CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 22786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26494/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 226/2018depositata il 07/02/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di l’Aquila, con sentenza n. 226/2018, depositata il 6.2.2018, ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 244/2017 del 16.6.2017 con cui il Tribunale di Lanciano ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 102/2015 con cui lo stesso Tribunale aveva intimato alla predetta società, debitrice principale, di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 237.274,81, in solido con i garanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tenuti sino alla concorrenza della minor somma di €160.000,00, oltre accessori di legge. La somma in oggetto era stata richiesta dalla Banca a titolo di restituzione di un finanziamento di originari € 400.000,00, concesso dall’istituto di credito alla Rossocromos.r.l. con contratto del 19.2.2010. Il giudice d’appello ha, in primo luogo, condiviso l’impostazione del giudice di primo grado nel valutare l’inammissibilità della prova testimoniale richiesta dai debitori, essendo la stessa diretta a provare pattuizioni contrarie a quelle del contratto di finanziamento in ordine alla scadenza dei pagamenti. Analogamente, la Corte d’Appello ha disatteso la prospettazione degli appellanti in ordine alla indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi del finanziamento, ed ha ritenuto, altresì, generica, la deduzione del presunto superamento del tasso soglia, non essendo stati indicati la natura e l’importo degli oneri, da conteggiare unitamente al tasso di mora, che avrebbero fatto lievitare iltasso. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. Con atto del 22.12.2022 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato agli atti del processo ex art. 390 c.p.c., rinuncia accettata dalla Banca con atto del 28.12.2022, il tutto a spese compensate. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2724 cod. civ. I ricorrenti censurano la statuizione con cui la Corte d’Appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado nel non ammettere la richiesta prova testimoniale, in quanto volta a provare pattuizioni contrarie a quelle del contratto di finanziamento in ordine alla scadenza dei pagamenti. Sul punto, i ricorrenti lamentano che tale statuizione avrebbe travisato integralmente il contenuto della richiesta istruttoria, nella quale si sarebbe fatto preciso riferimento ai successivi accordi intercorsi tra i funzionari della banca e la [OSCURATO:SOCIETA]., peraltro corroborati dagli estratti conto, finalizzati ad indurre il correntista ad utilizzare le proprie disponibilità economiche per ripianare l’esposizione chirografaria, in luogo di quella garantita. Gli estratti conto bancari, rappresentando scritti provenienti dal soggetto nei cui confronti era diretta la domanda, integravano un principio di prova scritta, che avrebbe imposto al giudice di ammettere la prova testimoniale a norma dell’art. 2724 comma 1° cod. civ. 2. Il motivo è inammissibile per genericità. I ricorrenti deducono che la Corte d’Appello avrebbe travisato il contenuto delle prove testimoniali dagli stessi richieste, ma non hanno neppure avuto cura di indicarne con precisione il contenuto, non consentendo quindi a questa Corte di avere minimamente contezza del vizio lamentato. In proposito, questa Corte ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. (Cass. n. 19985/2017; Cass. n. 14107/2017). 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt.1346 cod. civ. e 117 comma 4° TUB. I ricorrenti reiterano l’eccezione di indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ. della clausola del contratto di finanziamento contenente la pattuizione degli interessi corrispettivi. In particolare, i ricorrenti lamentano, in primo luogo, la difformità tra gli interessi indicati (fumosamente) in contratto e quelli diversamente applicati in fase di effettiva esecuzione. Inoltre, la clausola contrattuale oggetto di contestazione ed il documento di sintesi non conterrebbero l’indicazione del T.A.N., elemento sufficiente ad inficiare la determinatezza dell’intero contratto. Infine, la Corte d’Appello, nel ritenere la determinatezza della clausola di pattuizione degli interessi, non si sarebbe fatta carico dei rilievi del proprio perito di parte. 4. Il motivo è (parimenti) inammissibile per genericità. Anche con riferimento alla clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi, i ricorrenti non si sono fatti minimamente carico di indicare il contenuto della clausola di cui lamentano apoditticamente l’indeterminatezza. Quanto alla censura secondo cui vi sarebbe stata difformità tra gli interessi indicati in contratto e quelli diversamente applicati in fase di effettiva esecuzione, tale doglianza avrebbe potuto eventualmente rilevare ove fosse stato allegato un inadempimento contrattuale, ma non certo ai fini della dedotta indeterminatezza della clausola di interessi. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 cod. civ. e dell’art. 1 L. 108/1996. Lamentano i ricorrenti che l’elaborato del proprio consulente di parte evidenzierebbe come solo il tasso di mora applicato al contratto fosse superiore al tasso soglia antiusura, il quale risultava ulteriormente gravato da oneri accessori, e che la Corte di Appello avrebbe omesso l’esame delle circostanziate ragioni tecniche di contestazione formulate in tale perizia e negli atti difensivi, disattendendo le proprie contestazioni con valutazioni atecniche e ritenendo ingiustificatamente superfluo il ricorso ad una consulenza tecnica d’ufficio. 6. Il motivo è inammissibile. Va osservato che, secondo la ricostruzione della Corte d’Appello (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), gli odierni ricorrenti avevano lamentato nel terzo motivo d’appello che il giudice non aveva tenuto conto degli oneri accessori gravanti sul finanziamento, la cui incidenza (pari al 2,25389%), avrebbe determinato il superamento del tasso soglia. Sul punto, la Corte d’Appello ha ritenuto generica tale censura sul rilievo che gli appellanti, nel dedurre il presunto superamento del tasso soglia antiusura, non avevano neppure avuto cura di indicare la natura e l’importo degli oneri che, unitamente al tasso di mora, avrebbero fatto lievitare il tasso. Nell’odierno ricorso i ricorrenti deducono che l’elaborato del proprio consulente di parte evidenzierebbe come solo il tasso di mora applicato al contratto fosse superiore al tasso soglia antiusura, senza, tuttavia, neppure aver allegato di aver già sottoposto al giudice d’appello tale rilievo, che si appalesa quindi nuovo. In ogni caso, i ricorrenti, nel dedurre, sia pure ad abundantiam, che il tasso di mora risultava gravato da ulteriori oneri accessori, non hanno avuto cura di precisare neppure in questa sede tale affermazione, limitandosi a svolgere mere e comunque generiche censure di merito. In particolare, si dolgono che la Corte d’Appello avrebbe omesso di farsi carico dei rilievi tecnici del loro perito di parte, il cui contenuto, tuttavia, non hanno avuto (parimenti) cura di indicare. 7. Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. I ricorrenti reiterano la doglianza che la Corte d’Appello avrebbe travisato il contenuto della prova testimoniale dagli stesso formulata - che era finalizzata a provare la violazione da parte della banca della buona fede – omettendo di valutare le ingenti rimesse effettuate dalla debitrice dirette, su sollecitazione della Banca, al rimborso dell’esposizione chirografaria. 8. Il motivo è inammissibile per genericità. Come già evidenziato al punto 2, i ricorrenti non hanno minimamente indicato il contenuto dei capitoli di prova testimoniale non ammessi daigiudici di merito, così impedendo a questa Corte di valutare la portata delle loro censure. 9. Con il quinto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. in relazione al mancato esame delle contestazioni di natura tecnica di parte ricorrente. Deducono, in particolare, i ricorrenti che i giudici di merito, oltre ad omettere di rilevare che il Tan non era stato indicato in contratto e che la clausola di cui all’art. 2 del contratto si poneva in contrasto con il documento di sintesi (Allegato B), avrebbero sottovalutato il contenuto altamente tecnico delle contestazioni dagli stessi formulate, omettendo di esaminarne la rilevanza. 10. Il motivo è inammissibile. Anche questo motivo si caratterizza per genericità e difetto di autosufficienza, allegandosi la asserita indeterminatezza di una clausola contrattuale di cui non è stato minimamente riportato il contenuto e lamentandosi il presunto omesso esame di contestazioni formulate dal perito di parte dei ricorrenti, parimenti sconosciute. 11. Con il sesto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. inrelazione al mancato esame delle circostanze di fatto presupposte all’ammissione della CTU. Lamentano i ricorrenti che la richiesta consulenza tecnica d’ufficio avrebbe rappresentato l’unico mezzo di prova possibile per accertare le violazioni commesse dalla Banca e la sua mancata ammissione rappresenta una decisione direttamente conseguente all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Peraltro, i ricorrenti lamentano la totale assenza di una specifica motivazione sottesa al rigetto di tale richiesta istruttoria. 12. Il motivo è inammissibile. Va osservato che, come già affermato da questa Corte (vedi recentemente Cass. n. 326/2020), la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, limitatamente al rapporto processuale tra ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Rosica, da un lato, e la Banca, dall’altro. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio limitatamente al rapporto tra la Banca e [OSCURATO:PERSONA], a spese compensate. Con riferimento al rapporto tra gli altri ricorrenti e la Banca, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il v