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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2021

Cassazione n. 27377/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. in Cina [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Cina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] n. in Cina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 11/1/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia riformava parzialmente la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 8/6/2020, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di tentata rapina aggravata, riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti con conseguente riduzione nella pena e conferma delle statuizioni relative ai coimputati, odierni ricorrenti.2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione della legge penale sostanziale in relazione all'applicazione delle aggravanti di cui al comma 3 dell'art. 628, nn. 1,2 e 3 bis e al bilanciamento con le attenuanti generiche.

La difesa sostiene che le aggravanti di cui all'art. 628 comma 3 cod.pen nella specie ritenute dovevano essere unitariamente considerate ed oggetto di comparazione con le concesse attenuanti generiche.

Richiama al riguardo la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di concorso delle aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di rapina, il giudice deve considerare un unico aumento della pena alla luce del meccanismo regolatore di cui all'art. 63, comma 4, cod.pen. e non singoli aumenti per ciascuna circostanza.

Secondo la difesa, inoltre, il dato letterale della norma dovrebbe indurre a ritenere ricomprensibile nel giudizio di comparazione anche l'aggravante di cui al n. 3 bis, nonostante il divieto di cui all'art. 628, ultimo comma, cod.pen.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Fio nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

3. La violazione dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. per omessa partecipazione del difensore al processo e violazione del diritto di difesa.

Il difensore deduce che in data 15/12/2020 trasmetteva all'indirizzo istituzionale della Corte d'Appello di Venezia richiesta di trattazione orale del processo a carico dei ricorrenti, fissato per l'udienza del giorno 11 gennaio 2021.

Aggiunge che, nonostante la ritualità e tempestività della richiesta, all'udienza fissata veniva negata la trattazione orale dell'appello proposto in quanto già deciso in camera di consiglio in assenza delle parti interessate.

Il collegio giudicante emetteva ordinanza con cui dava atto della richiesta di discussione orale e della comparizione del difensore, negando tuttavia di poter trattare nuovamente in forma partecipata il gravame.

Il rifiuto della discussione orale dell'atto d'appello integra, ad avviso della difesa, una violazione del diritto di difesa dell'imputato con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. che gli imputati hanno interesse a dedurre in quanto è stata preclusa la sottoposizione alla Corte territoriale di elementi ulteriori di valutazione, non conosciuti al momento della decisione, idonei a modificare l'esito del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Logicamente prioritario risulta l'esame dell'impugnazione proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui censure risultano fondate e meritevoli d'accoglimento.

Questa Corte ha condivisibilmente affermato con riguardo al giudizio d'appello che, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172; Sez. 2, n. 35243 del 08/07/2021, Rv. 282014 in motivazione).

Dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, consta che la Corte d'Appello di Venezia all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] definiva il processo in camera di consiglio, sulla base delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale, dando atto "che non è pervenuta richiesta di trattazione orale".

Il dispositivo veniva depositato alle ore 14,30.

Secondo le risultanze del verbale d'udienza alle ore 15,45 la Corte riapriva il verbale alla presenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore degli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che depositava copia della richiesta di trattazione orale trasmessa a mezzo PEC il 15/12/2020, nonché dei difensori dei coimputati Avv.ti Muzzupappa e Bentivegna i quali, pur non avendo formulato analoga richiesta, rappresentavano di aver ritenuto incardinato il rito ordinario a seguito dell'istanza del collega. [OSCURATO:PERSONA], esperiti i necessari accertamenti presso la Cancelleria, confermava l'esistenza della richiesta ma, attesa l'intervenuta definizione del gravame, segnalava l'impossibilità di modificare la decisione adottata.

Risulta, dunque, incontestabile la sussistenza nella specie della dedotta violazione del contraddittorio, che trova tutela negli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, essendo stata preclusa ai difensori la partecipazione al processo e l'esercizio delle facoltà connesse al mandato ricevuto in presenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale.

2. Ritiene la Corte che la natura del vizio rilevato imponga l'estensione degli effetti rescindenti anche all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che, nel giudizio di appello, qualora una delle parti -nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282897; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022 Rv. 282750).

Infatti, prevale in tal caso la forma ordinaria di trattazione (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 28060), essendo sufficiente la sollecitazione di una sola delle parti legittimate a ripristinare nella massima ampiezza e nei confronti di tutti i soggetti processuali le garanzie del contraddittorio orale.

