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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 20351/2024

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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10800/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di unici eredi di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difes o da gli [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separato; -controricorrente- nonché di A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]),in virtù di procura su foglio separato; elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, ViaT.

Salvini, 2/A; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 1710/2020 del la CORTE d’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 9 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 aprile 2013 , il Giudice di pace di Lucera dichiarò Lucio G aita colpevole de i reati di ingiuria e diffamazione , commessi, nella qualità di vicedirettore di [OSCURATO:SOCIETA]., in danno di [OSCURATO:PERSONA], curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]., peraverlo accusato, con una lettera del 10 marzo 2010, di avere omesso l’adempimento dei doveri del proprio ufficio, mancando di provvedere su una istanza di transazione regolarmente depositata dalla banca.

Nel processo si era costituita parte civile la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che ottenne sentenza di condanna generica solidale dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e della responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile. 2.In seguito ad appello dell’imputato, il Tribunale di Lucera , con sentenza del 7 ottobre 2014, emise sentenza assolutoria con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. 3.La Corte di cassazione, Quinta Sezione P enale, in accoglimento del ricorso proposto dalla parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, con sentenza del 22 novembre 2016 A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. rinviò, ex art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado d’appello.

4. Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nelle more),dinanzi alla Corte d’appello di Bari, quest’ultima, con sentenza 9 ottobre 2020 , n. 1710 , ha: a) premesso che, in sede di costituzione di parte civile , [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato alternativamente la condanna specifica dei responsabilial risarcimento dei danni , quantificati in Euro 300.000 , o la condanna generica, con liquidazione del danno in separata sede; b) accertato il carattere diffamatorio(e persino calunnioso) della condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di vice direttore dell’istituto di credito, per avere accusato [OSCURATO:PERSONA] di non aver provveduto, qualecuratore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , sull’ istanza di definizione transattiva del giudizio di opposizione al l o st at o passivo dep o s i tata dalla banca creditrice , pur essendo consapevole della avvenuta emissione, al riguardo, sia del parere d el curatore che del dini ego di autorizzazione del Tribunale; c) escluso , tuttavia, la sussistenza del danno, osservando che gli attori non avevano dato la prova n é dei pregiudizi patrimoniali né dei pregiudizi non patrimoniali e che, anzi, dalla documentazione versata in atti , risultava che, non ostante la missiva diffamatoria e calunniosa, [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguito nell’attività di curatore fallimentare, ricevendo nuovi incarichi dai Tribunali di Foggia e L ucera, ciò che dimostrava che la lettera del 10 marzo 2010 non aveva in alcun modo alterato l’ immagine del professionista nell’ambito della cerchia di appartenenza sociale e che egli aveva continuato a godere della piena fiducia e della stima degli organi istituzionali.

A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 5.Avverso la sentenza della Corte barese propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Rispondonocon distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (succeduta a [OSCURATO:SOCIETA].) , i quali , oltre a resistere al ricorso, invocano la condanna dei ricorrenti pe r responsabilità processualeaggravata ex art.96 cod. proc. civ. .

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art 380-bis.1, cod. proc. civ..

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.

I ricorrenti e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata , ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la “nullità della sentenza, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per ultrapetizione e per omesso esame della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, in violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.”.

Secondo i ricorrenti, il Giudice di rinvio si sarebbe “inammissibilmente pronunciato in modo specifico, pieno, sulla richiesta di risarcimento dei danni che invece era sempre stata avanzata nella limitata forma della condanna generica ed in relazione alla quale non si è ottenuta alcuna pronuncia”.

Osservano: che nell’atto di costituzione di parte civile nel processo penale dinanzi al Giudicedi pace di Lucera, era stata richiesta condanna generica dell’imputato e del r esponsabile civile a l risarcimento , con liquidazionedel danno in separata sede; che nell’ambito del medesimo processo la parte civile aveva concluso insistendo per tale condanna e A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. chiedendola liquidazione di provvisionale nei limiti del danno p e r cui si era raggiunta la prova; che la domanda di condanna generica era stata accolta dal Giudice di pace; che tale condanna – di cui essi avevano invocato la conferma nei gradi successividel giudizio – non era stata espressamente impugnata ; che, infine, la domanda di condanna generica era stata da loro riproposta nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, ove si era domandato di “ condannare, per l’effetto, ex artt. 185 c.p. e 2043, 2056 e 2059 c.c. il [OSCURATO:PERSONA], in solido ex artt. 2049 e 1292 c.c. con [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla parte civile dott. [OSCURATO:PERSONA], quale persona offesa dal reato, per i fatti di cui è processo - come richiesti in sede di costituzione di parte civile e quantificati nelle relative conclusioni scritte di tutti e tre i gradi del giudizio penale- ed a liquidarsi in separata sede(come statuito con la pronuncia di 1° grado del Giudice di Pace di Lucera e non impugnato in appello, giusta pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale di cui Cass. civ.19/01/1996 n. 417, Cass. civ.08/04/2015 n. 7004, etc.) infavore degli eredi di essa parte civile sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”.

Sulla base di queste deduzioni, i ricorrenti sostengono che era stata proposta e reiterata nel corso di tutti i gradi e le fasi del giudizio la domanda di condanna generica al risarcimento e che, quand’anche “l’originaria domanda dinanzi al Giudice di Pace dovesse mai qualificarsi come domanda di condanna piena al risarcimento dei danni (anche alternativa alla domanda di condanna generica, come ritenuto dal Giudice di rinvio al punto n. 3.1, ultimo capoverso dicui a pag. 5 della sentenza)”, essa domanda avrebbe potuto essere “ modificata in A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. domanda di condanna generica alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale in ordine al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.”.

Argomentando, quindi, dal rilievo che sarebbe consentita l’emendatio libelli in tale fase processuale, stante la sua natura di giudizio autonomo,i ricorrenti concludono che, “non avendo il Giudice del rinvio pronunciato sulla formulata domanda di condanna generica, ossia limitata all’“an debeatur”, ma essendo incorso in ultrapetizione, avendo invero pronunciato su una domanda, mai formulata, di condanna piena e, dunque, estesa anche al “quantum debeatur” … palese ed inoppugnabile discende la nullità dell’impugnata sentenza della Corte di Appello di Bari, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.”. 1.1.Il motivo è manifestamente infondato. 1.1.a.

Questa Corte, nel suo massimo consesso , ha affermato i seguenti principi: a)ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio; b) nel giudizio introdotto da una siffatta domanda, peraltro, il giudice, su istanza di parte, può pronunciare anche condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova, anche se non è stata fatta domanda di quantificazione del danno; c)la condanna alla provvisionale, possibile anche nel giudizio ex art. 622cod. proc. pen., postula l’accertamento del danno , inteso quale conseguenza dannosa risarcibile, almeno in parte, mentre per l'accoglimento della domanda generica è sufficiente che l’esistenza di un danno siasolo probabile , e quindiè sufficiente l’accertamento del danno - evento; d) poiché, ai fini A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell'accoglimento della domanda generica sull’ an debeatur , è necessario(ma anche sufficiente) che il danno sia soltanto “ probabile”, il danneggiato che abbia circoscritto l’azione a tale domanda non è onerato di indicare analiticamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi nel futuro e separato giudizio sul quantumdebeatur, i quali, anzi,ove indicati, non dovrebberoessere ammessi, in quanto irrilevanti (Cass., Sez.

Un.,12 ottobre 2022, n.29862). 1.1.b.

I principi affermati dalle S ezioni U nite hanno fatto giustizia del contrastato orientamento secondo cui , anche ai fini dell’ottenimento di una sentenza di condanna generica con provvisionale, ex art. 278 cod. proc. civ., il creditore-attore sarebbe stato onerato di formulare espressa domanda di quantificazione del danno, nonché di dedurre i relativi mezzi di prova.

Da essi principi può trarsi l’implicazione per cui, se il danneggiato esercita la facoltàprocessuale di limitare la domanda all’an debeatur, (eventualmente chied endo la condanna del d anneggiante ad una provvisionale), il giudice non può pronunciare la condanna specifica : una siffatta pronuncia, infatti, violerebbe sia il principio dispositivo in senso materiale (art.112 cod. proc. civ.) , che riserva alle parti la disponibilità dell’ oggetto del processo , sia il principio dispositivo in senso formale (art.115 cod. proc. civ.), che riserva a lle parti la disponibilità delle prove.

Ciò vale non solo nel caso in cui la domanda specifica sia rigettata ma anche nel caso in cui sia accolta,in quanto al danneggiato è stato inibito l’esercizio del diritto al la prova sulla quantificazione del danno, esercizioche – in thesi – avreb be potuto consentirgli di ottenere una liquidazione deldanno in misura superiore.

A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1.1.c.I principi affermati dalle Sezioni U nite, però , valgono per la fattispecie in cui il danneggiato abbia limitato la domanda all’ an debeatur.

Nel caso in esame , invece , sia in sede penale ( con la costituzione di parte civile) sia nel giudizio ex art.622 cod. proc. civ., (ove la richiesta risarcitoria era stata formulata facendorinvio a quella contenuta nella detta costituzione) , i ricorrenti hanno proposto entrambe le domande , per un verso chiedendo la condanna dei responsabili “ alla complessiva somma di € 300.000,00 (euro trecentomila/00) od alla diversa maggiore o minore somma dovesse essere ritenuta di giustizia”, per altro verso chiedendo la liquidazione del danno in separatasede, non risultando, tra l’altro – dalle deduzioni contenute e dalle argomentazioni formulate nel ricorso – che tali richieste abbiano formato oggetto di espresse mutationes od emendationes, intese a restringerne l’ambito ad una delle domande proposte.

