CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 agosto 1991
Cassazione n. 31134/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il 21/08/1991 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la ec sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato (81 condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta dall'imputato personalmente (art. 613 cod. proc. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.Mgr\I t- .t Sezione 1 3 'Gt 2026 L'ASSISTENT G í DIZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] le„