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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08721/2026

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ra speciale allegata,congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rs.Gti .Ne. dall’Avv.11368/2017Sergio Piccarozzi, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni enotifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamentedomiciliata, presso lo studio del primo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 19.- ricorrente -1 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’Avvocaturadell’ente, le quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni e lecomunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati- controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte di appello di Firenze n. 511/2021,depositata in data 2/3/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE1.

La società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] in giudizio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Prato,richiedendo il pagamento di importi dovuti a fronte di alcune riserveiscritte nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, stipulatocon il Comune in data 23/7/2004, per l’esecuzione dei lavori direalizzazione del primo e del secondo lotto della seconda tangenzialedi Prato.In particolare, per quel che ancora qui rileva, con riferimento allariserva n. 10, si chiedeva il risarcimento dei danni subiti per mancataproduzione, imputabili alla stazione appaltante che non avevaconcesso la sospensione dei lavori, sebbene i lavori non potesseroproseguire per sua esclusiva responsabilità, in ragione della presenzadi una tubazione.2.

Il tribunale di Prato, con sentenza n. 1138/2015, depositata il29/10/2015 respingeva la riserva n. 10, che era stata articolata2 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026dall’impresa su tre periodi di tempo diversi, ma contigui, in quantotardiva per i primi due periodi e non fondata per il terzo periodo.Con riferimento proprio al terzo periodo, il CTU avevariconosciuto la legittimità della richiesta dell’impresa, ma il tribunaleaveva ritenuto che le opere fossero comunque realizzabili.La questione riguardava lo spostamento di un tubo di Publiacqua,che impediva l’esecuzione degli interventi, come riconosciuto anchedal tribunale.Tuttavia, per il giudice di prime cure dagli atti emergeva che ilComune si era diligentemente impegnato per risolvere laproblematica derivante dall’interferenza di un tubo dell’acquedotto,«il quale era di ostacolo all’esecuzione dei lavori del sottovia edell’asse F».La stessa appaltatrice aveva dichiarato che vi era stata unascarsa collaborazione di Publiacqua «perché in procinto di dismetterel’acquedotto, fatto poi avvenuto alla fine di ottobre 2007, quandoormai il rapporto contrattuale fra le parti si era sciolto».Peraltro, il Comune aveva sostenuto che la presenzadell’acquedotto sull’asse F non impedisse lo svolgimento di alcuneopere propedeutiche alla realizzazione del sottovia, «comeconfermato dai testi R. Rocchi e

V. Ruffini rispettivamente RUP e DLdell’appalto in oggetto e come documentato dagli ordini di servizioprodotto in giudizio ed emessi […] dalla D.L.».Era pacifico, poi, che l’appaltatrice avesse «abbandonato ilcantiere dal 30/4/2007».Il 18/10/2007 la stazione appaltante si scioglieva dal rapporto.3.

Proponeva appello principale la [OSCURATO:PERSONA], deducendo -quanto alla riserva n. 10 - l’erroneità della decisione nella parte incui il tribunale aveva dichiarato la decadenza della riserva n. 10 per3 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026i primi due periodi, dal 6/3/2006 al 3/10/2006 e dal 3/10/2006 al30/4/2007, per intempestiva quantificazione della riserva.L’appellante principale deduceva anche l’errata valutazione deifatti e dei dati istruttori emersi dalla CTU, nella parte in cui iltribunale aveva respinto la riserva n. 10 per il restante periodo dal30/4/2007 al 18/10/2007.Per l’appellante principale, il mutamento del progetto delsottoattraversamento dell’autostrada A11 avrebbe determinato ilfermo del cantiere ed avrebbe convinto l’appaltatrice a non accettarela terza perizia di variante, nella quale il Comune avrebbe volutoimporre la rinuncia alle riserve iscritte.4.

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 511/2021,pubblicata il 2/3/2021, rigettava l’appello principale dell’appaltatrice.Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale reputavatardiva l’iscrizione della riserva n. 10, dovendo l’appaltatriceformularla nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverla, successivoall’insorgenza o alla cessazione del fatto che aveva determinato ilpregiudizio, con esplicitazione e quantificazione della riserva nelregistro di contabilità entro il termine di 15 giorni, fissato dall’art.165, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999.Per la Corte di merito, dunque, l’appaltatrice avrebbe potutoprocedere ad una quantificazione, ancorché parziale e provvisoria,della riserva n. 10, per quanto concerne i periodi dal 6/3/2006 al30/4/2007, relativi ai danni da mancata produzione, già all’atto dellaprima iscrizione nel SAL n. 8 e poi nei successivi Sal numeri 9 e 10,per poi aggiornare la quantificazione del SAL successivo.Inoltre, quanto alla seconda censura, la Corte territorialeosservava che, in primo luogo, nella raccomandata n. 392 del29/5/2007, [OSCURATO:PERSONA], in risposta alla comunicazione del direttoredei lavori, successiva all’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato4 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026che «la realizzazione del sottopasso autostradale, fermo restandoche la variante da voi citata non è stata concordata con noi […] è atutt’oggi inattuabile a causa della mancanza del necessario nullaostaal via dei lavori e non perché fosse opera necessariamenteconsequenziale alla realizzazione del cavalcavia dell’asse F».Per tale ragione, poiché l’autorizzazione di [OSCURATO:SOCIETA] per l’Italiaera datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed era stata sottoscritta e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] anche daldirigente del servizio di urbanizzazione primaria, «la mancatarealizzazione del sottovia deve ritenersi imputabile alla Impresa, ovesi consideri, che la stessa stazione appaltante comunicava, a BS diaver perfezionato la convenzione con [OSCURATO:SOCIETA] e che nullaostasse a procedere sulla base di quanto previsto all’art. 8. 30 delcapitolato di appalto».Inoltre, lo stesso direttore dei lavori, sentito come teste, avevadichiarato «che il tubo provvisorio dell’acquedotto gestito daPubliacqua non fosse ostativo alla prosecuzione dei lavori, comeconfermato al teste, anche da detta società, che si era dichiaratadisponibile a presenziare sul cantiere con il Direttore tecnicodell’Impresa, per concordare le modalità di spostamento del predettotubo, così smentendo la tesi di BS secondo cui il completamento delcavalcavia sull’asse F, non fosse possibile per la presenza del tubodell’acquedotto, espresso nella predetta raccomandata A.R. del29/5/2007».Inoltre, lo stesso RUP, sentito quale testimone, aveva dichiaratoche «non vi fossero ostacoli tecnici per l’esecuzione delle operepropedeutiche alla realizzazione del sotto via autostradale».Pertanto, correttamente il primo giudice aveva ritenuto che lapresenza dell’acquedotto sull’asse F «non impedisse lo svolgimentodi alcune opere propedeutiche alla realizzazione del sottovia».5 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026La pretesa carenza progettuale non legittimava l’unilateralesospensione dei lavori da parte della BS.Era possibile per l’appaltatrice sospendere i lavori avvalendosidell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., ai sensidell’art. 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994, ma non erapossibile rifiutare la propria prestazione e sospendere l’esecuzionedei lavori «qualora le motivazioni che sorreggono il rifiuto sianocontrarie alla buona fede».Nella specie, ad avviso della Corte territoriale, non vi era stata«da parte della [OSCURATO:PERSONA] alcuna violazione dei principi dicorrettezza e buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto».Pure nell’assenza del nullaosta della società [OSCURATO:SOCIETA] perl’Italia, e malgrado l’impossibilità di realizzare il sottoviadell’autostrada A11, non vi erano difficoltà per l’esecuzione dell’asse5.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositando anchememoria scritta.6.

Ha resistito con controricorso il Comune di Prato.CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce «Exart. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazionedegli articoli 115-116-244-246 c.p.c. per avere utilizzato come provavalutazioni espresse nel corso della prova testimoniale da testimoniperaltro incapaci per avere un interesse personale, concreto eLa Corte d’appello ha confermato la decisione del tribunale, inordine alla non fondatezza della riserva n. 10, in relazione al 3ºperiodo, fattibilità di opere diverse dal sottoattraversamentostradale, «principalmente sulla base delle prove testimoniali del6 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento, chehanno riferito di non ritenere che il tubo di Publiacquarappresentasse un ostacolo alla prosecuzione dei lavori».La Corte d’appello ha ritenuto la possibilità di realizzare operediverse dalla costruzione del sottovia autostradale, come «ilcompletamento della attestata sotto via ARMCO sotto la“declassata”, del sotto via sull’asse F, delle opere di sostegno lungolo stesso, nonché della rotatoria di svincolo del lotto 2».Ciò, basandosi sulle deposizioni rese dal RUP e dal Direttore deilavori, per i quali i lavori potevano proseguire nonostante la presenzadel tubo di Publiacqua.Vi sarebbe violazione dell’art. 244 c.p.c., in quanto il testimonedeve limitarsi a riferire i fatti che ha direttamente percepito, senzache possono aver rilievo le sue valutazioni.Ciò in particolare su questioni di carattere strettamente tecnico,«che saranno, eventualmente riservati al consulente tecnico».Nella specie, dunque, era stato demandato al CTU di valutarel’esistenza di eventuali danni subiti dall’appaltatrice durante larealizzazione delle opere; ed il CTU aveva concluso che laresponsabilità per il rallentamento del cantiere era da attribuirsi alcommittente.Tra l’altro, i testi erano interessati alla sorte della causa, inquanto entrambi, sia il RUP che il Direttore dei lavori, «avrebberopotuto essere chiamati a rispondere per il ritardo nell’esecuzionedell’opera per la presenza delle interferenze e per le modificheprogettuali e quindi incapaci a rendere testimonianza ex art. 246c.p.c.».Ciò era stato «eccepito ritualmente al momento dell’assunzionedella prova e riproposto in appello».2.

Il motivo è inammissibile.7 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/20262.1.

Va premesso il principio per cui, in tema di procedimentocivile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e lavalutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità edella concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie,di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchéla scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento.

E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il"peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in baseal quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudiziologicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice(Cass., sez. 2, 8/8/2019, n, 21187; Cass., sez. 6-3, 4/7/2017, n.16467; Cass., sez.

L, 10/6/2014, n. 13054).2.2.

È vero anche che l’affermazione dell’esistenza di un nessocausale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un’attività digiudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fattoconcreto (Cass., sez. 3, 31/7/2012, n. 13693).2.3.

Tuttavia, si ritiene che il fatto che la prova testimonialedebba avere ad oggetto fatti e non valutazioni o giudizi - nel sensoche i testimoni possono essere chiamati a deporre su circostanzeobiettive, che cadono sotto la comune percezione sensoria, e non adesprimere apprezzamenti di natura tecnica o giuridica - non significache con tale prova non si possa manifestare anche il convincimentoche del fatto e delle sue modalita sia derivato alla persona chedepone per sua stessa percezione (Cass., sez. 3, 19/9/1980, n.5322; Cass., sez. 3, 10/2/2003, n. 1937).La regola per cui la prova testimoniale deve avere ad oggettofatti e non apprezzamenti o giudizi, deve essere intesa nel senso chetale prova non può tradursi in un’interpretazione del tutto soggettivao indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto: il che perònon significa che essa non possa esprimere anche il convincimento8 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per la suastessa percezione (Cass., sez. 3, 14/5/1977, n. 1951).Pertanto, le dichiarazioni testimoniali del RUP e del direttore deilavori, i quali hanno riferito che, nonostante la presenza del tubo diPubliacqua, era possibile la prosecuzione dei lavori, non costituisconovalutazioni eminentemente soggettive, ma risultano strettamentecollegate ai fatti accertati dagli stessi.3.