La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituisceoggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass. 21/09/2023, n. 27181), censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto interpretato (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.2148) o quando, attraverso il non corretto esercizio dell’operazione interpretativa,vengano violat i i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciatoe, dall’altro, dal divieto di sostituire d'ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass.16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402).

Nel caso in esame, nell’eserciziodi questo potere, la Corte d’ appello ha ritenuto che le due domande (generica e specifica) formulate dai A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. danneggiati si ponessero in rapporto di alternatività e ha provveduto esclusivamente sulla domanda specifica , il rigetto della quale ha implicato l’implicitorilievo di inammissibilità della domanda generica , per difetto di interessead ottenere un provvedimento che non avreb be avuto alcuna utilità inrelazione al bene della vita invocato. 1.1.d.Al rigua r do, giova precisare – ed in tal senso va corretta in la motivazione della sentenzaimpugnata, il cui dispositivo è comunque conformea diritto – che tra la domanda relativa al l ’ an debeatur e quel la relativa al quantum debea t ur non si pone un rapporto di piena alternatività, ma un rapportodi pregiudizialità che la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento risalente, autorevolmente espresso (Cass., Sez.

Un., 26/07/2004, n. 14060)e mai smentito (ex aliis, Cass.11/03/2005, n. 5431; Cass. 4/07/2007, n. 15111; Cass. 21/02/2017, n. 4442), inquadra nella categoria della pregiudiz i alità logica , non soggetta all’ applicazione de l l’art. 34 cod. prov. c iv. , applicazione circoscritta alladiversa fattispecie della pregiudizialità tecnica .

Pertanto, mentre, nell’ipotesiin cui le due domande siano proposte contemporaneamente davanti a due giudici diversi , non deve procedersi alla sospensione necessaria del giudizio sul quantum in attesa della definizione di quello sul l’ an (in tema, Cass., Sez.

Un., 19/06/2012, n. 10027; Cass. 16/12/2009, n. 26435; Cass.29/03/2023, n. 8885), nella diversa ipotesi di proposizione delle domande contemporaneamente di n anzi al medesimo giudice , la domandapregiudiziale non deve essere decisa autonomamente, poiché l’accertamento sul diritto pregiudicato ( oggetto della domanda di condanna specifica) implica quello sulrapporto pregiudicante (oggetto della domanda di condanna generica) , cui si estende l’effetto di giudicato.

A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Debitamente, dunque, la Corte di m e rito ha pronunciato sulla domandadi condanna specifica e sul diritto logicamente pregiudicato con essa azionato, emettendo una statuizione che estende implicitamente i suoi effetti alla domanda di condanna generica e al diritto (pregiudicante) che ne formava oggetto.

Deve pertantoescludersi il denunciatovizio di violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato , con rigetto del primo motivo di ricorso.

2. Con il secondo motivo, proposto in via su bordinata rispetto al precedente, viene denunciata la “nullità della sentenza, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per omesso esame della domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dell’onore e del decoro, nonché del danno morale, in violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.”. 2.1.Anche questo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, infatti, ha accertato il carattere diffamatorio (e persino calunnioso) della missiva del 10 marzo 2010 e ha quindi confermato il giudizio circa la sussistenza della lesione dell’onore e della reputazione di [OSCURATO:PERSONA] già espresso dalla sentenza di condanna generica emessa nel primo grado del giudizio penale.

Riaffermata la sussistenza del rapporto di causalità materiale tra la condotta e l’evento di danno, la domanda risarcitoria è stata però rigettata in seguito al rilievo del difetto della causalità giuridica, ovverosia per la rilevata mancanza di conseguenze dannosedel detto evento lesivo, la cui prova avrebbe dovuto essere fornita dal danneggiato.

Nessuna omessa pronuncia è, dunque, ravvisabile nella statuizione di rigetto, fondata sul motivato apprezzamento di merito della mancanza del danno risarcibile.

A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3.Con il terzo motivo, proposto sempre in via su bordinata rispetto al primo, viene denunciato“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”.

I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia omesso di considerare ed esaminare la circostanza storica che la lettera raccomandata del 10marzo 2010, dal contenuto diffamatorio, era stata inoltrata, come appariva dai destinatari ivi indicati,oltre che all’offeso, al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al Presidente del Tribunale di Lucera,anche al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale.

