CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 25619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10843-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] separata Prescrizione R.G.N. 10843/2021 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 2100/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2020 R.G.N. 3569/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento delgravame proposto dall'Inps e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione della odierna parte ricorrente volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione di ufficio alla [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2009, in relazione ai redditi prodotti per l’attività professionale di avvocato , per la quale non risultava eseguito alcun versamento di contribuzione obbligatoria soggettiva alla Cassa previdenziale; ha, invece, confermato la decisione di primo grado, quanto all’accertamento di insussistenza di un analogo obbligo, per l’anno 2010; 2. per quanto qui di interesse , la Corte di merito ha affermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'INPS, da parte degli Avvocati, non iscritti alla Cassa, ma percettori di redditi derivanti dallo svolgimento non occasionale dell’attività professionale, salvo, nel concreto, escluderlo per l’anno 2010, per intervenuta prescrizione del credito; 3. a tale riguardo , ha osservato, innanzitutto, c ome l'intervenuta iscrizione retroattiva alla Cassa forense non elidesse, a posteriori, la violazione dell'obbligo di iscrizione alla GestioneSeparata, correlata alla produzione di reddito professionale negli anni in contestazione; 4. ha, quindi, osservato che, per l’anno2009, il termine di decorrenza della prescrizione - avuto riguardo al D.P.C.M. del 14 giugno 2009 - anda va fissato al 6 luglio 2010: la richiesta di pagamento dei contributi pervenuta il 30 giugno 2015 era dunque tempestiva; viceversa, per i redditi relativi all'anno 2010, l'atto di messa in mora dell'11 luglio 2016 era intervenuto quando il termine quinquennale era maturato; 5. avverso tale pronuncia, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione, articolando più motivi di censura, successivamente illustraticon memoria; 6. l'I.N.P.S. ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso; 7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 8. con il primo motivo, è dedotto error in procedendo: violazione dell’art. 331 cod.proc.civ. per omessa notifica del ricorso in appello alla SCCI; 6. le censure sono infondate . Alcuna violazione del contraddittorio ai sensi della disposi zione rubricata è configurabile. Si discute, infatti,di c ontributi oggetto di un avviso di addebito, ex art. 30 del D.L. n r .78 del 20 10, e, dunque, dimateria che esula dal perimetro di applicazione della cessione dei crediti INPS, ai sensi dell’art. 13 della leggenr. 448 del 1998 . N e consegue che nessun pregiudizio, nei termini prospettati, è ipotizzabile , non ricorrendo situazioni di inscindibilità e/ o dipendenza ai sensi dell’art. 331 cod.proc.civ.; 8. con il secondo motivo (rubricato come primo) è dedotto «l’omessa decisione su un punto decisivo della controversia». Per il ricorrente, la Corte di appello non avrebbe considerato che il professionista aveva chiesto ed ottenuto di iscriversi retroattivamente alla [OSCURATO:PERSONA] a far data dal 2007; 9. il motivo, come argomentato, è infondato: la Corte non ha omesso la decisione in relazione al profilo denunciato. Ha, piuttosto, giudicato che la circostanza indicata «non elide(sse) a posteriori la violazione dell’obbligo d’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] correlata alla produzione di reddito professionale negli anni sopra indicati (id est: 2009 e 2010)»; 10. tali affermazioni dovevano indurre il ricorrente a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni svolte dai giudici di merito; viceversa, come sviluppate, restano prive di qualsiasi riferibilità alla decisione impugnata (ex plurimis, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. nr. 9384 del 2017); 11. con il terzo motivo (rubricato come secondo) -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, commi 25 e 26, e 3, comma 12, della legge nr. 335 del 1995, dell’art.18, commi 11 e 12, del D.L. nr. 98 del 2011, del D.Lgs. nr. 509 del 1994, del D.Lgs. nr. 103 del 1996; 12. si censura l’interpretazione della normativa di riferimento; si assume l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti iscritti ad Albi. Si contesta, in definitiva, il credito dell’Istituto; 13. le censure sono fondate nei ristretti limiti che vanno di seguito ad illustrarsi; 13. occorre richiamare il principio di diritto secondo cui «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che […] non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione-l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017 e plurime successive conformi; tra le tante, v. Cass. nr. 32167 del 2018;Cass. nr. 3799 del 2019); 14. l’orientamento richiamato, costituente diritto vivente, ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011; 15. consegue che sussiste l’obbligo del ricorrente al versamento dei contributi per l’anno 2009; sul punto, pertanto, le censure sono da respingere. Non sono, però, dovute le sanzioni civili in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale di cui sopra (v. Cass. nr. 17970 del 2022, punti 39 e 40). Invero, l'impugnazioneche concerne la sussistenza del debito contributivo impone di considerare lo ius superveniens, relativo al l'applicazione delle sanzioni ovvero ad un profilo della sentenza dipendente da quello che ha formato oggetto di specifica censura.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez.un., nr. 21691 del 2016) hanno precisato che, quando la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l'accoglimento dell'impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest'ultima ( Cass. nr. 20446 del 2022, in motivazione, sia pure in fattispecie in cui i l ricorso incidentale del professionista sul credito contributivo preteso dall’Inps è statodichiarato inefficace, perché tardivo, a seguito della declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale dell’Inps); 16. con il quarto motivo (rubricato come terzo) -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, DL nr. 269 del 2003, convert ito in legge nr.326 del 2004 , per non avere,comunque, la sentenza impugnata considerato che i contributi andavano determinati esclusivamente in relazione alla parte di reddito eccedente la soglia di esenzione di euro 5.000,00; 17. va premesso, in fatto, che, in base all’accertamento della sentenza impugnata (v. pag. 2 ) , il professionista ha percepito, per l’anno 2009, un reddito pari ad Euro 6274,00; 18. in argomento, questa Corte ha osservato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce [ … ] il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione [ … ] » (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive conformi) . A chiarimento dell’espresso principio, ha, quindi, affermato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata» (v. Cass. nr. 29272 del 2022, punto 17 . Successivamente, in motiv.,anche Cass. nr. 9586 del 2023); 19. la tesi delricorrente non ha fondamento. La base su cui calcolare i contributiè costituita dal l’ammontare del redditop ercepito e non dall a quota di esso che eccede « la soglia». In altre parole, il superamento di quest’ultimavale a radicare l’obbligocontributivo nei confronti della Gestione separata ( nel senso che diventa finanche superflu o l’accertamento delle modalità di svolgimento dell’attività professionale) ma non vale a definire l’imponibile contributivo che resta parametrato all’intero reddito prodotto. Il richiamo del ricorrente alla circolare dell'INPS nr. 103 del 2004 non è decisivo. A tacer d’altro, come osservato da Cass. nr. 34582 del 2022 (v.in motivazione, punto 7), la circolare « in quanto atto meramente interno all'Ente, anche ove contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere, non vincolante per il giudice e per la stessa autorità che l'ha emanata» 20. con il quinto motivo di ricorso (rubricato come quarto) – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc. civ. – è dedotta motivazione illogica e contraddittoria anche per violazione e falsa applicazione del D.lgs nr. 218 del 1997 in combinato disposto con l’art. 116 della legge nr. 388 del 2000 e con l’art. 2941, co.8, cod.civ. 21. le censure investono l’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo e sono infondate; 22. in numerose occasioni, la Corte si è occupata della relativa questione, con specifico riferimento all’obbligo di versamento alla [OSCURATO:PERSONA] rata . È vero che l a prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, ex multis, Cass.n. 27950 del 2018; Cass. n. 19403 del 2019; Cass. n. 1557 del 2020), ma è altrettanto vero che il d.lgs. nr. 241 del 1997 (art. 12, co.5) devolve ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione; a tale decreto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, si devono riconoscere natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (ex plurimis, Cass. nr. 32685 del 2022, punto 3.2; Cass. nr. 17970 del 2022, punto 18; Cass. n r . 24047 del 2022 , punto 23 ; tra le pronunce della sezione sesta: Cass.nr. 22336; Cass. nr. 21816 del 2022 ) ; 23. nello specifico, per quanto concerne i redditi prodotti nel 2009, il d.P.C.M. 10.06.2010 ha differito i termini di pagamento dei contributi dal 16.06.2010 al 6.07.2010, senza maggiorazioni. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha considerato tale ultima data quale dies a quoper computare il quinquennio ai fini del decorso della prescrizione; 24. in ordine, poi, alla «latitudine soggettiva» del differimento, questa Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass.nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, dunque,il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione alregime fiscale derivante dal l'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. n r . 24668 del 2022 ; nello stesso senso, fra le molte, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11.); 25. in conclusione, va accolto, nei sensi di cui sopra, il terzo motivo di ricorso (rubricato come secondo) e vanno rigettati gli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata in parte quae, decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per l'anno 2009 (v. Cass. nr. 17970 del 2022cit., punti 40 e 41); 26. in considerazione del fatto che nel presente giudizio di legittimità l'accoglimento in parte quadel motivo deriva dalla sopravvenuta parziale declaratoria di incostituzionalità della norma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e dei giudizi di merito; 27. avuto riguardo all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo. PQM La Corte, accolto per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso (rubricato come secondo) e rigettati gli altri, cassa in parte quala sentenza impugnata e, decidendo ne