Quanto, poi, all’eccezione di incapacità dei testi a deporre, exart. 246 c.p.c., si rileva che il motivo risulta privo di autosufficienza,in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto la ricorrente si limitaad affermare che l’eccezione era stata ritualmente sollevata almomento dell’assunzione della prova ed era stata riproposta inappello, senza indicare, neppure per stralcio, il contenutodell’eccezione che sarebbe stata sollevata (nel controricorso si leggeche «l’eccezione di nullità della prova testimoniale assunta non èstata nemmeno rubricata come motivo di appello»).La ricorrente non ha neppure riportato il contenuto delprovvedimento del tribunale che ha deciso in ordine all’eccezione,rigettandola.Qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedottal'omessa motivazione del giudice d'appello sull'eccezione di nullitàdella prova testimoniale (nella specie, per incapacità ex art. 246c.p.c.), il ricorrente ha l'onere, anche in virtù dell'art. 366, comma1, n. 6, c.p.c., di indicare che detta eccezione è stata sollevatatempestivamente ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. subito dopol'assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede diprecisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 c.p.c. ,dovendo, in mancanza , ritenersi irrituale la relativa eccezione epertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere relativo (Cass.,sez. 2, 23/11/2016, n. 23896).9 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ancora più specificamente si è osservato che l'incapacità atestimoniare derivante dalla esistenza, in un soggetto, della qualitàdi parte, anche virtuale, e di testimone, deve essere eccepita dallaparte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di provao nella prima difesa successiva, altrimenti la nullità dell'assunzioneresta definitivamente sanata per acquiescenza.

Pertanto, deveritenersi inammissibile, in quanto concernente una questione per laprima volta dedotta in sede di legittimità, il motivo di ricorso percassazione con il quale ci si dolga che non sia stata ritenutal'incapacità testimoniale di un teste, allorché la sentenza impugnatanon tratti di tale questione e il ricorrente non deduca di averetempestivamente eccepito la nullità della deposizione (indicando,nell'osservanza del principio di autosufficienza del ricorso percassazione, in quale verbale d'udienza o atto abbia sollevato laquestione), e di averla riproposta con l'atto d'appello (Cass., sez. 1,19/3/2004, n. 5550).Tale eccezione deve essere ribadita in sede di precisazione delleconclusioni e deve essere reiterata nel giudizio di appello (Cass.,10/4/2019, n. 10120; Cass., sez. l, 19/8/2014, n. 18036, Cass.,Sez.U., 23/972013, n. 21670; Cass., sez. 3, 29/3/2005, n. 6555).3.1.

Inoltre, l’interesse a partecipare al giudizio, che comportal’incapacità del teste ex art. 346 c.p.c., è quello di cui all’art. 100c.p.c., in combinato disposto con l’art. 105 c.p.c., cioè tale darendere ammissibile un eventuale intervento del terzo nel giudizio incorso in qualunque veste (Cass., n. 167 del 2018; Cass. n. 9353 del2012).Si esclude che siano incapaci a deporre i terzi che abbiano nellacausa un interesse di mero fatto a che la controversia sia decisa inun certo modo, o un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverseda quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo10 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia delcontendere non determini già concretamente un titolo dilegittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. n., 9353 del2012).L’interesse del terzo, che ne inficia la possibilità di deporre, deveessere personale, concreto ed attuale (Cass. n. 21418 del 2015), etale da legittimare la sua partecipazione al giudizio con l’interventoprincipale, adesivo autonomo o adesivo dipendente o per chiamatain causa per ordine del giudice o su iniziativa delle parti (Cass., n.8239 del 2012; Cass. n. 1101 del 2006).Inoltre, il relativo giudizio sulla sussistenza o meno dellaincapacità a testimoniare e rimesso - così come quello inerenteall’attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni - al giudicedel merito, che è insindacabile in sede di legittimità se congruamentemotivato (Cass., sez. 3, 20/1/2006, n. 1101; Cass. sez. 3,19/1/2007, n. 1188).3.2.

Nella specie, né il responsabile del procedimento, che, intesi, potrebbe essere citato in giudizio dalla stazione appaltante pernon avere disposto la sospensione dei lavori ex art. 133, commi 1 e7, del d.P.R. n. 554 del 1999, né il direttore dei lavori, anche qualeprogettista dell’intervento, possono intervenire nel giudizio in corsoo comunque essere chiamati in causa per ordine del giudice o suiniziativa delle parti, trattandosi di controversia attinente a riserveiscritte dall’appaltatrice per asseriti danni subiti, nei confronti dellastazione appaltante.Il Tribunale, nel pronunciare sull’eccezione di incapacità delteste, ha infatti correttamente affermato (per come riportato nelcontroricorso) che «la posizione del testimone non fossericonducibile alla ipotesi di incapacità di cui all’art. 246 c.p.c. ma11 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026semmai rifluisse sulla valutazione di attendibilità da parte delGiudice».4.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degliarticoli 31 D.M. [145]/2000; 26 legge 109/94; 1206 c.c.; 1460 c.c.;134 d.P.R. 554/1999, per avere accertato l’inadempimentodell’appaltatore alla propria obbligazione di completare le operaseppure in presenza di un ostacolo che ne impediva la esecuzione ein mancanza di una perizia di variante approvata a fronte delleintervenute sostanziali modifiche del progetto».La Corte d’appello ha escluso l’illegittimità del comportamentodell’appaltatore che avrebbe rallentato l’attività di cantiere e laprogressione dei lavori, in violazione dell’art. 31 del D.M. n. 145 del2000, che impone che l’impresa sia sempre tenuta ad uniformarsialle disposizioni della direzione lavori.Per la Corte territoriale l’impresa avrebbe dovuto portare avantile opere con la diligenza tecnica, osservando nell’esecuzione leregole dell’arte, pur in presenza di carenze progettuali.Ove, poi, non fosse stato possibile per circostanze tecniche e distato dei luoghi, da attribuire a mancanze della stazione appaltante,la società avrebbe potuto opporre ex art. 26, comma 1, della leggen. 109 del 1994, l’eccezione di inadempimento e sospendere i lavori.Non era dunque legittima l’unilaterale sospensione dei lavori daparte dell’appaltatrice BS.La prestazione dovuta dall’appaltatore ricomprenderebbe anchela segnalazione di eventuali carenze ed errori, implicando anche ilcontrollo della correzione di eventuali errori progettuali.Per la Corte di merito, poi, la possibilità di eccepirel’inadempimento ex art. 1460 c.c., esclude però la possibilità dirifiutare la propria prestazione e sospendere l’esecuzione dei lavori,12 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026qualora le motivazioni poste a base del rifiuto siano contrarie allabuona fede.Ad avviso della Corte di merito, non vi sarebbe stata alcunaviolazione dei principi di correttezza e buona fede oggettivanell’esecuzione del contratto da parte della stazione appaltante, chesi sarebbe mostrata coerente con l’art. 1206 c.c., che sanciscel’obbligo del creditore di compiere quanto è necessario affinché ildebitore possa adempiere l’obbligazione.Anche in assenza del nullaosta della società [OSCURATO:SOCIETA] perl’Italia e, quindi, non essendovi la possibilità di realizzare il sottoviadell’autostrada, non vi erano difficoltà per l’esecuzione dell’asse F,trattandosi di opera realizzabile a prescindere dal sottopasso.Per la società ricorrente, però, l’interferenza del tubo Publiacqua,in assenza del nullaosta di autostrade per l’Italia, con le relativeprescrizioni al progetto, era ostative all’esecuzione del sottoviasull’asse F e della rotatoria di svincolo del lotto 2.Pertanto, ad avviso della ricorrente, «anche ammesso e nonconcesso che il sottovia sull’asse F. e la rotatoria di svincolo fosserorealizzabili non costituendo l’acquedotto un ostacolo» restava però ilfatto che per la costruzione del sottoattraversamento A11, perl’ottemperanza alle diverse richieste tecniche di autostrade, era statarichiesta la predisposizione di una terza perizia di variante.Tale perizia era stata sottoposta all’approvazione dell’appaltatricein data [OSCURATO:DATA_NASCITA].L’appaltatrice non poteva eseguire modifiche al progettoapprovato, senza che gli venissero ordinate dal direttore dei lavori e,nel caso fosse necessaria una perizia di variante, anche conl’approvazione dell’amministrazione.L’errore in cui sarebbe incorso il giudice d’appello sarebbe quellodi «saldare in un unico blocco come eseguibili sia i lavori minori13 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026diversi dal sottopasso che i lavori del sottopasso stesso,erroneamente ritenendo che la direzione dei lavori avesse ordinatoall’impresa di eseguire gli uni e gli altri».In realtà, per la ricorrente, la direzione lavori non aveva emessoordini di servizio per eseguire i lavori dell’asse F. e dellacirconvallazione lotto 2, ritenendoli eseguibili anche con la presenzadel tubo dell’acquedotto.Per tale ragione, la società appaltatrice, non potendo eseguire néi lavori minori, né, a maggior ragione, il sottopasso A11, si eranecessariamente fermata.Ciò era derivato dall’impossibilità a proseguire i lavori e non comerifiuto a proseguirli.Non vi erano, dunque, neppure gli ordini di servizio a cuiottemperare.Del resto, dal cronoprogramma consegnato, emergeva che larealizzazione dell’intero sottovia era stimata in 124 giorni, mentre leopere minori, relative allo scatolare asse F e relativa rotatoriaavrebbero comportato 16 giorni.Anche se fossero stati realizzati i lavori minori, comunque il RUP,a decorrere dalla 16/5/2007, avrebbe dovuto sospendere lavori.Vi sarebbe stata violazione evidente dell’art. 1206 c.c. da partedella stazione appaltante, sia per il dovere di rimuovere l’interferenzadi Publiacqua, sia per il ritardo nell’aggiornamento del progetto.Proprio per tale ragione CTU aveva concluso che la terza partedella riserva dalla 30/4/2007 a 18/10/2007 era da accogliere.5.

Il motivo è inammissibile.5.1.

Benché la ricorrente deduca un errore di diritto, per laviolazione o falsa applicazione di legge, in realtà, dal corpo delmotivo, emerge la richiesta di una nuova valutazione degli elementi14 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d’appello, nonconsentita in questa sede.5.2.

Inoltre, si è in presenza di una doppia decisione conforme dimerito che, ex art. 348-ter c.p.c., esclude la possibilità diun’impugnazione in cassazione per vizio di motivazione.Ed infatti sia il tribunale che la Corte d’appello hanno ritenutoillegittima la sospensione unilaterale dei lavori da partedell’appaltatrice, con sostanziale abbandono del cantiere.Entrambi i giudici di merito hanno affermato che, nonostante lapresenza della tubazione di Publiacqua, era comunque possibileproseguire lavori, quanto meno per realizzare l’asse F e la rotatoriadi svincolo.Alla ricostruzione fattuale fornita dalla corte d’appello, come dalgiudice di primo grado, la ricorrente obietta la mancataconsiderazione di tre elementi fattuali: l’esistenza di un tubo diPubliacqua; l’assenza di un nullaosta della società autostrade percostruire il sottoattraversamento autostradale; la mancatasottoscrizione di una terza perizia di variante.La Corte d’appello ha ritenuto che tali elementi non fossero diostacolo alla prosecuzione dei lavori da parte dell’appaltatrice,mentre la ricorrente si limita a dedurre una ipotesi alternativa divalutazione.6.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come dadispositivo.