Tale mancata considerazione sarebbe stata decisiva per il giudizio di rigetto della domanda risarcitoria da lesione della reputazione sia personale che professionale del dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale sarebbe stata altrimenti accolta “per via del discredito arrecatogli nei confronti del Procuratore (il quale, difatti, ovviamente non avendogli mai conferito alcun incarico, nessuna “piena fiducia” o “stima” ha mai successivamente manifestato nei suoiconfronti!) e che si deduce non soltanto dal notorio (atteso l’esplicito addebito di omissione di atti d’ufficio come mosso al dott. [OSCURATO:PERSONA] con tale raccomandata) ma, quale prova presuntiva, anche dalle indagini concretamente poi avviate nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta la prefata richiesta di informativa della Procura nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alle denunciate omissioni di doveri d’ufficio da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA]!”.

3.1. Il terzo motivo è inammissibile , in quanto perplessa e incomprensibile si palesa la censura sotto il profilo del rilievo della necessaria decisività del fatto omesso.

A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

In ogni caso , esso sarebbe stato infondato proprio in ragione del difetto di decisività del fatto di cui si è denunciato l’omesso esame, atteso che il rilievo che la missiva diffamatoria fosse stata spedita anche al Procuratoredella Repubblica non avrebbe in alcun modo inciso sul giudizio circa l’insussistenza del danno risarcibile , fondato sull’accertamentoche la detta missiva non aveva alt e rato l’ immagine sociale del professionista, il quale avevacontinuato a godere, inoltre, della stima e della fiducia degli organi istituzionali (in particolare, i [OSCURATO:PERSONA] e diLucera) con cui aveva collaborato e che avevano continuatoad avvalersi della sua collaborazione .

4. Con il quarto motivo , formulato sempre in via subordinata rispetto al primo, viene denunciata la “nullità della sentenza ex art.360 c.1 n.4, cpc per inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dalle controparti nel giudizio di rinvio”. 4.1.Il motivo è inammissibile, in quanto non tiene conto della ratio decidendidella sentenza impugnata.

Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 cod. proc. civ., si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda, sicché la Corte d’appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all'art. 2697 cod. proc. civ., la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto-danneggiante(in termini, Cass. 20/01/2022, n. 1754).

Facendo debita applicazione di tale principio , la Corte territoriale , sulla premessa che gli attori avrebbero dovuto assolvere l’ onere di provare l’ esistenza e l’entità del danno risarcibile , ha rigettato la A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. domanda risarcitoria per « assenza di prova del danno » medesimo. (pag.6, quarto capoverso, della sentenza impugnata).

L’espresso giudizio di ammissibilità dei documenti depositati dalla parte convenuta e il conseguente apprezzamento della dimostrazione positiva (tratta da tali mezzi di prova) della perdurante situazione di stima socialee professionale di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a godere non o s tante la diffamazione sub ì ta , sono stati aggiunti ad abundantiam nella motivazione del giudice del merito, stante il rilievo che non spettavaai convenuti dare la prova dell’assenza del danno ma agli attori fornire la dimostrazionedella sua esistenza e della sua entit à.

Il motivo di ricorsoin esame va dunque dichiarato inammissibile.

5. in analoga sanzione di inammissibilità incorre il quinto motivo, con cui, in via subordinata rispetto al precedente, si denuncia “nullità della sentenza, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per omessa rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. da “prospective overruling” e violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo di cui agli artt. 24 co. 2 e 111 co. 1 e 2 cost.”.

Il motivo, in estrema sintesi,è fondato sulla doglianza che la Corte d’appelloavrebbe omesso di pronunziare la rimessione in termini degli attori per consentire loro di controdedurre rispetto alla produzione documentale di controparte e produrre eventualmente nuovi documenti.

La premessa logica di tale doglianza è che il progressivo consolidarsi dell’orientamento di questa Corte in ordine alla natura autonoma del giudizio ex art. 622 cod. proc. pen. e alla sua soggezione alle regole processuali e probatorie proprie del processo civile integrerebbe un’ipotesi di “prospective overruling”.

A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

5.1. Orbene, a l di là dell ’ agevole rilievo che la fattispecie del “prospective overruling”richiede la cumulativa presenza di presupposti (1)che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; 2) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; 3) che il suddetto “ overruling ” comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte), i quali non si integrano riguardoall’interpretazione data da questa Corte all’art. 622 cod. proc. pen., deve anche con riguardo alla censura in esame osservarsiche la ratio decidendi della statu i zione impugnata si fonda sulla mancata assoluzione, daparte degli attori, dell’onere della prova del danno e che il tema della ammissibilità della produzione documentale dei convenuti e della sua valutazione in f u nzione della prova positiva della perdurante stima sociale e professionale del danneggiato, èstato affrontato ad abundantiam .

