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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 42875/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli rideterminava, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa.

2. Ricorre per cassazione Domenico dei Pierno, con il difensore di fiducia denunciando un vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il 02/8/2017.

Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli rideterminava, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa. 2. Ricorre per cassazione Domenico dei Pierno, con il difensore di fiducia denunciando un vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il 02/8/2017. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 42875/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris