CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. jalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo di ricorso e il rigetto nel resto; le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento, nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nel corpo della memoria presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha condiviso quanto rassegnato dal Procuratore Generale con riferimento al terzo motivo di ricorso, ne ha contestato nel resto le deduzioni ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 marzo 2022 la Corte di appello di Firenze - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in parziale riforma della pronuncia resa in data 19 febbraio 2019, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Livorno, ha ridotto a due anni la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate agli imputati, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità - quali amministratori della G.E.T. [OSCURATO:PERSONA] - per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso la sentenza di secondo grado i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, connrna 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. e la nullità delle ordinanze emessa al G.u.p. a mente della medesima norma, con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni così assunte «per evidente vizio motivazionale». La difesa ha censurato la sentenza impugnata per avere - sulla scorta di una motivazione non condivisibile ed a ben vedere omessa - rigettato l'appello nella parte in cui aveva denunciato l'illegittimità delle ordinanze in discorso poiché rese dal primo Giudice in due distinte udienze (e la seconda a fronte di quanto emerso a seguito della prima ordinanza), peraltro all'esito della discussione delle parti (e non allorché è stato chiesto il rito abbreviato) quando si era spogliato del potere di cui all'art. 441, comma 5, cit., nonché in ragione della tipologia delle prove disposte (in mancanza delle quali verrebbe meno tutto l'impianto accusatorio), ossia travalicando i limiti dell'esercizio dei suoi poteri di integrazione istruttoria (tenuto conto del ruolo di terzietà del giudice previsto dall'art. 111 Cost. e della caratterizzazione del giudizio abbreviato come «una sorta di contratto sul rito» in una fase in cui il pubblico ministero ha ritenuto il materiale probatorio idoneo a sostenere l'accusa in giudizio), peraltro per il tramite di una motivazione erronea (quanto alla prima ordinanza, che ha fatto riferimento alla «comprensione dell'accusa») e apparente perché affidata a clausole di stile (quanto alla seconda, che ha fatto riferimento alla necessità di sciogliere la riserva sul merito), a cagione di un vizio di motivazione. 2.1.2. Con il secondo motivo è stato assunto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) con riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente, in quanto - pur a fronte dell'integrazione istruttoria - il materiale probatorio sarebbe rimasto lacunoso e la motivazione della sentenza impugnata, in maniera illogica e contraddittoria, avrebbe compiuto una cesura valutativa nella valutazione delle testimonianze delle sorelle [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso Giudice di appello definite ondivaghe e reticenti, riconoscendo rilevanza solo a guanto dichiarato in sede di esame e non anche in controesame (senza argomentare con il necessario rigore alla luce del dettonegativo apprezzamento); ancora, la Corte2 /-\( distrettuale avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese dalle [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini difensive (in altro procedimento) che avrebbero dovuto ritenersi prive della capacità dimostrativa ad esse attribuito, dato che il G.u.p. aveva disposto l'escussione delle medesime dichiaranti; e non avrebbe argomentato sulle analitiche censure sollevate con riferimento all'apporto conoscitivo offerto dalle dichiarazioni del commercialista Riposati (parimenti attribuendo rilievo solo a quanto da lui esposto in sede di esame e non anche in controesame) e non considerando in maniera illogica quanto da lui riportato (in ordine al momento in cui i Bonaldi sarebbero stati amministratori di atto della fallita e alla consegna della contabilità a un soggetto non identificato al momento del cambio della govemance della società), con una motivazione illogica che ha fatto riferimento (per un ruolo gestorio di fatto) al difetto di indicazioni nella visura camerale e ha valorizzato la nomina come liquidatore di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare neppure il lasso di tempo (sei anni) decorso tra la consegna della documentazione riportata dal Riposati e la distruzione delle scritture il fallimento; ed anzi avrebbe valorizzato in maniera illogica anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati quattro motivi. 2.2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. e la nullità delle ordinanze emessa al G.u.p. a mente della stessa norma, con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni così assunte «per evidente vizio motivazionale», in maniera analoga a quanto dedotto con il primo motivo presentato dal difensore del coimputato, assumendo pure l'estraneità dell'art. 441, comma 5, cit. (come dell'ad 507 cod. proc. pen.) alla logica accusatoria e al principio costituzionale di terzietà del giudice, richiamando la più risalente giurisprudenza secondo cui, una volta ammesso il rito abbreviato, era precluso al giudice assumere d'ufficio le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, e censurando le argomentazioni lacunose e in contrasto con la legge processuale in forza delle quali la Corte di merito - non esaminando compiutamente le doglianze difensive (senza apprezzare partitamente le due ordinanze) - non avrebbe accolto l'appello.. 2.2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e segnatamente, del ruolo di amministratore di fatto dopo la consegna della contabilità, alla . luce in particolare del cambio di govemance della società fallita riportato dal Riposati proprio con riferimento al momento in cui avrebbe effettuato la consegna della documentazione contabile, come dedotto con il gravame, disatteso dalla Corte territoriale con una motivazione illogica che avrebbe richiamato (con riguardo a un ruolo gestorio di fatto) la mancanza di indicazioni nelle visura camerale della società, assunto che la nomina come liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] corroborerebbe quanto riportato dal Riposati, senza considerare il lasso di tempo (sei anni) decorso tra la consegna della documentazione da parte del Riposati il fallimento. 2.2.3. Con il terzo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e segnatamente, in ordine all'attribuzione allo stesso della qualità di amministratore di fatto sulla scorta del generico richiamo delle testimonianze delle sorelle [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della difesa, la sentenza impugnata in maniera contraddittoria avrebbe ritenuto chiarissime le dichiarazioni da loro rese in sede di indagini difensive in altro procedimento (e già acquisite) e al contempo avrebbe disatteso le censure avverso l'ordinanza con la quale il G.u.p. ne ha disposto l'escussione ex art. 441, comma 5, cit.; ed avrebbe fondato la decisione sulle loro deposizioni, pur avendole definite ondivaghe e a tratti reticenti, ed erroneamente «separando il contenuto di quanto da loro rassegnato nel corso dell'esame testirnoniale rispetto a quanto riferito in controesame. 2.2.4. Con il quarto motivo — richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. — sono state prospettate la violazione degli artt. 210 e 494 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione sulla valutazione della prova in relazione alle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle quali la Corte di appello non avrebbe individuato correttamente le forme in cui sono rese, assumendo che egli sia stato interrogato dal Guardia di finanza, laddove invece ha reso spontanee dichiarazioni, senza considerare che si tratta di un coimputato (all'epoca indagato) e senza indicare gli specifici riscontri esterni alle sue propalazioni [OSCURATO:PERSONA] Il ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente. Anzitutto, con riferimento alle censure in discorso non può rilevare ex se il vizio di motivazione, in quanto «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). 4 71/Y Ciò posto, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata. L'esercizio del potere officioso di integrazione probatoria previsto dall'art. 441, comma 5, cit. «non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale» (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021 - dep. 2022, Foglia, Rv. 282395 - 01; Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, V. D. M., Rv. 265905 - 01; Sez. 6, n. 30590 del 16/06/2010, C., Rv. 248043 - 01); inoltre, esso «non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del thema probandum, ossia dei fatti oggetto di imputazione» (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, S., Rv. 276246 - 01). Invero, il potere in discorso «è analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento, in quanto preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e non incontra, quindi, alcun ostacolo nell'acquisizione delle prove ritenute necessarie» (Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018 - dep. 2019, Chatoubi, Rv. 274845 - 01; Sez. 1, n. 42050 del 01/07/2014 - dep. 09/10/2014, Sorgato, Rv. 260514; Sez. 2, n. 40724 del 18/09/2013, Riccio, Rv. 256730). Più in particolare, tale potere «è conseguente al principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost. che