Anche il quinto motivo va dunque dichiarato inammissibile. 6.In definitiva, il ricorso va complessivamente rigettato. 7.Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata formulata dai controricorrenti.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico dei ricorrenti ed in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti in relazione all’attività difensiva rispettivamente spiegata. 9.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per [OSCURATO:PERSONA] in Euro 2.200,00 per compensi, e per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in Euro 3.200,00 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti controricorrenti, alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10800/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di unici eredi di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difes o da gli [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separato; -controricorrente- nonché di A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]),in virtù di procura su foglio separato; elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, ViaT. Salvini, 2/A; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 1710/2020 del la CORTE d’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 9 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 aprile 2013 , il Giudice di pace di Lucera dichiarò Lucio G aita colpevole de i reati di ingiuria e diffamazione , commessi, nella qualità di vicedirettore di [OSCURATO:SOCIETA]., in danno di [OSCURATO:PERSONA], curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]., peraverlo accusato, con una lettera del 10 marzo 2010, di avere omesso l’adempimento dei doveri del proprio ufficio, mancando di provvedere su una istanza di transazione regolarmente depositata dalla banca. Nel processo si era costituita parte civile la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che ottenne sentenza di condanna generica solidale dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e della responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile. 2.In seguito ad appello dell’imputato, il Tribunale di Lucera , con sentenza del 7 ottobre 2014, emise sentenza assolutoria con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. 3.La Corte di cassazione, Quinta Sezione P enale, in accoglimento del ricorso proposto dalla parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, con sentenza del 22 novembre 2016 A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. rinviò, ex art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado d’appello. 4. Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nelle more),dinanzi alla Corte d’appello di Bari, quest’ultima, con sentenza 9 ottobre 2020 , n. 1710 , ha: a) premesso che, in sede di costituzione di parte civile , [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato alternativamente la condanna specifica dei responsabilial risarcimento dei danni , quantificati in Euro 300.000 , o la condanna generica, con liquidazione del danno in separata sede; b) accertato il carattere diffamatorio(e persino calunnioso) della condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di vice direttore dell’istituto di credito, per avere accusato [OSCURATO:PERSONA] di non aver provveduto, qualecuratore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , sull’ istanza di definizione transattiva del giudizio di opposizione al l o st at o passivo dep o s i tata dalla banca creditrice , pur essendo consapevole della avvenuta emissione, al riguardo, sia del parere d el curatore che del dini ego di autorizzazione del Tribunale; c) escluso , tuttavia, la sussistenza del danno, osservando che gli attori non avevano dato la prova n é dei pregiudizi patrimoniali né dei pregiudizi non patrimoniali e che, anzi, dalla documentazione versata in atti , risultava che, non ostante la missiva diffamatoria e calunniosa, [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguito nell’attività di curatore fallimentare, ricevendo nuovi incarichi dai Tribunali di Foggia e L ucera, ciò che dimostrava che la lettera del 10 marzo 2010 non aveva in alcun modo alterato l’ immagine del professionista nell’ambito della cerchia di appartenenza sociale e che egli aveva continuato a godere della piena fiducia e della stima degli organi istituzionali. A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 5.Avverso la sentenza della Corte barese propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Rispondonocon distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (succeduta a [OSCURATO:SOCIETA].) , i quali , oltre a resistere al ricorso, invocano la condanna dei ricorrenti pe r responsabilità processualeaggravata ex art.96 cod. proc. civ. . La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art 380-bis.1, cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. I ricorrenti e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata , ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la “nullità della sentenza, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per ultrapetizione e per omesso esame della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, in violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.”. Secondo i ricorrenti, il Giudice di rinvio si sarebbe “inammissibilmente pronunciato in modo specifico, pieno, sulla richiesta di risarcimento dei danni che invece era sempre stata avanzata nella limitata forma della condanna generica ed in relazione alla quale non si è ottenuta alcuna pronuncia”. Osservano: che nell’atto di costituzione di parte civile nel processo penale dinanzi al Giudicedi pace di Lucera, era stata richiesta condanna generica dell’imputato e del r esponsabile civile a l risarcimento , con liquidazionedel danno in separata sede; che nell’ambito del medesimo processo la parte civile aveva concluso insistendo per tale condanna e A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. chiedendola liquidazione di provvisionale nei limiti del danno p e r cui si era raggiunta la prova; che la domanda di condanna generica era stata accolta dal Giudice di pace; che tale condanna – di cui essi avevano invocato la conferma nei gradi successividel giudizio – non era stata espressamente impugnata ; che, infine, la domanda di condanna generica era stata da loro riproposta nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, ove si era domandato di “ condannare, per l’effetto, ex artt. 185 c.p. e 2043, 2056 e 2059 c.c. il [OSCURATO:PERSONA], in solido ex artt. 2049 e 1292 c.c. con [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla parte civile dott. [OSCURATO:PERSONA], quale persona offesa dal reato, per i fatti di cui è processo - come richiesti in sede di costituzione di parte civile e quantificati nelle relative conclusioni scritte di tutti e tre i gradi del giudizio penale- ed a liquidarsi in separata sede(come statuito con la pronuncia di 1° grado del Giudice di Pace di Lucera e non impugnato in appello, giusta pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale di cui Cass. civ.19/01/1996 n. 417, Cass. civ.08/04/2015 n. 7004, etc.) infavore degli eredi di essa parte civile sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. Sulla base di queste deduzioni, i ricorrenti sostengono che era stata proposta e reiterata nel corso di tutti i gradi e le fasi del giudizio la domanda di condanna generica al risarcimento e che, quand’anche “l’originaria domanda dinanzi al Giudice di Pace dovesse mai qualificarsi come domanda di condanna piena al risarcimento dei danni (anche alternativa alla domanda di condanna generica, come ritenuto dal Giudice di rinvio al punto n. 3.1, ultimo capoverso dicui a pag. 5 della sentenza)”, essa domanda avrebbe potuto essere “ modificata in A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. domanda di condanna generica alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale in ordine al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.”. Argomentando, quindi, dal rilievo che sarebbe consentita l’emendatio libelli in tale fase processuale, stante la sua natura di giudizio autonomo,i ricorrenti concludono che, “non avendo il Giudice del rinvio pronunciato sulla formulata domanda di condanna generica, ossia limitata all’“an debeatur”, ma essendo incorso in ultrapetizione, avendo invero pronunciato su una domanda, mai formulata, di condanna piena e, dunque, estesa anche al “quantum debeatur” … palese ed inoppugnabile discende la nullità dell’impugnata sentenza della Corte di Appello di Bari, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.”. 1.1.Il motivo è manifestamente infondato. 1.1.a. Questa Corte, nel suo massimo consesso , ha affermato i seguenti principi: a)ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio; b) nel giudizio introdotto da una siffatta domanda, peraltro, il giudice, su istanza di parte, può pronunciare anche condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova, anche se non è stata fatta domanda di quantificazione del danno; c)la condanna alla provvisionale, possibile anche nel giudizio ex art. 622cod. proc. pen., postula l’accertamento del danno , inteso quale conseguenza dannosa risarcibile, almeno in parte, mentre per l'accoglimento della domanda generica è sufficiente che l’esistenza di un danno siasolo probabile , e quindiè sufficiente l’accertamento del danno - evento; d) poiché, ai fini A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell'accoglimento della domanda generica sull’ an debeatur , è necessario(ma anche sufficiente) che il danno sia soltanto “ probabile”, il danneggiato che abbia circoscritto l’azione a tale domanda non è onerato di indicare analiticamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi nel futuro e separato giudizio sul quantumdebeatur, i quali, anzi,ove indicati, non dovrebberoessere ammessi, in quanto irrilevanti (Cass., Sez. Un.,12 ottobre 2022, n.29862). 1.1.b. I principi affermati dalle S ezioni U nite hanno fatto giustizia del contrastato orientamento secondo cui , anche ai fini dell’ottenimento di una sentenza di condanna generica con provvisionale, ex art. 278 cod. proc. civ., il creditore-attore sarebbe stato onerato di formulare espressa domanda di quantificazione del danno, nonché di dedurre i relativi mezzi di prova. Da essi principi può trarsi l’implicazione per cui, se il danneggiato esercita la facoltàprocessuale di limitare la domanda all’an debeatur, (eventualmente chied endo la condanna del d anneggiante ad una provvisionale), il giudice non può pronunciare la condanna specifica : una siffatta pronuncia, infatti, violerebbe sia il principio dispositivo in senso materiale (art.112 cod. proc. civ.) , che riserva alle parti la disponibilità dell’ oggetto del processo , sia il principio dispositivo in senso formale (art.115 cod. proc. civ.), che riserva a lle parti la disponibilità delle prove. Ciò vale non solo nel caso in cui la domanda specifica sia rigettata ma anche nel caso in cui sia accolta,in quanto al danneggiato è stato inibito l’esercizio del diritto al la prova sulla quantificazione del danno, esercizioche – in thesi – avreb be potuto consentirgli di ottenere una liquidazione deldanno in misura superiore. A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1.1.c.I principi affermati dalle Sezioni U nite, però , valgono per la fattispecie in cui il danneggiato abbia limitato la domanda all’ an debeatur. Nel caso in esame , invece , sia in sede penale ( con la costituzione di parte civile) sia nel giudizio ex art.622 cod. proc. civ., (ove la richiesta risarcitoria era stata formulata facendorinvio a quella contenuta nella detta costituzione) , i ricorrenti hanno proposto entrambe le domande , per un verso chiedendo la condanna dei responsabili “ alla complessiva somma di € 300.000,00 (euro trecentomila/00) od alla diversa maggiore o minore somma dovesse essere ritenuta di giustizia”, per altro verso chiedendo la liquidazione del danno in separatasede, non risultando, tra l’altro – dalle deduzioni contenute e dalle argomentazioni formulate nel ricorso – che tali richieste abbiano formato oggetto di espresse mutationes od emendationes, intese a restringerne l’ambito ad una delle domande proposte. La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituisceoggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass. 21/09/2023, n. 27181), censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto interpretato (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.2148) o quando, attraverso il non corretto esercizio dell’operazione interpretativa,vengano violat i i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciatoe, dall’altro, dal divieto di sostituire d'ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass.16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402). Nel caso in esame, nell’eserciziodi questo potere, la Corte d’ appello ha ritenuto che le due domande (generica e specifica) formulate dai A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. danneggiati si ponessero in rapporto di alternatività e ha provveduto esclusivamente sulla domanda specifica , il rigetto della quale ha implicato l’implicitorilievo di inammissibilità della domanda generica , per difetto di interessead ottenere un provvedimento che non avreb be avuto alcuna utilità inrelazione al bene della vita invocato. 1.1.d.Al rigua r do, giova precisare – ed in tal senso va corretta in la motivazione della sentenzaimpugnata, il cui dispositivo è comunque conformea diritto – che tra la domanda relativa al l ’ an debeatur e quel la relativa al quantum debea t ur non si pone un rapporto di piena alternatività, ma un rapportodi pregiudizialità che la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento risalente, autorevolmente espresso (Cass., Sez. Un., 26/07/2004, n. 14060)e mai smentito (ex aliis, Cass.11/03/2005, n. 5431; Cass. 4/07/2007, n. 15111; Cass. 21/02/2017, n. 4442), inquadra nella categoria della pregiudiz i alità logica , non soggetta all’ applicazione de l l’art. 34 cod. prov. c iv. , applicazione circoscritta alladiversa fattispecie della pregiudizialità tecnica . Pertanto, mentre, nell’ipotesiin cui le due domande siano proposte contemporaneamente davanti a due giudici diversi , non deve procedersi alla sospensione necessaria del giudizio sul quantum in attesa della definizione di quello sul l’ an (in tema, Cass., Sez. Un., 19/06/2012, n. 10027; Cass. 16/12/2009, n. 26435; Cass.29/03/2023, n. 8885), nella diversa ipotesi di proposizione delle domande contemporaneamente di n anzi al medesimo giudice , la domandapregiudiziale non deve essere decisa autonomamente, poiché l’accertamento sul diritto pregiudicato ( oggetto della domanda di condanna specifica) implica quello sulrapporto pregiudicante (oggetto della domanda di condanna generica) , cui si estende l’effetto di giudicato. A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Debitamente, dunque, la Corte di m e rito ha pronunciato sulla domandadi condanna specifica e sul diritto logicamente pregiudicato con essa azionato, emettendo una statuizione che estende implicitamente i suoi effetti alla domanda di condanna generica e al diritto (pregiudicante) che ne formava oggetto. Deve pertantoescludersi il denunciatovizio di violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato , con rigetto del primo motivo di ricorso. 2. Con il secondo motivo, proposto in via su bordinata rispetto al precedente, viene denunciata la “nullità della sentenza, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per omesso esame della domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dell’onore e del decoro, nonché del danno morale, in violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.”. 2.1.Anche questo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, ha accertato il carattere diffamatorio (e persino calunnioso) della missiva del 10 marzo 2010 e ha quindi confermato il giudizio circa la sussistenza della lesione dell’onore e della reputazione di [OSCURATO:PERSONA] già espresso dalla sentenza di condanna generica emessa nel primo grado del giudizio penale. Riaffermata la sussistenza del rapporto di causalità materiale tra la condotta e l’evento di danno, la domanda risarcitoria è stata però rigettata in seguito al rilievo del difetto della causalità giuridica, ovverosia per la rilevata mancanza di conseguenze dannosedel detto evento lesivo, la cui prova avrebbe dovuto essere fornita dal danneggiato. Nessuna omessa pronuncia è, dunque, ravvisabile nella statuizione di rigetto, fondata sul motivato apprezzamento di merito della mancanza del danno risarcibile. A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3.Con il terzo motivo, proposto sempre in via su bordinata rispetto al primo, viene denunciato“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia omesso di considerare ed esaminare la circostanza storica che la lettera raccomandata del 10marzo 2010, dal contenuto diffamatorio, era stata inoltrata, come appariva dai destinatari ivi indicati,oltre che all’offeso, al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al Presidente del Tribunale di Lucera,anche al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale. Tale mancata considerazione sarebbe stata decisiva per il giudizio di rigetto della domanda risarcitoria da lesione della reputazione sia personale che professionale del dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale sarebbe stata altrimenti accolta “per via del discredito arrecatogli nei confronti del Procuratore (il quale, difatti, ovviamente non avendogli mai conferito alcun incarico, nessuna “piena fiducia” o “stima” ha mai successivamente manifestato nei suoiconfronti!) e che si deduce non soltanto dal notorio (atteso l’esplicito addebito di omissione di atti d’ufficio come mosso al dott. [OSCURATO:PERSONA] con tale raccomandata) ma, quale prova presuntiva, anche dalle indagini concretamente poi avviate nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta la prefata richiesta di informativa della Procura nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alle denunciate omissioni di doveri d’ufficio da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA]!”. 3.1. Il terzo motivo è inammissibile , in quanto perplessa e incomprensibile si palesa la censura sotto il profilo del rilievo della necessaria decisività del fatto omesso. A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. In ogni caso , esso sarebbe stato infondato proprio in ragione del difetto di decisività del fatto di cui si è denunciato l’omesso esame, atteso che il rilievo che la missiva diffamatoria fosse stata spedita anche al Procuratoredella Repubblica non avrebbe in alcun modo inciso sul giudizio circa l’insussistenza del danno risarcibile , fondato sull’accertamentoche la detta missiva non aveva alt e rato l’ immagine sociale del professionista, il quale avevacontinuato a godere, inoltre, della stima e della fiducia degli organi istituzionali (in particolare, i [OSCURATO:PERSONA] e diLucera) con cui aveva collaborato e che avevano continuatoad avvalersi della sua collaborazione . 4. Con il quarto motivo , formulato sempre in via subordinata rispetto al primo, viene denunciata la “nullità della sentenza ex art.360 c.1 n.4, cpc per inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dalle controparti nel giudizio di rinvio”. 4.1.Il motivo è inammissibile, in quanto non tiene conto della ratio decidendidella sentenza impugnata. Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 cod. proc. civ., si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda, sicché la Corte d’appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all'art. 2697 cod. proc. civ., la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto-danneggiante(in termini, Cass. 20/01/2022, n. 1754). Facendo debita applicazione di tale principio , la Corte territoriale , sulla premessa che gli attori avrebbero dovuto assolvere l’ onere di provare l’ esistenza e l’entità del danno risarcibile , ha rigettato la A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. domanda risarcitoria per « assenza di prova del danno » medesimo. (pag.6, quarto capoverso, della sentenza impugnata). L’espresso giudizio di ammissibilità dei documenti depositati dalla parte convenuta e il conseguente apprezzamento della dimostrazione positiva (tratta da tali mezzi di prova) della perdurante situazione di stima socialee professionale di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a godere non o s tante la diffamazione sub ì ta , sono stati aggiunti ad abundantiam nella motivazione del giudice del merito, stante il rilievo che non spettavaai convenuti dare la prova dell’assenza del danno ma agli attori fornire la dimostrazionedella sua esistenza e della sua entit à. Il motivo di ricorsoin esame va dunque dichiarato inammissibile. 5. in analoga sanzione di inammissibilità incorre il quinto motivo, con cui, in via subordinata rispetto al precedente, si denuncia “nullità della sentenza, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per omessa rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. da “prospective overruling” e violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo di cui agli artt. 24 co. 2 e 111 co. 1 e 2 cost.”. Il motivo, in estrema sintesi,è fondato sulla doglianza che la Corte d’appelloavrebbe omesso di pronunziare la rimessione in termini degli attori per consentire loro di controdedurre rispetto alla produzione documentale di controparte e produrre eventualmente nuovi documenti. La premessa logica di tale doglianza è che il progressivo consolidarsi dell’orientamento di questa Corte in ordine alla natura autonoma del giudizio ex art. 622 cod. proc. pen. e alla sua soggezione alle regole processuali e probatorie proprie del processo civile integrerebbe un’ipotesi di “prospective overruling”. A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 5.1. Orbene, a l di là dell ’ agevole rilievo che la fattispecie del “prospective overruling”richiede la cumulativa presenza di presupposti (1)che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; 2) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; 3) che il suddetto “ overruling ” comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte), i quali non si integrano riguardoall’interpretazione data da questa Corte all’art. 622 cod. proc. pen., deve anche con riguardo alla censura in esame osservarsiche la ratio decidendi della statu i zione impugnata si fonda sulla mancata assoluzione, daparte degli attori, dell’onere della prova del danno e che il tema della ammissibilità della produzione documentale dei convenuti e della sua valutazione in f u nzione della prova positiva della perdurante stima sociale e professionale del danneggiato, èstato affrontato ad abundantiam . Anche il quinto motivo va dunque dichiarato inammissibile. 6.In definitiva, il ricorso va complessivamente rigettato. 7.Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata formulata dai controricorrenti. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico dei ricorrenti ed in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti in relazione all’attività difensiva rispettivamente spiegata. 9.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei A.C. 17.05.2024 N. R.G. 10800/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per [OSCURATO:PERSONA] in Euro 2.200,00 per compensi, e per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in Euro 3.200,00 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti controricorrenti, alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 d
Sentenza Cassazione n. 20351/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris