CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00232/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 9257 /20 2 4 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 marzo 1971([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 71C16 H501I ), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]. 29, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende(con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale mera comparsista), giusta procura speciale allegata alricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore : “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata “ope legis” presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo p.e.c.: “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrente - avversola sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazion. 5710/16/2023, pubblicata il 13 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17 settembre2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; n. 9257/2024R.G. Cron. Rep. A.C.17 settembre2025 OGGETTO: IRPEF, IVA e IRAP - Accertamento. letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.-In punto di fatto e limitando l ’ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede,si osserva che la controversia traeva origine dall’avviso di accertamento n. TK7010300095/2020 elevato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di «empori e negozi non specializzati di prodotti non alimentari» e notificato in data 12 febbraio 2020 a mezzo posta elettronica certificata. Nella fattispecie, l’ amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione presentata per l’anno di imposta 2017,accertando, ai sensi degli artt. 39, comma 2, 40 e 41-bis del d.P.R. n. 600del 1973, un maggior reddito d’impresa, imponibile ai fini dell’IRPEFe delle addizionali regionale e comunale, per un importo pari ad €. 754.560,00 (euro settecentocinquantaquattromilacinquecentosessanta/00), quale differenza tra l’importo di €. 916.489,00 (euro novecentosedicimilaquattrocentottantanove/00) (reddito induttivamente accertato) e l’importo di €. 159.396,00 (euro centocinquantanovemilatrecentonovantasei/00)(reddito dichiarato). Ai sensi dell’art. 25 del d . l gs. n. 446 del 1997 e degli artt. 39, comma 2, 40 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, veniva accertato anche un maggior valore della produzione imponibile ai fini dell’IRAPper un importo pari ad €. 754.560,00 (euro settecentocinquantaquattromilacinquecentosessanta/00),quale differenza tra l’importo di €. 941.293,00 (euro novecentoquarantunomiladuecentonovantatre/00) (valore della produzione induttivamente accertato) e l’importo di €. 186.733,00 (euro centottantaseimilasettecentotrentatre/00) (valore della produzione dichiarato). Infine, veniva accertato, ai sensi degli artt. 54, comma 5, e 55 del d.P.R. 633del 1972, una maggiore I VA dovuta per un importo pari ad €. 161.020,85(euro centosessantunomilaventi/85), quale differenza tra l’IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate [€. 1.309.730,21 (euro unmilionetrecentonovemilasettecentotrenta/21) e l’IVA riconosciuta in detrazione €. 1.148.709,36 (euro unmilionecentoquarantottomilasettecentonove/36)]. Venivano irrogate, altresì, le relative sanzionied interessi. Fonte di impulso di detto atto impositivo doveva ravvisarsi in una verifica fiscale, eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] III di Roma nei confronti dell’impresa con ditta “ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ” , esercente l’attività di «empori e negozi non specializzati di prodotti non alimentari». Nel corso di tale verifica, in particolare, venivano riscontrate violazioni sia formali che sostanziali, puntualmente indicate nel p.v.c. redatto l’11 novembre 2019 e consegnato al contribuente nella stessa data a fronte del quale, peraltro, la parte non presentava memorie difensive ovvero osservazioni in merito ai rilievi formulati dai verificatori. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, investita dall’impugnazione dell’atto impositivo proposta dal contribuente, con sentenza n. 205/34/2022, depositata in data 11gennaio 2022, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di giudizio. Il giudice di prime cure, esaurita la esposizione dei fatti di causa, rigettava l’impugnazione, assumendo la legittimità della metodologia accertativa adottata dall’amministrazione finanziaria. Difatti,la CTP affermava che: « In buona sostanza, dall’esame degli atti di causa è emerso che la ricostruzione induttiva effettuata dall’ufficio finanziario è pianamente calata nella realtà aziendale e fedele all’effettiva attività svolta dalla società verificata posto che è stata basata direttamente sui prezzi da essa praticati e sulle quantità risultanti dalla contabilità aziendale, nonché dagli accertamenti effettuati.». 2.- L a CGT - 2 del Lazio , investita dell’appello del contribuente, con sentenza n. 5710/16/2023, pubblicata il13 ottobre 2023 , lo rigettava . In particolare, il Collegio affermavache: « L’appello non è fondato e va rigettato. La vicenda oggetto del presente procedimento origina dalla impugnazione da parte del contribuente di un avviso di accertamento in esito al quale sono stati rideterminati maggiori ricavi sottratti a tassazione mediante applicazione di metodo induttivo. Il contribuente ha contestato fondatezza e correttezza dell'operato dell’Agenzia delle entrate ed ha impugnato l’accertamento. La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma appellata in questa sede ha rigettato la domanda. Avverso la decisione di primo grado la parte contribuente ha proposto appello.Con primo motivo di appello, il contribuente si duole del fatto che sebbene l'Agenzia delle entrate abbia fatto ricorso nei suoi confronti ad accertamento induttivo puro, nella sentenza impugnata i primi giudici facciano riferimento a presunzioni da ritenere a suo avviso confacenti piuttosto all’eventualità di accertamento analitico induttivo. L'avviso di accertamento oggetto del presente procedimento è stato adottato in forza delle facoltà consentite all’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Si tratta, cioè, di quello che comunemente è definito accertamento analitico induttivo puro: in presenza di contabilità inattendibile, l'amministrazione può prescindere dalle risultanze delle scritture contabili e procedere accertamento dei maggior reddito utilizzando anche presunzioni semplici, in quanto prive dei caratteri di precisione, gravita e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. A tutta evidenza, però, tale fattispecie non impedisce certo all’amministrazione finanziaria di procedere, anche, con presunzioni gravi, precise e concordanti, come correttamente notato nella sentenza appellata, senza che possa al riguardo adombrarsi alcuna contraddittorietà della decisione impugnata. Infatti, nella sentenza appellata, dopo avere dato conto delle condizioni per ricorrere ad accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, espressamente si dà conto della circostanza per cui nel caso di specie sono state rilevate tali lacune nelle scritture contabili, da reputarle completamente inattendibili e non rispondenti a criteri di corretta gestione contabile, bensì esclusivamente orientate per occultare cessioni avvenute con evasione di imposta, ovvero registrando importi espressione di fatti inverosimili secondo ordinarie valutazioni economiche. Tanto da procedere al successivo accertamento sulla scorta di presunzioni non qualificate: così, tra gli altri, quanto alla differenza tra le rimanenze finali al 31.12.2016 e le sussistenze iniziali al 1.1.2017, ovvero per il calcolo del costo venduto relativo ai punti vendita. Quanto alla lamentata mancata valutazione di altri elementi di prova non coerenti con l’esito finale, la censura non è fondata. In realtà la Commissione tributaria provinciale ha valutato gli elementi addotti dalla parte contribuente, salvo reputarli non fondati o non pertinenti, fornendone riscontro in motivazione. Resta non dimostrato dal contribuente, senza che si possa ravvisare alcuna omessa valutazione da parte dei primi giudici, la differenza tra rimanenze al 31.12.2016 e le consistenze iniziali del successivo esercizio, esattamente il giorno 1.1.2017, per un importo per niente affatto modesto o irrilevante, in quanto pari a 231.574 euro. E ciò va valutatosoprattutto in correlazione con la stessa ammissione da parte dell'appellante della esistenza di inattendibilità di bilancio, sebbene ad avviso dell'appellante tali inattendibilità sarebbero di segno tale da non incidere sulla determinazione di redditi, costi e ricavi. Piuttosto, le palesi ed oggettive discordanze ed inattendibilità non possono essere ricondotte ai fattori di specificità che l’appellante ha inteso rivalutare anche con il presente appello, ma senza concrete circostanze di fatto in grado di corroborarne la pretesa valenza probatoria: cosi, tra i tanti, la circostanza per la quale i diversi punti vendita sarebbero gestiti da personale esterno, e quindi evidentemente - pare di capire -meno incline ad adottare pratiche commerciali scorrette o infedeli, e una mera affermazione di ipotesi del tutto priva di riscontro, soprattutto se confrontata con le evidenze di cui si è detto. Quanto al mancato rinvenimento degli importi contestati, va notato che tale circostanza più che prova dell’assenza di evasione pare potersi ragionevolmente intendere come coerente con pratiche evasive, in quanto tali finalizzate a sottrarre alia normale emersione ricavi o altri importi proprio perché oggetto di un disegno di evasione degli ordinari obblighi tributari. E ciò, vale la pena rammentarlo, soprattutto all'interno di un processo di accertamento che, proprio per le specificità segnalate, è ancorato a parametri offerti da presunzioni semplici anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.Con altro motivo di censura la parte appellante ha contestato la determinazione della percentuale di ricarico calcolata dall'amministrazione finanziaria mediante media aritmetica semplice in luogo di una ponderata. Anche a questo fine va richiamato il contesto complessivo offerto in sede di accertamento, che legittima anche determinazioni frutto di presunzioni connotate dagli speciali requisiti sopra indicati. In questo senso anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che la determinazione dellapercentuale di ricarico ricostruita induttivamente può essere il risultato di una media aritmetica semplice (Cass. n. 7290 del 2020). È evidente che la pretesa dell'appellante poggia anzitutto, nella sua prospettiva, sulla possibilità di valorizzare in senso funzionale alla difesa della parte contribuente di elementi che invece le palesi difformità e inattendibilità contabili registrate non consentono di potere valutare nel senso invocato. Inoltre, se i criteri attraverso i quali l’amministrazione è giunta alla determinazione della percentuale di ricarico sono illustrati nel provvedimento impugnabile con indicazioni oggettive e ragionevolmente fondate, è certamente significativo che nel caso di specie il contribuente contesta l’applicazione di una percentuale di ricarico pari a 81,8%, mentre con la dichiarazione presentata dallo stesso contribuente ai fini degli studi di settore per l’anno di imposta 2014 emergeva una percentuale dichiarata dal medesimo pari all’84%, quindi certamente prossima a quella contestata (molto più di quanto preteso dallo stesso contribuente) e persino inferiore a quanto dal medesimo riconosciuto per il predetto periodo di imposta precedente. La pretesa di applicazione per l’anno 2017 di una percentuale di ricarico del 67%, invece, resta non giustificata su fattori comprovati e piuttosto finalizzata a consolidare le inattendibili emergenze contabili segnalate. Basti considerare al riguardo che anche i punti vendita dei quali il contribuente si serviva per l’esercizio della sua attività di distribuzione e vendita commerciale affiliati con conto vendita prevedevano nei contratti di franchising sottoscritti il riconoscimento all'impresa dello stesso contribuente di un margine sul venduto pari al 40% in un caso e al 45% in altro caso, per una percentuale di ricarico rispettivamente determinabile in 66,7% e 81,8%. L'amministrazione ha dato conto di come nella determinazione dei margini ricavati dal contribuente si è proceduto a scorporare dal complesso dei ricavi rilevati il costo del venduto imputabile ai punti vendita in esame; la conseguente determinazione della percentuale di ricarico per l’anno 2017, nelgià menzionato contesto induttivo al quale l’amministrazione finanziaria ha fatto legittimamente ricorso, ha preso in esame la somma dei ricavi ricostruiti e dei costi imputabili, tenendo conto sia di quanto dallo stesso contribuente riconosciuto in altro periodo di imposta, sia della ovvia esigenza di non poter disconoscere una remunerazione dei costi relativi alia gestione del magazzino. Le diverse circostanze rappresentate dal contribuente per invocare la assenza di ragionevole fondatezza della determinazione di cui all’avviso di accertamento impugnato non forniscono però oggettivi elementi probanti in senso contrario, in grado di superare le presunzioni utilizzate, atteso il valore quanto meno equivoco e privo di oggettivi riscontri delle stesse. Così la circostanza per cui la collocazione dei punti vendita presso centri commerciali sarebbe incompatibile con pratiche commerciali non fedeli dal punto di vista fiscale, o l’utilizzo di personale non legato da rapporti di subordinazione diretta con il contribuente; ovvero ancora il mancato rinvenimento, in contanti o come somme accantonate su conti correnti bancari riconducibili al contribuente, degli importi ricostruiti induttivamente come maggiori ricavi sono tutti elementi privi di inerenza e concreta specifica affidabilità probatoria, per quanto già illustrato. Con altro motivo di censura il contribuente si duole dell’affermazione della sentenzadi primo grado per cui il processo verbale di constatazione sarebbe impugnabile solo con querela di falso. Ovviamente la affermazione, lungi dal prefigurare un errore di diritto dei primi giudici, è correttamente ricondotta al valore probatorio dell’atto quanto a data, provenienza e circostanze di fatto nello stesso riportate. Diversamente per le valutazioni nello stesso riportate, per le quali resta impregiudicata la possibilità di esperire gli ordinari rimedi di tutela, primo fra tutti quello oggetto del presente procedimento del quale il contribuente ha dimostrato di avere piena contezza e capacità di utilizzo. Conseguentemente, le doglianze articolate contro la sentenza in questa sede impugnata appaiono non fondate, dovendosi piuttosto confermare la predetta sentenza in quanto ha fatto applicazione di corretti principi di diritto rispetto alla fattispecie, immune da vizi logici e ben motivata.Anche la richiesta di sospensiva della predetta sentenza avanzata dall’appellante, pertanto, va disattesa e resta assorbita dall’esito della decisione.». 3.- Avverso la predetta sentenza d ’ a ppello, il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 4.-L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso . 5.-Il contribuente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 55, comma 2, n. 3), d.P.R. n. 633 del 1972. Sostiene, al riguardo, che l’atto impositivo impugnato si fonda sulla metodologia accertativa induttiva pura. L’ amministrazione finanziaria , richiamando l’esito del prodromico p.v.c., avrebbechiaramente affermato di essere legittimat a a tale tipologia di accertamento sulla scorta di irregolarità rilevate in contabilità e sulla riscontrata differenza tra le rimanenze finali al31 dicembre 2016 e le esistenze iniziali al 1° gennaio 2017.Tali criticità, a detta dell’Agenzia delle Entrate, avrebbero permesso di «procedere alla determinazione del reddito d’impresa (e del volume d’affari) con un metodoinduttivo puro o extracontabile, avvalendosi anche di presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza». Nondimeno, il ricorrente, sin dal primo grado di giudizio ed in sede di riesame, avrebbe contestato la legittimità di tale ricostruzione reddituale, ritenendol’insussistenza dei presupposti da porre a sostegno della stessa. In particolare, la CGT-2 del Lazioavrebbe affermato che nella specie sussistevano tuttigli elementi necessari per procedere alla ricostruzione induttiva pura del reddito, valorizzando le asserite criticità che secondo l’amministrazione finanziariala giustificavano , senza affat to considera re che il presunto maggior reddito era stato ricostruito induttivamente in base alleesistenze iniziali e finali, agli acquisti merci, a l costo il venduto, benché la contabilità fosse stata ritenuta inattendibile al punto tale da accedere alla determinazione induttiva, peraltro sostenuta dall’applicazione di percentuale di ricarico indifferenziata. Il motivo prosegue, poi, attraverso una serie di osservazioni e considerazioni che, secondo la prospettazione del contribuente (ed odierno ricorrente per cassazione) dimostrerebbero l’insussistenza di irregolarità e inattendibilità a carico delle scritture contabili. 2.-Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 55, comma 2, n. 3), d.P.R. n. 633 del 1972, sia pure sotto l’angolo visuale della percentuale di ricarico semplice utilizzata. Sostiene, infatti, che l’amministrazione finanziaria avrebbe applicato un’unica percentuale di ricarico per tutti i punti vendita, nonostante che unodi essi non commercializzasse abbigliamento ma casalinghi e senza considerareche i prodotti venduti non erano omogenei, oltre che spalmati in diversi punti vendita con differenti potenzialità reddituali. Evidenzia, ancora, come egli gesti sse il commercio di abbigliamento uomo, donna, bambino,borse, scarpe, accessori uomo, accessori donna, cinture, e casalinghi, fattore quest’ultimo, che, unitamente ad altri, doveva rendere inattendibile il ricorsoa un’unica percentuale di ricarico, cd. semplice. A ciò aggiungasi che, come normalmente avviene in qualunque negozio, anche nell’ambito della stessa categoria merceologica, erano presenti merci differenti: ad esempio , nell’ambito dell'abbigliamento donna, non siveniva offerto un unico prodotto, ma generalità di essi, quali capispalla, gonne, vestiti, maglie, come del resto anche per l’abbigliamento di tipo maschile. Pertanto, secondo la prospettazione del contribuente, si rendeva necessario l'utilizzo della media ponderata, valutando anche che dodici punti vendita su quindici erano ubicati in centri commerciali(quindi non in quartieri di lusso della città), con l'ovvia conseguenza chesubivano anche la diretta concorrenza derivante dall’alta concentrazione dialtri negozi di abbigliamento presenti nel medesimo centro commerciale. Inoltre, alcuni punti vendita erano stati chiusi proprio perché non risultavanoredditizi ed altri erano stati aperti nel 2017. 3.- L e censur e risulta no ambedue inammissibil i , poiché atting ono la ricostruzione del fatto ela valutazione delle prove condotta dalla CGT - 2 del Lazio. Quest’ultima,infatti, ha ritenuto, invece, all’esito della valutazione del fatto e delle prove (e, in particolare, della documentazione prodotta in giudizio) la fondatezza dell’accertamento tributario operato a carico del contribuente, alla stregua delle lacune presenti nelle scritture contabili (e valevoli a dare luogo all’inattendibilità di queste ultime), nonché dell’utilizzo di presunzioni non qualificate, qua li la differenza tra le rimanenze finali al 31dicembre 2016 e le sussistenze iniziali al 1° gennaio 2017, oltre cheal calcolo del costo del venduto relativo ai punti vendita. Analogamente, anche con riguardo alla percentuale di ricarico semplice utilizzata, la corte di merito, all’esito della ricostruzione dei fatti da essa operata, ha reputato sussistente la legittimità dell’accertamento fiscale, esaminando i criteri attraverso i quali l’amministrazionefinanziaria era pervenuta alla determinazione di tale percentuale ed evidenziando comedalla dichiarazione presentata dallo stesso contribuente ai fini degli studi di settore per l’anno di imposta 2014 fosse emersauna percentuale dichiarata dal medesimo pari all’84%(ottantaquattro percento) e dunque certamente prossima a quella contestata. Peraltro, con riguardo ad entrambi i profili, la CGT-2 del Lazio ha esaminato anche le allegazioni difensive sviluppate dal contribuente, sia in primo grado che in appello,reputandole sfornite di adeguato sostegno probatorio. A tale ricostruzione, il ricorrente tenta di contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito volta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790- 01, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv. 670888-01, secondo cui «In tema di ricorso percassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.»). Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso e alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006, Rv. 589595-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448-01; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014, Rv. 631330-01). Del resto, questa Corte ha più volte affermato che «Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.» (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019, Rv.652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv.664394-01). Orbene, non è chi non veda come il motivo in esame, in quanto si concentra sull’accertamento delle circostanze di fatto valevoli ad integrare gli elementi idonei a ritenere superati gli elementi presuntivi utilizzati a fondamento dell’accertamento tributario di cui si tratta, finisce con il risolversi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e, dunque, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 32505 del 22 novembre 2023, Rv. 669412-01, secondo cui «Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione.»). Da ultimo, è appena il caso dievidenziare come la sentenza impugnata risulti pienamente in linea coni consolidat i orientament i di questa Corte regolatrice, secondo cui: 1) «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ma anche quello per procedere con l'accertamentoinduttivo "puro", fondato su presunzioni cd. "supersemplici", prive deirequisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, comma 2, il quale, inoltre, costituendo una facoltà per l'Amministrazione, può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva.» (Cass. civ., Sez. T, sentenza n. 16528 del 13 giugno 2024, Rv. 671318 - 01); 2) « In tema di determinazione dei redditi di impresa delle persone fisiche, qualora il contribuente si sia già adeguato in precedenza ai ricavi previsti dagli studi di settore, in caso di contestazione del ricorso ad unapercentuale di ricarico presuntiva applicata dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice tributario deve verificare la scelta dell'Amministrazione, in relazione alle censure prospettate, tenendo conto del fatto che gli studi di settore vanno preferiti ai parametri in sede di accertamento induttivo, attesa la natura più raffinata dei primi, desumibile dalla stessa normativa che li ha introdotti.» (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 24881 del 18 agosto 2022, Rv. 665497-01). 4.- Con il terz o motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR e 53 Cost., con speciale riferimento al mancato riconoscimento dei costi necessariamente sostenuti per la produzione dei maggiori ricavi accertati, nonché del principio di correlazionetra costi e ricavi. Sostiene, al riguardo, che sin dal ricorso introduttivo era stato eccepito, tra l'altro, che in presenza di una determinazione del maggior imponibile col metodo induttivo puro, occorre riconoscere dei costi forfetari, poiché in caso contrario verrebbero assoggettati a tassazione i ricavi e non il reddito. L’accertamento non avrebbe tenuto conto di tali elementi e la Corte di secondo grado sul punto avrebbe omesso qualsiasi valutazione e pronuncia, rendendosi meritevole di censura anche in relazione alla necessità di riconoscere i costi forfetari in capo al contribuente. 5.-La censura è infondata . Anzitutto, deve evidenziarsi come sitratti di una doglianza non già di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in senso stretto , ma piuttosto di omessa motivazione, ovvero di omessa pronuncia su un motivo d’appello.Pertanto, essa andava formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. e, cioè in termini di nullità della sentenza impugnata per inosservanzadi norme del procedimento. Peraltro, sotto tale profilo non è chi non colga l’infondatezza del motivo, sol che si consideri come la CGT-2 del Lazio abbia, con la motivazione della sentenza impugnata, espressamente chiarito che «…l'amministrazione ha dato conto di come nella determinazione dei margini ricavati dal contribuente si è proceduto a scorporare dal complesso dei ricavi rilevati il costo del venduto imputabile ai punti vendita in esame; la conseguente determinazione della percentuale di ricarico per l’anno 2017, nel già menzionato contesto induttivo al quale l’amministrazione finanziaria ha fatto legittimamente ricorso, ha preso in esame la somma dei ricavi ricostruiti e dei costi imputabili, tenendo conto sia di quanto dallo stesso contribuente riconosciuto in altro periodo di imposta, sia della ovvia esigenza di non poter disconoscere una remunerazione dei costi relativi alia gestione del magazzino…». Del resto,costituisce “ ius receptum ” il principio secondo cui « In tema diaccertamento induttivo, ai fini della coerenza con il principio di capacità contributiva, è sufficiente che l'amministrazione finanziaria abbia tenuto conto deicosti unitamente ai ricavi, determinandoli anche in via presuntiva; l'onere di fornire laprova contraria a i dati dell'amministrazione grava sul contribuente, che non può limitarsi a evocare la richiesta di deduzione di ulterioricosti forfettizzati. » (Cass. civ., Sez. T, ordinanza n.8806 del 3 aprile 2024, Rv. 674418-01). Pertanto, del tutto correttamentela Corte di merito ha ritenuto di non dover riconoscere in favore del contribuente ulteriori costi, essendosi quest’ultimo esclusivamente limitato ad invocare l’applicazione di costi in misura forfettaria senza, peraltro, essersi premurato di fornire alcun elemento di prova contraria rispetto ai dati nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria e sulla base dei quali quest’ultima aveva giàtenuto conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli attraverso il ricorso a elementi presuntivi. 6.- Con il quarto (e ultimo) motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Sostiene di aver sottoposto, prima all’amministrazione finanziaria, e di seguito nei giudizi, ivi compreso quello d’appello, una serie di circostanziati elementi di fatto che, se valutati, avrebbero potuto comportare una diversa decisione. Tali elementi sarebbero: le caratteristiche del personale dipendente addetto ai punti vendita; l’ubicazione dei punti vendite nei centri commerciali, con le prevedibili conseguenze in termini di bacino di utenza e incidenza della concorrenza, la gestione in franchising dei punti vendita, che di per sé rendono irrealizzabile l’ipotesi di vendite in nero; l’assenza di riscontro in merito ai profitti occultati al Fisco; insussistenza delle differenze relative alle rimanenze di magazzino. Sostiene altresì che nell’avviso di accertamento impugnato, invece, sarebbero statiriportati esclusivamente alcuni elementi che di per sé non eranosufficienti a sostenere né la metodologia accertativa seguita né la conseguente determinazione reddituale. Pertanto, sarebbe stata violata la regola di cui all’art. 2697 c.c., sul riparto dell’onere della prova alla stregua della quale l’amministrazione finanziaria era tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. 7.-La censura è infondata. Ed invero, come già chiarito con riguardo ai primi due motivi, la sentenza impugnata risulta in linea con il consolida t o orientament o di questa Corte regolatrice alla stregua delquale, il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico- induttivo, che consente valutazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ma anche quello per procedere con l'accertamentoinduttivo "puro", fondato su presunzioni cd. "supersemplici", prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, comma 2, il quale, inoltre, costituendo una facoltà per l'amministrazione, può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva(Cass. civ., Sez. T, sentenza n. 16528 del 13 giugno 2024, Rv. 671318-01). Pertanto, in presenza di elementi presuntivi utilizzati dall’amministrazione finanziaria a sostegno dell’accertamento tributario realizzato a carico del contribuente,del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che su quest’ultimo gravassel’onere di fornire elementi di prova di segno contrario rispetto alle presunzioni suddette e in grado di infirmare queste ultime.Ne deriva, dunque, che alcuna violazione della regola di riparto dell’onere probatorio risulta configurabile con riguardo alla sentenza impugnata, con conseguente infondatezza della censura di cui si tratta. Quanto, infine, agli elementi di fatto valevoli a determinare una diversa decisione,che il ricorrente afferma aver sottoposto all’attenzione sia dell’amministrazione finanziaria che dei giudici del merito, non è chi non veda come tale doglianza , prospettando una ricostruzione della vicenda fattualealternativa rispetto a quella operata dalla Corte di merito, finisca con l’infrangersi con il principio - già sopra menzionato - secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. 8.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannat o al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. 9.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del