Questa Corte ha, inoltre, chiarito, che ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278226;Sez. 6, n. 1940 del 3/12/2015, dep. 2016, Rv,26668). 2.1 Le connotazioni del vizio denunziato, che incide direttamente sulle forme della trattazione e sulle conseguenti facoltà difensive, hanno rilievo oggettivo e non esclusivamente personale sicché se ne deve ritenere l'estensione anche al coimputato che non ha coltivato l'eccezione processuale in questa sede, onde ripristinare integralmente e nei confronti di tutti gli impugnanti la corretta osservanza del rito.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbiti i motivi formulati dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia perché proceda a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. in Cina [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Cina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] n. in Cina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 11/1/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia riformava parzialmente la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 8/6/2020, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di tentata rapina aggravata, riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti con conseguente riduzione nella pena e conferma delle statuizioni relative ai coimputati, odierni ricorrenti.2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione della legge penale sostanziale in relazione all'applicazione delle aggravanti di cui al comma 3 dell'art. 628, nn. 1,2 e 3 bis e al bilanciamento con le attenuanti generiche. La difesa sostiene che le aggravanti di cui all'art. 628 comma 3 cod.pen nella specie ritenute dovevano essere unitariamente considerate ed oggetto di comparazione con le concesse attenuanti generiche. Richiama al riguardo la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di concorso delle aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di rapina, il giudice deve considerare un unico aumento della pena alla luce del meccanismo regolatore di cui all'art. 63, comma 4, cod.pen. e non singoli aumenti per ciascuna circostanza. Secondo la difesa, inoltre, il dato letterale della norma dovrebbe indurre a ritenere ricomprensibile nel giudizio di comparazione anche l'aggravante di cui al n. 3 bis, nonostante il divieto di cui all'art. 628, ultimo comma, cod.pen. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Fio nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 3. La violazione dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. per omessa partecipazione del difensore al processo e violazione del diritto di difesa. Il difensore deduce che in data 15/12/2020 trasmetteva all'indirizzo istituzionale della Corte d'Appello di Venezia richiesta di trattazione orale del processo a carico dei ricorrenti, fissato per l'udienza del giorno 11 gennaio 2021. Aggiunge che, nonostante la ritualità e tempestività della richiesta, all'udienza fissata veniva negata la trattazione orale dell'appello proposto in quanto già deciso in camera di consiglio in assenza delle parti interessate. Il collegio giudicante emetteva ordinanza con cui dava atto della richiesta di discussione orale e della comparizione del difensore, negando tuttavia di poter trattare nuovamente in forma partecipata il gravame. Il rifiuto della discussione orale dell'atto d'appello integra, ad avviso della difesa, una violazione del diritto di difesa dell'imputato con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. che gli imputati hanno interesse a dedurre in quanto è stata preclusa la sottoposizione alla Corte territoriale di elementi ulteriori di valutazione, non conosciuti al momento della decisione, idonei a modificare l'esito del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Logicamente prioritario risulta l'esame dell'impugnazione proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui censure risultano fondate e meritevoli d'accoglimento. Questa Corte ha condivisibilmente affermato con riguardo al giudizio d'appello che, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172; Sez. 2, n. 35243 del 08/07/2021, Rv. 282014 in motivazione). Dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, consta che la Corte d'Appello di Venezia all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] definiva il processo in camera di consiglio, sulla base delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale, dando atto "che non è pervenuta richiesta di trattazione orale". Il dispositivo veniva depositato alle ore 14,30. Secondo le risultanze del verbale d'udienza alle ore 15,45 la Corte riapriva il verbale alla presenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore degli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che depositava copia della richiesta di trattazione orale trasmessa a mezzo PEC il 15/12/2020, nonché dei difensori dei coimputati Avv.ti Muzzupappa e Bentivegna i quali, pur non avendo formulato analoga richiesta, rappresentavano di aver ritenuto incardinato il rito ordinario a seguito dell'istanza del collega. [OSCURATO:PERSONA], esperiti i necessari accertamenti presso la Cancelleria, confermava l'esistenza della richiesta ma, attesa l'intervenuta definizione del gravame, segnalava l'impossibilità di modificare la decisione adottata. Risulta, dunque, incontestabile la sussistenza nella specie della dedotta violazione del contraddittorio, che trova tutela negli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, essendo stata preclusa ai difensori la partecipazione al processo e l'esercizio delle facoltà connesse al mandato ricevuto in presenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale. 2. Ritiene la Corte che la natura del vizio rilevato imponga l'estensione degli effetti rescindenti anche all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che, nel giudizio di appello, qualora una delle parti -nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282897; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022 Rv. 282750). Infatti, prevale in tal caso la forma ordinaria di trattazione (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 28060), essendo sufficiente la sollecitazione di una sola delle parti legittimate a ripristinare nella massima ampiezza e nei confronti di tutti i soggetti processuali le garanzie del contraddittorio orale. Questa Corte ha, inoltre, chiarito, che ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278226;Sez. 6, n. 1940 del 3/12/2015, dep. 2016, Rv,26668). 2.1 Le connotazioni del vizio denunziato, che incide direttamente sulle forme della trattazione e sulle conseguenti facoltà difensive, hanno rilievo oggettivo e non esclusivamente personale sicché se ne deve ritenere l'estensione anche al coimputato che non ha coltivato l'eccezione processuale in questa sede, onde ripristinare integralmente e nei confronti di tutti gli impugnanti la corretta osservanza del rito. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbiti i motivi formulati dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia perché proceda a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per il
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