P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore delcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in15 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026complessivi euro 6.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 17 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli16 RG n. 25230/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra speciale allegata,congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rs.Gti .Ne. dall’Avv.11368/2017Sergio Piccarozzi, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni enotifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamentedomiciliata, presso lo studio del primo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 19.- ricorrente -1 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’Avvocaturadell’ente, le quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni e lecomunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati- controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte di appello di Firenze n. 511/2021,depositata in data 2/3/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE1. La società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] in giudizio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Prato,richiedendo il pagamento di importi dovuti a fronte di alcune riserveiscritte nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, stipulatocon il Comune in data 23/7/2004, per l’esecuzione dei lavori direalizzazione del primo e del secondo lotto della seconda tangenzialedi Prato.In particolare, per quel che ancora qui rileva, con riferimento allariserva n. 10, si chiedeva il risarcimento dei danni subiti per mancataproduzione, imputabili alla stazione appaltante che non avevaconcesso la sospensione dei lavori, sebbene i lavori non potesseroproseguire per sua esclusiva responsabilità, in ragione della presenzadi una tubazione.2. Il tribunale di Prato, con sentenza n. 1138/2015, depositata il29/10/2015 respingeva la riserva n. 10, che era stata articolata2 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026dall’impresa su tre periodi di tempo diversi, ma contigui, in quantotardiva per i primi due periodi e non fondata per il terzo periodo.Con riferimento proprio al terzo periodo, il CTU avevariconosciuto la legittimità della richiesta dell’impresa, ma il tribunaleaveva ritenuto che le opere fossero comunque realizzabili.La questione riguardava lo spostamento di un tubo di Publiacqua,che impediva l’esecuzione degli interventi, come riconosciuto anchedal tribunale.Tuttavia, per il giudice di prime cure dagli atti emergeva che ilComune si era diligentemente impegnato per risolvere laproblematica derivante dall’interferenza di un tubo dell’acquedotto,«il quale era di ostacolo all’esecuzione dei lavori del sottovia edell’asse F».La stessa appaltatrice aveva dichiarato che vi era stata unascarsa collaborazione di Publiacqua «perché in procinto di dismetterel’acquedotto, fatto poi avvenuto alla fine di ottobre 2007, quandoormai il rapporto contrattuale fra le parti si era sciolto».Peraltro, il Comune aveva sostenuto che la presenzadell’acquedotto sull’asse F non impedisse lo svolgimento di alcuneopere propedeutiche alla realizzazione del sottovia, «comeconfermato dai testi R. Rocchi e V. Ruffini rispettivamente RUP e DLdell’appalto in oggetto e come documentato dagli ordini di servizioprodotto in giudizio ed emessi […] dalla D.L.».Era pacifico, poi, che l’appaltatrice avesse «abbandonato ilcantiere dal 30/4/2007».Il 18/10/2007 la stazione appaltante si scioglieva dal rapporto.3. Proponeva appello principale la [OSCURATO:PERSONA], deducendo -quanto alla riserva n. 10 - l’erroneità della decisione nella parte incui il tribunale aveva dichiarato la decadenza della riserva n. 10 per3 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026i primi due periodi, dal 6/3/2006 al 3/10/2006 e dal 3/10/2006 al30/4/2007, per intempestiva quantificazione della riserva.L’appellante principale deduceva anche l’errata valutazione deifatti e dei dati istruttori emersi dalla CTU, nella parte in cui iltribunale aveva respinto la riserva n. 10 per il restante periodo dal30/4/2007 al 18/10/2007.Per l’appellante principale, il mutamento del progetto delsottoattraversamento dell’autostrada A11 avrebbe determinato ilfermo del cantiere ed avrebbe convinto l’appaltatrice a non accettarela terza perizia di variante, nella quale il Comune avrebbe volutoimporre la rinuncia alle riserve iscritte.4. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 511/2021,pubblicata il 2/3/2021, rigettava l’appello principale dell’appaltatrice.Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale reputavatardiva l’iscrizione della riserva n. 10, dovendo l’appaltatriceformularla nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverla, successivoall’insorgenza o alla cessazione del fatto che aveva determinato ilpregiudizio, con esplicitazione e quantificazione della riserva nelregistro di contabilità entro il termine di 15 giorni, fissato dall’art.165, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999.Per la Corte di merito, dunque, l’appaltatrice avrebbe potutoprocedere ad una quantificazione, ancorché parziale e provvisoria,della riserva n. 10, per quanto concerne i periodi dal 6/3/2006 al30/4/2007, relativi ai danni da mancata produzione, già all’atto dellaprima iscrizione nel SAL n. 8 e poi nei successivi Sal numeri 9 e 10,per poi aggiornare la quantificazione del SAL successivo.Inoltre, quanto alla seconda censura, la Corte territorialeosservava che, in primo luogo, nella raccomandata n. 392 del29/5/2007, [OSCURATO:PERSONA], in risposta alla comunicazione del direttoredei lavori, successiva all’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato4 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026che «la realizzazione del sottopasso autostradale, fermo restandoche la variante da voi citata non è stata concordata con noi […] è atutt’oggi inattuabile a causa della mancanza del necessario nullaostaal via dei lavori e non perché fosse opera necessariamenteconsequenziale alla realizzazione del cavalcavia dell’asse F».Per tale ragione, poiché l’autorizzazione di [OSCURATO:SOCIETA] per l’Italiaera datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed era stata sottoscritta e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] anche daldirigente del servizio di urbanizzazione primaria, «la mancatarealizzazione del sottovia deve ritenersi imputabile alla Impresa, ovesi consideri, che la stessa stazione appaltante comunicava, a BS diaver perfezionato la convenzione con [OSCURATO:SOCIETA] e che nullaostasse a procedere sulla base di quanto previsto all’art. 8. 