implica il controllo del giudice sull'attività del P.M. e poteri sostitutivi in caso di inerzia del P.M. o di incompletezza delle indagini preliminari. Nessuna lesione dei diritti della difesa è ipotizzabile dal momento che, allorché l'imputato richiede il giudizio abbreviato, non può non considerare da un lato anche la possibilità, prevista dalla legge, che il giudice acquisisca nuovi elementi e dall'altro che sopravvengano nuove prove. L'opposta valutazione implica una cliscrezionalità dell'azione penale, smentita dall'art. 112 Cost., con impossibilità del giudice di intervenire in presenza di carenze probatorie da parte del P.M., che è estranea all'ordinamento vigente» (Sez. 2, n. 40724/2013, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 328140 del 13/05/2022, Albanese, n.m.). 2. il secondo motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nonché il secondo e il terzo motivo articolati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente. Essi sono privi della necessaria specificità, in quanto non si sono confrontati effettivamente con l'iter argomentativo (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); hanno prospettato irritualmente una diversa lettura del compendio probatorio, peraltro senza dedurre puntualmente il travisamento della prova (il che pure ne palesa la genericità; sindacata; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e manifestamente infondati nella parte in cui hanno assunto la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione. La Corte di merito ha indicato gli elementi in forza dei quali ha attribuito ad entrambi gli imputati il ruolo di amministratori di fatto della fallita e la commissione del delitto in imputazione, sulla scorta di una ricostruzione delle vicende dell'ente (anche in relazione ad alte società riferibili agli imputati, che svolgevano la medesima attività, utilizzavano i medesimi uffici e la stessa forza lavoro), chiarendo le ragioni per cui ha attribuito rilevanza alle dichiarazioni a carico - di cui ha rilevato la convergenza - e per cui ha ritenuto i profili di criticità nel narrato delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] inidonei a inficiarne la portata rappresentativa: e ciò senza compiere in alcun modo una cesura tra esame e controesame bensì chiarendo le ragioni (non censurate dai motivi in discorso) per cui non ha ritenuto che le affermazioni rese nel corso del controesame elidessero le dichiarazioni a carico, offrendo una lettura del contenuto delle deposizioni in atti, ivi comprese quelle rese dai rimanenti soggetti escussi (segnatamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non manifestamente illogica e che, dunque, non può essere in questa sede censurata, a fortiori in forza delle assertive allegazioni difensive (che, come esposto, non hanno denunciato puntualmente il travisamento della prova). Né la motivazione può essere inficiata per il tramite del riferimento alla visura relativa alla società, richiamata dalla Corte di appello non certo per ricercarvi elementi relativi all'amministrazione di fatto, ma solo per evidenziare che la prospettazione difensiva, volta a perorare un cambio di governance della società, non poteva essere da essa suffragato, così non poteva suffragarla il cambio di commercialista (con la consegna della contabilità da parte del Riposati), individuato in maniera argomentata in altro professionista dello stesso studio. Né con evidenza la necessità di integrazione istruttoria ritenuta dal G.u.p. può inficiare la portata rappresentativa attribuita dalla Corte distrettuale anche agli elementi già presenti in atti. 3. Il quarto motivo presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, atteso che nulla muta il fatto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], poste a carico dell'imputato, non siano state rese alla polizia giudiziaria in sede di interrogatorio bensì spontaneamente, atteso che «sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod, proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione» (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019 - dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125 - 01), presupposto quest'ultimo neppure revocato in dubbio dalla difesa; come già esposto, le propalazioni del coindagato sono state apprezzate unitamente a un coacervo ben più ampio di elementi di cui la Corte di appello ha chiarito l'autonoma portata probatoria. Non occorre dilungarsi, allora, per rilevare che: in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità degli elementi di prova, «pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo», chiarire l'incidenza di essi «sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); e che sotto tale profilo il motivo di ricorso è del tutto carente. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M.