla nuova disciplina sono tutti quelli consegnati eresi esecutivi anteriormente alla data del 31.12.1999, senza poter distingueretra ruoli per i quali era da ritenere già esaurita l'attività di competenza dell'a-gente e quelli per i quali era pendente la procedura di riscossione. Non può,infatti, condividersi la tesi difensiva per cui la legge di stabilità 2013 troverebbeapplicazione ai soli ruoli per i quali, alla data di entrata in vigore della legge,risultavano ancora pendenti i termini (triennali) per la comunicazione di inesi-gibilità previsti dall'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112/1999” (così inmotivazione (pag. 11) Cass. 19.6.2020, n. 11972).23. La questione di legittimità costituzionale – prefigurata con il secondomezzo ‒ è manifestamente infondata.È sufficiente il rinvio alla sentenza n. 26531 del 20.11.2020 di questa Corte.Quivi si è specificato che è manifestamente infondata la questione di legitti-mità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quantonel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione dellerisorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del “non ri-scosso per riscosso” e la “rottamazione dei ruoli inattivi”, sono ricompresi glienti previdenziali (come nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] forense), senza differenziazioni,anche a seguito della loro trasformazione in enti “privatizzati”, in senso con-forme al principio sancito dall'art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione allaNumero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026lesione dell'art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost.in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebitaingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione of-ferta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019.Invano, perciò, la ricorrente prospetta in memoria che “la CEDU, investita ditale questione ed altresì della violazione dell'art. 1 del I [OSCURATO:PERSONA],non le ha ritenute infondate nel merito” (così memoria della ricorrente del 23.6.2026, pag. 8).24. Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.25. Difatti, questa Corte ha già spiegato che, in tema di riscossione dei creditidella [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mediante ruolo, ilmeccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1, commi 527-529, legge n. 228 del 2012, non si traduce in un “aiuto di Stato” contrastantecon l'art. 107 TFUE, non risultando in alcun modo dimostrato che tale discaricoautomatico comporti un vantaggio economico che il beneficiario non avrebbeottenuto in condizioni normali di mercato, trattandosi invece di crediti mera-mente virtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai deltutto inesigibili (cfr. Cass. (ord.) 1.7.2022, n. 21031).26. Il quarto motivo di ricorso è analogamente inammissibile.27. Invero, questa Corte ha già avuto cura di puntualizzare che, in tema diriscossione dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mezzo del ruolo, il suo annullamento per crediti inferiori ad euro 2.000,00incidendo solo sulla procedura di riscossione, non coincide con l'annullamentoNumero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026del credito sottostante, che potrà essere successivamente azionato dall'ente se-condo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6767).Ingiustificatamente, perciò, la ricorrente prospetta il venir meno dei crediti diammontare inferiore ad euro 2.000,00 (cfr. ricorso, pag. 30).28. Si giustifica, con riferimento al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'A.D.E.R., l'inte-grale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Invero, la materia del contendere è stata oggetto di plurimi interventi – tra iquali la sentenza n. 31908 dei 27.5/7.12.2025 delle Sezioni Unite di questaCorte – che ne riflettono il disagevole e complesso sviluppo, al cui cospetto ledifficoltà non sono escluse dai “precedenti” già intervenuti.In ogni caso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confrontidella parte rimasta intimata.29. Benché il presente giudizio risulti definito in conformità alla proposta didefinizione anticipata, nondimeno, in ragione della disposta compensazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non vi è margine per far luogoall'applicazione e del 3° co. e del 4° co. dell'art. 96 cod. proc. civ.Si tenga conto che l'ultimo comma dell'art. 380 bis cod. proc. civ. – applicabileratione temporis pur nel caso di specie, giacché alla data del 1° gennaio 2023non era stata ancora fissata l'adunanza in camera di consiglio – prevede, sì,allorché il giudizio è definito in conformità alla proposta, l'applicabilità del 3° co.e del 4° co. dell'art. 96 cod. proc. civ., e tuttavia permane impregiudicata, qua-lora il giudizio sia definito in conformità alla proposta, la facultas prefigurata dal3° co. dell'art. 96 cod. proc. civ. (“(…) il giudice, anche d'ufficio, può altresìcondannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte,Numero registro generale 7115/2022Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 24665/2026Data pubblicazione 16/08/2026(…)”), facultas evidentemente destinata a riverberarsi anche in relazione allacondanna in favore della cassa delle ammende prevista dal 4° co. dell'art. 96cod. proc. civ.30. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità con rife-rimento al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'A.D.E.R.;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 luglio 2026.Il presidenteGuido Mercolino