30 delcapitolato di appalto».Inoltre, lo stesso direttore dei lavori, sentito come teste, avevadichiarato «che il tubo provvisorio dell’acquedotto gestito daPubliacqua non fosse ostativo alla prosecuzione dei lavori, comeconfermato al teste, anche da detta società, che si era dichiaratadisponibile a presenziare sul cantiere con il Direttore tecnicodell’Impresa, per concordare le modalità di spostamento del predettotubo, così smentendo la tesi di BS secondo cui il completamento delcavalcavia sull’asse F, non fosse possibile per la presenza del tubodell’acquedotto, espresso nella predetta raccomandata A.R. del29/5/2007».Inoltre, lo stesso RUP, sentito quale testimone, aveva dichiaratoche «non vi fossero ostacoli tecnici per l’esecuzione delle operepropedeutiche alla realizzazione del sotto via autostradale».Pertanto, correttamente il primo giudice aveva ritenuto che lapresenza dell’acquedotto sull’asse F «non impedisse lo svolgimentodi alcune opere propedeutiche alla realizzazione del sottovia».5 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026La pretesa carenza progettuale non legittimava l’unilateralesospensione dei lavori da parte della BS.Era possibile per l’appaltatrice sospendere i lavori avvalendosidell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., ai sensidell’art. 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994, ma non erapossibile rifiutare la propria prestazione e sospendere l’esecuzionedei lavori «qualora le motivazioni che sorreggono il rifiuto sianocontrarie alla buona fede».Nella specie, ad avviso della Corte territoriale, non vi era stata«da parte della [OSCURATO:PERSONA] alcuna violazione dei principi dicorrettezza e buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto».Pure nell’assenza del nullaosta della società [OSCURATO:SOCIETA] perl’Italia, e malgrado l’impossibilità di realizzare il sottoviadell’autostrada A11, non vi erano difficoltà per l’esecuzione dell’asse5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., depositando anchememoria scritta.6. Ha resistito con controricorso il Comune di Prato.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce «Exart. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazionedegli articoli 115-116-244-246 c.p.c. per avere utilizzato come provavalutazioni espresse nel corso della prova testimoniale da testimoniperaltro incapaci per avere un interesse personale, concreto eLa Corte d’appello ha confermato la decisione del tribunale, inordine alla non fondatezza della riserva n. 10, in relazione al 3ºperiodo, fattibilità di opere diverse dal sottoattraversamentostradale, «principalmente sulla base delle prove testimoniali del6 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento, chehanno riferito di non ritenere che il tubo di Publiacquarappresentasse un ostacolo alla prosecuzione dei lavori».La Corte d’appello ha ritenuto la possibilità di realizzare operediverse dalla costruzione del sottovia autostradale, come «ilcompletamento della attestata sotto via ARMCO sotto la“declassata”, del sotto via sull’asse F, delle opere di sostegno lungolo stesso, nonché della rotatoria di svincolo del lotto 2».Ciò, basandosi sulle deposizioni rese dal RUP e dal Direttore deilavori, per i quali i lavori potevano proseguire nonostante la presenzadel tubo di Publiacqua.Vi sarebbe violazione dell’art. 244 c.p.c., in quanto il testimonedeve limitarsi a riferire i fatti che ha direttamente percepito, senzache possono aver rilievo le sue valutazioni.Ciò in particolare su questioni di carattere strettamente tecnico,«che saranno, eventualmente riservati al consulente tecnico».Nella specie, dunque, era stato demandato al CTU di valutarel’esistenza di eventuali danni subiti dall’appaltatrice durante larealizzazione delle opere; ed il CTU aveva concluso che laresponsabilità per il rallentamento del cantiere era da attribuirsi alcommittente.Tra l’altro, i testi erano interessati alla sorte della causa, inquanto entrambi, sia il RUP che il Direttore dei lavori, «avrebberopotuto essere chiamati a rispondere per il ritardo nell’esecuzionedell’opera per la presenza delle interferenze e per le modificheprogettuali e quindi incapaci a rendere testimonianza ex art. 246c.p.c.».Ciò era stato «eccepito ritualmente al momento dell’assunzionedella prova e riproposto in appello».2. Il motivo è inammissibile.7 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/20262.1. Va premesso il principio per cui, in tema di procedimentocivile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e lavalutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità edella concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie,di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchéla scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il"peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in baseal quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudiziologicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice(Cass., sez. 2, 8/8/2019, n, 21187; Cass., sez. 6-3, 4/7/2017, n.16467; Cass., sez. L, 10/6/2014, n. 13054).2.2. È vero anche che l’affermazione dell’esistenza di un nessocausale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un’attività digiudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fattoconcreto (Cass., sez. 3, 31/7/2012, n. 13693).2.3. Tuttavia, si ritiene che il fatto che la prova testimonialedebba avere ad oggetto fatti e non valutazioni o giudizi - nel sensoche i testimoni possono essere chiamati a deporre su circostanzeobiettive, che cadono sotto la comune percezione sensoria, e non adesprimere apprezzamenti di natura tecnica o giuridica - non significache con tale prova non si possa manifestare anche il convincimentoche del fatto e delle sue modalita sia derivato alla persona chedepone per sua stessa percezione (Cass., sez. 3, 19/9/1980, n.5322; Cass., sez. 3, 10/2/2003, n. 1937).La regola per cui la prova testimoniale deve avere ad oggettofatti e non apprezzamenti o giudizi, deve essere intesa nel senso chetale prova non può tradursi in un’interpretazione del tutto soggettivao indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto: il che perònon significa che essa non possa esprimere anche il convincimento8 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per la suastessa percezione (Cass., sez. 3, 14/5/1977, n. 1951).Pertanto, le dichiarazioni testimoniali del RUP e del direttore deilavori, i quali hanno riferito che, nonostante la presenza del tubo diPubliacqua, era possibile la prosecuzione dei lavori, non costituisconovalutazioni eminentemente soggettive, ma risultano strettamentecollegate ai fatti accertati dagli stessi.3. Quanto, poi, all’eccezione di incapacità dei testi a deporre, exart. 246 c.p.c., si rileva che il motivo risulta privo di autosufficienza,in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto la ricorrente si limitaad affermare che l’eccezione era stata ritualmente sollevata almomento dell’assunzione della prova ed era stata riproposta inappello, senza indicare, neppure per stralcio, il contenutodell’eccezione che sarebbe stata sollevata (nel controricorso si leggeche «l’eccezione di nullità della prova testimoniale assunta non èstata nemmeno rubricata come motivo di appello»).La ricorrente non ha neppure riportato il contenuto delprovvedimento del tribunale che ha deciso in ordine all’eccezione,rigettandola.Qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedottal'omessa motivazione del giudice d'appello sull'eccezione di nullitàdella prova testimoniale (nella specie, per incapacità ex art. 246c.p.c.), il ricorrente ha l'onere, anche in virtù dell'art. 366, comma1, n. 6, c.p.c., di indicare che detta eccezione è stata sollevatatempestivamente ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. subito dopol'assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede diprecisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 c.p.c. ,dovendo, in mancanza , ritenersi irrituale la relativa eccezione epertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere relativo (Cass.,sez. 2, 23/11/2016, n. 23896).9 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ancora più specificamente si è osservato che l'incapacità atestimoniare derivante dalla esistenza, in un soggetto, della qualitàdi parte, anche virtuale, e di testimone, deve essere eccepita dallaparte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di provao nella prima difesa successiva, altrimenti la nullità dell'assunzioneresta definitivamente sanata per acquiescenza. Pertanto, deveritenersi inammissibile, in quanto concernente una questione per laprima volta dedotta in sede di legittimità, il motivo di ricorso percassazione con il quale ci si dolga che non sia stata ritenutal'incapacità testimoniale di un teste, allorché la sentenza impugnatanon tratti di tale questione e il ricorrente non deduca di averetempestivamente eccepito la nullità della deposizione (indicando,nell'osservanza del principio di autosufficienza del ricorso percassazione, in quale verbale d'udienza o atto abbia sollevato laquestione), e di averla riproposta con l'atto d'appello (Cass., sez. 1,19/3/2004, n. 5550).Tale eccezione deve essere ribadita in sede di precisazione delleconclusioni e deve essere reiterata nel giudizio di appello (Cass.,10/4/2019, n. 10120; Cass., sez. l, 19/8/2014, n. 18036, Cass.,Sez.U., 23/972013, n. 21670; Cass., sez. 3, 29/3/2005, n. 6555).3.1. Inoltre, l’interesse a partecipare al giudizio, che comportal’incapacità del teste ex art. 346 c.p.c., è quello di cui all’art. 100c.p.c., in combinato disposto con l’art. 105 c.p.c., cioè tale darendere ammissibile un eventuale intervento del terzo nel giudizio incorso in qualunque veste (Cass., n. 167 del 2018; Cass. n. 9353 del2012).Si esclude che siano incapaci a deporre i terzi che abbiano nellacausa un interesse di mero fatto a che la controversia sia decisa inun certo modo, o un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverseda quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo10 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia delcontendere non determini già concretamente un titolo dilegittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. n., 9353 del2012).L’interesse del terzo, che ne inficia la possibilità di deporre, deveessere personale, concreto ed attuale (Cass. n. 21418 del 2015), etale da legittimare la sua partecipazione al giudizio con l’interventoprincipale, adesivo autonomo o adesivo dipendente o per chiamatain causa per ordine del giudice o su iniziativa delle parti (Cass., n.8239 del 2012; Cass. n. 1101 del 2006).Inoltre, il relativo giudizio sulla sussistenza o meno dellaincapacità a testimoniare e rimesso - così come quello inerenteall’attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni - al giudicedel merito, che è insindacabile in sede di legittimità se congruamentemotivato (Cass., sez. 3, 20/1/2006, n. 1101; Cass. sez. 3,19/1/2007, n. 1188).3.2. Nella specie, né il responsabile del procedimento, che, intesi, potrebbe essere citato in giudizio dalla stazione appaltante pernon avere disposto la sospensione dei lavori ex art. 133, commi 1 e7, del d.P.R. n. 554 del 1999, né il direttore dei lavori, anche qualeprogettista dell’intervento, possono intervenire nel giudizio in corsoo comunque essere chiamati in causa per ordine del giudice o suiniziativa delle parti, trattandosi di controversia attinente a riserveiscritte dall’appaltatrice per asseriti danni subiti, nei confronti dellastazione appaltante.Il Tribunale, nel pronunciare sull’eccezione di incapacità delteste, ha infatti correttamente affermato (per come riportato nelcontroricorso) che «la posizione del testimone non fossericonducibile alla ipotesi di incapacità di cui all’art. 246 c.p.c. ma11 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026semmai rifluisse sulla valutazione di attendibilità da parte delGiudice».4. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degliarticoli 31 D.M. [145]/2000; 26 legge 109/94; 1206 c.c.; 1460 c.c.;134 d.P.R. 554/1999, per avere accertato l’inadempimentodell’appaltatore alla propria obbligazione di completare le operaseppure in presenza di un ostacolo che ne impediva la esecuzione ein mancanza di una perizia di variante approvata a fronte delleintervenute sostanziali modifiche del progetto».La Corte d’appello ha escluso l’illegittimità del comportamentodell’appaltatore che avrebbe rallentato l’attività di cantiere e laprogressione dei lavori, in violazione dell’art. 31 del D.M. n. 145 del2000, che impone che l’impresa sia sempre tenuta ad uniformarsialle disposizioni della direzione lavori.Per la Corte territoriale l’impresa avrebbe dovuto portare avantile opere con la diligenza tecnica, osservando nell’esecuzione leregole dell’arte, pur in presenza di carenze progettuali.Ove, poi, non fosse stato possibile per circostanze tecniche e distato dei luoghi, da attribuire a mancanze della stazione appaltante,la società avrebbe potuto opporre ex art. 26, comma 1, della leggen. 109 del 1994, l’eccezione di inadempimento e sospendere i lavori.Non era dunque legittima l’unilaterale sospensione dei lavori daparte dell’appaltatrice BS.La prestazione dovuta dall’appaltatore ricomprenderebbe anchela segnalazione di eventuali carenze ed errori, implicando anche ilcontrollo della correzione di eventuali errori progettuali.Per la Corte di merito, poi, la possibilità di eccepirel’inadempimento ex art. 1460 c.c., esclude però la possibilità dirifiutare la propria prestazione e sospendere l’esecuzione dei lavori,12 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026qualora le motivazioni poste a base del rifiuto siano contrarie allabuona fede.Ad avviso della Corte di merito, non vi sarebbe stata alcunaviolazione dei principi di correttezza e buona fede oggettivanell’esecuzione del contratto da parte della stazione appaltante, chesi sarebbe mostrata coerente con l’art. 1206 c.c., che sanciscel’obbligo del creditore di compiere quanto è necessario affinché ildebitore possa adempiere l’obbligazione.Anche in assenza del nullaosta della società [OSCURATO:SOCIETA] perl’Italia e, quindi, non essendovi la possibilità di realizzare il sottoviadell’autostrada, non vi erano difficoltà per l’esecuzione dell’asse F,trattandosi di opera realizzabile a prescindere dal sottopasso.Per la società ricorrente, però, l’interferenza del tubo Publiacqua,in assenza del nullaosta di autostrade per l’Italia, con le relativeprescrizioni al progetto, era ostative all’esecuzione del sottoviasull’asse F e della rotatoria di svincolo del lotto 2.Pertanto, ad avviso della ricorrente, «anche ammesso e nonconcesso che il sottovia sull’asse F. e la rotatoria di svincolo fosserorealizzabili non costituendo l’acquedotto un ostacolo» restava però ilfatto che per la costruzione del sottoattraversamento A11, perl’ottemperanza alle diverse richieste tecniche di autostrade, era statarichiesta la predisposizione di una terza perizia di variante.Tale perizia era stata sottoposta all’approvazione dell’appaltatricein data [OSCURATO:DATA_NASCITA].L’appaltatrice non poteva eseguire modifiche al progettoapprovato, senza che gli venissero ordinate dal direttore dei lavori e,nel caso fosse necessaria una perizia di variante, anche conl’approvazione dell’amministrazione.L’errore in cui sarebbe incorso il giudice d’appello sarebbe quellodi «saldare in un unico blocco come eseguibili sia i lavori minori13 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026diversi dal sottopasso che i lavori del sottopasso stesso,erroneamente ritenendo che la direzione dei lavori avesse ordinatoall’impresa di eseguire gli uni e gli altri».In realtà, per la ricorrente, la direzione lavori non aveva emessoordini di servizio per eseguire i lavori dell’asse F. e dellacirconvallazione lotto 2, ritenendoli eseguibili anche con la presenzadel tubo dell’acquedotto.Per tale ragione, la società appaltatrice, non potendo eseguire néi lavori minori, né, a maggior ragione, il sottopasso A11, si eranecessariamente fermata.Ciò era derivato dall’impossibilità a proseguire i lavori e non comerifiuto a proseguirli.Non vi erano, dunque, neppure gli ordini di servizio a cuiottemperare.Del resto, dal cronoprogramma consegnato, emergeva che larealizzazione dell’intero sottovia era stimata in 124 giorni, mentre leopere minori, relative allo scatolare asse F e relativa rotatoriaavrebbero comportato 16 giorni.Anche se fossero stati realizzati i lavori minori, comunque il RUP,a decorrere dalla 16/5/2007, avrebbe dovuto sospendere lavori.Vi sarebbe stata violazione evidente dell’art. 1206 c.c. da partedella stazione appaltante, sia per il dovere di rimuovere l’interferenzadi Publiacqua, sia per il ritardo nell’aggiornamento del progetto.Proprio per tale ragione CTU aveva concluso che la terza partedella riserva dalla 30/4/2007 a 18/10/2007 era da accogliere.5. Il motivo è inammissibile.5.1. Benché la ricorrente deduca un errore di diritto, per laviolazione o falsa applicazione di legge, in realtà, dal corpo delmotivo, emerge la richiesta di una nuova valutazione degli elementi14 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d’appello, nonconsentita in questa sede.5.2. Inoltre, si è in presenza di una doppia decisione conforme dimerito che, ex art. 348-ter c.p.c., esclude la possibilità diun’impugnazione in cassazione per vizio di motivazione.Ed infatti sia il tribunale che la Corte d’appello hanno ritenutoillegittima la sospensione unilaterale dei lavori da partedell’appaltatrice, con sostanziale abbandono del cantiere.Entrambi i giudici di merito hanno affermato che, nonostante lapresenza della tubazione di Publiacqua, era comunque possibileproseguire lavori, quanto meno per realizzare l’asse F e la rotatoriadi svincolo.Alla ricostruzione fattuale fornita dalla corte d’appello, come dalgiudice di primo grado, la ricorrente obietta la mancataconsiderazione di tre elementi fattuali: l’esistenza di un tubo diPubliacqua; l’assenza di un nullaosta della società autostrade percostruire il sottoattraversamento autostradale; la mancatasottoscrizione di una terza perizia di variante.La Corte d’appello ha ritenuto che tali elementi non fossero diostacolo alla prosecuzione dei lavori da parte dell’appaltatrice,mentre la ricorrente si limita a dedurre una ipotesi alternativa divalutazione.6. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore delcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in15 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25230/2021Numero sezionale 4493/2025Numero di raccolta generale 8721/2026Data pubblicazione 08/04/2026complessivi euro 6.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 17 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli16 RG n. 25230/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 08721/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris