Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 19265/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73, co. 1 bis e 80 co. 1 lett. d) d.P.R. 209/1990 e 23, co. 3, L. 110/1975.

Belli era colto nella flagranza della detenzione all'interno del veicolo sul quale veniva controllato di sette involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 3,56 grammi e sulla sua persona altri 19,90 grammi della stessa sostanza occultati negli slip.

In occasione della perquisizione domici- liare che seguiva era rinvenuta altra sostanza stupefacente dello stesso tipo dalla quale erano ricavabili 668 dosi medie singole nonché una pistola Beretta calibro 6,35 munita di 53 cartucce. [OSCURATO:PERSONA] erano contestati, dunque, il reato di detenzione di stupefacente aggravato dall'aver commesso il fatto quale persona armata per- ché in possesso dell'arma nonché della detenzione dell'arma clandestina in quanto avente numero di matricola abraso.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato ad un unico motivo con il quale la difesa si duole che il Tribunale abbia ratificato la proposta di patteggia- mento per mezzo della quale le parti avevano prospettato la sussistenza dell'ag- gravante di cui all'art. 80 lett. d) d.P.R. 309/1990 rilevando che "melius re per- pensa detta prospettazione e la scelta tribunalizia di avallarla pedissequamente si sono rivelate infelici" poiché le contestazioni oggetto dell'accordo postulavano la doppia incriminazione di una stessa unica condotta, il che avrebbe dovuto condurre all'esclusione della circostanza aggravante.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successi- vamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli -casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correla- zione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sen- tenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualifi- cazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inam- missibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di im- putazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023).

Nel caso di specie, peraltro, la Corte ha precisato, con congrui richiami giu- risprudenziali che la circostanza contestata opera per effetto del rapporto di coin- cidenza temporale e di luogo tra la detenzione della droga e quello dell'arma in capo alla stessa persona, "senza che ciò determini una duplicazione di incrimina- zione della medesima condotta rispetto al delitto contestato al capo b) dell'impu- tazione", ossia la detenzione dell'arma clandestina, in quanto con matricola abrasa.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile "senza for- malità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende per ciascuno.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ee-vaxsafFrelategdella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 13 maggio 2025 La ,.) igliera est. [OSCURATO:PERSONA] e te t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73, co. 1 bis e 80 co. 1 lett. d) d.P.R. 209/1990 e 23, co. 3, L. 110/1975. Belli era colto nella flagranza della detenzione all'interno del veicolo sul quale veniva controllato di sette involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 3,56 grammi e sulla sua persona altri 19,90 grammi della stessa sostanza occultati negli slip. In occasione della perquisizione domici- liare che seguiva era rinvenuta altra sostanza stupefacente dello stesso tipo dalla quale erano ricavabili 668 dosi medie singole nonché una pistola Beretta calibro 6,35 munita di 53 cartucce. [OSCURATO:PERSONA] erano contestati, dunque, il reato di detenzione di stupefacente aggravato dall'aver commesso il fatto quale persona armata per- ché in possesso dell'arma nonché della detenzione dell'arma clandestina in quanto avente numero di matricola abraso. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato ad un unico motivo con il quale la difesa si duole che il Tribunale abbia ratificato la proposta di patteggia- mento per mezzo della quale le parti avevano prospettato la sussistenza dell'ag- gravante di cui all'art. 80 lett. d) d.P.R. 309/1990 rilevando che "melius re per- pensa detta prospettazione e la scelta tribunalizia di avallarla pedissequamente si sono rivelate infelici" poiché le contestazioni oggetto dell'accordo postulavano la doppia incriminazione di una stessa unica condotta, il che avrebbe dovuto condurre all'esclusione della circostanza aggravante. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successi- vamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli -casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correla- zione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). In particolare, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sen- tenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualifi- cazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inam- missibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di im- putazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023). Nel caso di specie, peraltro, la Corte ha precisato, con congrui richiami giu- risprudenziali che la circostanza contestata opera per effetto del rapporto di coin- cidenza temporale e di luogo tra la detenzione della droga e quello dell'arma in capo alla stessa persona, "senza che ciò determini una duplicazione di incrimina- zione della medesima condotta rispetto al delitto contestato al capo b) dell'impu- tazione", ossia la detenzione dell'arma clandestina, in quanto con matricola abrasa. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile "senza for- malità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende per ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ee-vaxsafFrelategdella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025 La ,.) igliera est. [OSCURATO:PERSONA] e te t
Sentenza Cassazione n. 19265/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris