CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11260/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fiore,che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fin sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale si riportaai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma neconfermava la condanna in relazione ai reati di corruzione e accesso abusivo ad un sistemainformatico, accogliendo esclusivamente il motivo concernente il riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., rideterminando la pena finale in 1 anno e 4mesi di reclusione.La Corte di appello ricostruiva i fatti oggetto di imputazione ritenendo provato chel’imputato, funzionario dell’Agenzia delle entrate, in cambio di modesti importi di denaro,aveva fornito ai privati corruttori informazioni relative alle posizioni fiscali di soggetti terzi. Tale condotta risultava funzionale alla commissione dei reati – rispetto ai quali l’imputato èestraneo – commessi da un’organizzazione, operante in Sicilia, dedita ad effettuareoperazione di indebite compensazioni tra crediti Iva. Rispetto a tali reati, l’apporto fornitodal ricorrente era strettamente funzionale a consentire di acquisire informazionirelativamente alle società i cui crediti Iva erano oggetto di certificazione, per poi procederealla successiva compensazione.In particolare, emergeva da alcune conversazioni intercettate che, in concomitanza conla comunicazione delle informazioni attinte dall’imputato, mediante accesso al sistemainformativo in uso all’Agenzia delle entrate, pervenivano, sulla carta di credito a lui intestata,ricariche in denaro effettuate dai privati corruttori.2. Nell’interesse del ricorrente è stato proposto un unico motivo di ricorso, con il qualesi deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento. La difesa dava atto delle modifiche normative apportate all’art. 270 cod. proc. pen. e, inparticolare, alla previsione che consente l’utilizzabilità in altro procedimento ove leintercettazioni siano relative a reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza,ovvero a reati per i quali le intercettazioni sono ammesse ai sensi dell’art. 266 cod. proc.pen. Tuttavia, quest’ultima previsione non sarebbe applicabile al caso di specie, essendovalevole esclusivamente per i procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020, comeprevisto dall’art. 2, comma 8, d.l. n. 161 del 2019.Il procedimento a carico dell’imputato, invece, risulterebbe iscritto in epoca precedentee, quanto meno, prima del 25 maggio 2020, allorchè, negli atti di indagine, risultava già citatocon il RGNR n.5758/20 della Procura di Roma.Si contestava, inoltre, l’argomentazione recepita dai giudici di merito, secondo cui leintercettazioni erano state utilizzate essenzialmente quale notizia di reato, mentrel’accertamento della responsabilità si sarebbe basato sui dati documentali acquisiti econsistenti nel report degli accessi informatici e nelle ricariche di somme di denaro effettuatesulla carta di credito dell’imputato.Invero, la motivazione della sentenza di condanna si fondava principalmente sulleintercettazioni, posto che solo dal contenuto di quest’ultime emergerebbe l’accordocorruttivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorsoformulata dal Procuratore generale, secondo cui difetterebbe il requisito della specificità eautosufficienza, non risultando dimostrata l’epoca di iscrizione della notizia criminis che hadato origine al procedimento a carico dell’imputato, sicchè non si potrebbe individuare laprevisione dell’art. 270 cod. proc. pen. applicabile ratione temporis.Invero, nella sentenza di appello si dà espressamente atto che, fin dal 17 febbraio 2020la G.d.F. di Roma, a seguito della trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria di Cataniaalla Procura della Repubblica di Roma, richiedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]., che gestisce il sistemainformatico oggetto di accesso abusivo, l’elenco dettagliato degli accessi eseguitidall’imputato.Quanto detto consente di ritenere dimostrato, senza che occorresse alcuna ulterioreallegazione da parte della difesa, che quanto meno a partire dal febbraio 2020 erano già incorso le indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA], avviate sulla base di quanto emerso nel procedimentoprincipale in corso di svolgimento a Catania.2.1. Superato tale aspetto, si pone la questione di stabilire se ed in che misura leintercettazioni telefoniche risultino essenziali ai fini della prova della responsabilitàdell’imputato, di modo da ritenere superata la cosiddetta prova di resistenza.Sul punto, le concordi motivazioni rese dai giudici di merito non sono condivisibili,essendo fondate le censure sollevate dalla difesa.Invero, la ricostruzione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i privati corruttori, l’oggetto dell’attocontrario posto in essere e la remunerazione ricevuta, sono dati che emergonoesclusivamente dalle intercettazioni.Gli accertamenti documentali, svolti mediante la verifica degli accessi al sistemainformatico, come pure quelli relativi agli accrediti di somme di denaro ricevute dall’imputatosono meri riscontri oggettivi al dato, di per sé dirimente, costituito dalle intercettazioni.Invero, con riguardo al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., si può sostenere che laverifica degli accessi, in assenza dell’emersione di elementi idonei a giustificare le ragionid’ufficio per cui l’imputato avrebbe compiuto tali verifiche, consentirebbe di ritenere per ciòsolo dimostrata la commissione del reato.Altrettanto non vale, però, in relazione al più grave reato di corruzione, posto che solodall’esame delle intercettazioni emerge l’accordo corruttivo, in assenza del quale nonsarebbe stato possibile ricollegare le dazioni di denaro agli accessi abusivi, non fosse altroche non si sarebbe avuta la conoscenza di quali erano le informazioni che l’imputato si eraimpegnato a fornire ai privati corruttori.2.2. Superato tale aspetto e ritenuto, quindi, che la motivazione in punto di diritto fornitadai giudici di merito non è corretta, deve procedersi a verificare il regime di utilizzabilitàapplicabile alle intercettazioni in esame, questione di ordine processuale rispetto alla qualela Corte di cassazione è giudice del fatto (Sez.1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304).Nel caso di specie, si ritiene che emerga ictu oculi l’esistenza di una connessionequalificata tra i reati ascritti all’imputato e quelli rispetto ai quali erano state autorizzate leintercettazioni telefoniche.In particolare, non è controverso il fatto che l’organizzazione operante in Sicilia e deditaal compimento di indebite compensazioni IVA, necessitava dell’acquisizione delleinformazioni sulla situazione tributaria delle società impiegate in tali operazioni e per taleragione si rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA].L’accesso abusivo al servizio informatico, costituente atto contrario ai doveri d’ufficio,rappresentava il mezzo mediante il quale il più ampio disegno criminoso, finalizzato adottenere le indebite compensazioni, veniva realizzato, sicchè è innegabile l’esistenza di unrapporto di strumentalità necessaria tra i predetti reati.Quanto detto consente di ritenere agevolmente accertato che i reati rispetto ai qualisono state disposte le intercettazioni telefoniche risultano connessi, ai sensi dell’art. 12, cod.proc. pen., a quelli oggetto del presente procedimento.Da ciò consegue il mutamento del parametro normativo sulla cui scorta valutarel’utilizzabilità delle intercettazioni, essendo queste non già relative ad un “diversoprocedimento”, bensì ad un procedimento connesso.Sulla base di tale assunto, trova applicazione il consolidato principio secondo cui intema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, secondo la disciplina applicabile aiprocedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una connessionesostanziale rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., ma solo a condizione che rientrinonei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez.5, n. 1757 del 17/12/2020,dep. 2021, Lombardo, Rv. 280326-02; Sez.U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv.277395).Si è anche precisato che, in base alla disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al31 agosto 2020, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sonoutilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione exart. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti icorrei (Sez.5, n. 37697 del 29/9/2021, Papa, Rv. 282027; Sez.5, n. 11212 del 20/12/2024,dep.2025, Diratanto, Rv. 287754).Applicando tali principi al caso di specie, è agevole concludere nel senso della pienautilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, stante l’esistenza della connessione tra iprocedimenti e non trovando applicazione, pertanto, la diversa disciplina dettata dall’art. 270cod. proc. pen. invocata dalla difesa.3. Alla luce di tali considerazioni, ritiene la Corte che, apportata la necessariacorrezione in diritto della motivazione della sentenza impugnata, il ricorso debba essererigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11260/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daERCOLE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 418/2026EMILIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARIA [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 43095/2025PAOLO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] GIOVINEha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fiore,che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], fin sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale si riportaai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma neconfermava la condanna in relazione ai reati di corruzione e accesso abusivo ad un sistemainformatico, accogliendo esclusivamente il motivo concernente il riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., rideterminando la pena finale in 1 anno e 4mesi di reclusione.La Corte di appello ricostruiva i fatti oggetto di imputazione ritenendo provato chel’imputato, funzionario dell’Agenzia delle entrate, in cambio di modesti importi di denaro,aveva fornito ai privati corruttori informazioni relative alle posizioni fiscali di soggetti terzi. Tale condotta risultava funzionale alla commissione dei reati – rispetto ai quali l’imputato èestraneo – commessi da un’organizzazione, operante in Sicilia, dedita ad effettuareoperazione di indebite compensazioni tra crediti Iva. Rispetto a tali reati, l’apporto fornitodal ricorrente era strettamente funzionale a consentire di acquisire informazionirelativamente alle società i cui crediti Iva erano oggetto di certificazione, per poi procederealla successiva compensazione.In particolare, emergeva da alcune conversazioni intercettate che, in concomitanza conla comunicazione delle informazioni attinte dall’imputato, mediante accesso al sistemainformativo in uso all’Agenzia delle entrate, pervenivano, sulla carta di credito a lui intestata,ricariche in denaro effettuate dai privati corruttori.2. Nell’interesse del ricorrente è stato proposto un unico motivo di ricorso, con il qualesi deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento. La difesa dava atto delle modifiche normative apportate all’art. 270 cod. proc. pen. e, inparticolare, alla previsione che consente l’utilizzabilità in altro procedimento ove leintercettazioni siano relative a reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza,ovvero a reati per i quali le intercettazioni sono ammesse ai sensi dell’art. 266 cod. proc.pen. Tuttavia, quest’ultima previsione non sarebbe applicabile al caso di specie, essendovalevole esclusivamente per i procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020, comeprevisto dall’art. 2, comma 8, d.l. n. 161 del 2019.Il procedimento a carico dell’imputato, invece, risulterebbe iscritto in epoca precedentee, quanto meno, prima del 25 maggio 2020, allorchè, negli atti di indagine, risultava già citatocon il RGNR n.5758/20 della Procura di Roma.Si contestava, inoltre, l’argomentazione recepita dai giudici di merito, secondo cui leintercettazioni erano state utilizzate essenzialmente quale notizia di reato, mentrel’accertamento della responsabilità si sarebbe basato sui dati documentali acquisiti econsistenti nel report degli accessi informatici e nelle ricariche di somme di denaro effettuatesulla carta di credito dell’imputato.Invero, la motivazione della sentenza di condanna si fondava principalmente sulleintercettazioni, posto che solo dal contenuto di quest’ultime emergerebbe l’accordocorruttivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorsoformulata dal Procuratore generale, secondo cui difetterebbe il requisito della specificità eautosufficienza, non risultando dimostrata l’epoca di iscrizione della notizia criminis che hadato origine al procedimento a carico dell’imputato, sicchè non si potrebbe individuare laprevisione dell’art. 270 cod. proc. pen. applicabile ratione temporis.Invero, nella sentenza di appello si dà espressamente atto che, fin dal 17 febbraio 2020la G.d.F. di Roma, a seguito della trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria di Cataniaalla Procura della Repubblica di Roma, richiedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]., che gestisce il sistemainformatico oggetto di accesso abusivo, l’elenco dettagliato degli accessi eseguitidall’imputato.Quanto detto consente di ritenere dimostrato, senza che occorresse alcuna ulterioreallegazione da parte della difesa, che quanto meno a partire dal febbraio 2020 erano già incorso le indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA], avviate sulla base di quanto emerso nel procedimentoprincipale in corso di svolgimento a Catania.2.1. Superato tale aspetto, si pone la questione di stabilire se ed in che misura leintercettazioni telefoniche risultino essenziali ai fini della prova della responsabilitàdell’imputato, di modo da ritenere superata la cosiddetta prova di resistenza.Sul punto, le concordi motivazioni rese dai giudici di merito non sono condivisibili,essendo fondate le censure sollevate dalla difesa.Invero, la ricostruzione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i privati corruttori, l’oggetto dell’attocontrario posto in essere e la remunerazione ricevuta, sono dati che emergonoesclusivamente dalle intercettazioni.Gli accertamenti documentali, svolti mediante la verifica degli accessi al sistemainformatico, come pure quelli relativi agli accrediti di somme di denaro ricevute dall’imputatosono meri riscontri oggettivi al dato, di per sé dirimente, costituito dalle intercettazioni.Invero, con riguardo al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., si può sostenere che laverifica degli accessi, in assenza dell’emersione di elementi idonei a giustificare le ragionid’ufficio per cui l’imputato avrebbe compiuto tali verifiche, consentirebbe di ritenere per ciòsolo dimostrata la commissione del reato.Altrettanto non vale, però, in relazione al più grave reato di corruzione, posto che solodall’esame delle intercettazioni emerge l’accordo corruttivo, in assenza del quale nonsarebbe stato possibile ricollegare le dazioni di denaro agli accessi abusivi, non fosse altroche non si sarebbe avuta la conoscenza di quali erano le informazioni che l’imputato si eraimpegnato a fornire ai privati corruttori.2.2. Superato tale aspetto e ritenuto, quindi, che la motivazione in punto di diritto fornitadai giudici di merito non è corretta, deve procedersi a verificare il regime di utilizzabilitàapplicabile alle intercettazioni in esame, questione di ordine processuale rispetto alla qualela Corte di cassazione è giudice del fatto (Sez.1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304).Nel caso di specie, si ritiene che emerga ictu oculi l’esistenza di una connessionequalificata tra i reati ascritti all’imputato e quelli rispetto ai quali erano state autorizzate leintercettazioni telefoniche.In particolare, non è controverso il fatto che l’organizzazione operante in Sicilia e deditaal compimento di indebite compensazioni IVA, necessitava dell’acquisizione delleinformazioni sulla situazione tributaria delle società impiegate in tali operazioni e per taleragione si rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA].L’accesso abusivo al servizio informatico, costituente atto contrario ai doveri d’ufficio,rappresentava il mezzo mediante il quale il più ampio disegno criminoso, finalizzato adottenere le indebite compensazioni, veniva realizzato, sicchè è innegabile l’esistenza di unrapporto di strumentalità necessaria tra i predetti reati.Quanto detto consente di ritenere agevolmente accertato che i reati rispetto ai qualisono state disposte le intercettazioni telefoniche risultano connessi, ai sensi dell’art. 12, cod.proc. pen., a quelli oggetto del presente procedimento.Da ciò consegue il mutamento del parametro normativo sulla cui scorta valutarel’utilizzabilità delle intercettazioni, essendo queste non già relative ad un “diversoprocedimento”, bensì ad un procedimento connesso.Sulla base di tale assunto, trova applicazione il consolidato principio secondo cui intema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, secondo la disciplina applicabile aiprocedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una connessionesostanziale rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., ma solo a condizione che rientrinonei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez.5, n. 1757 del 17/12/2020,dep. 2021, Lombardo, Rv. 280326-02; Sez.U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv.277395).Si è anche precisato che, in base alla disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al31 agosto 2020, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sonoutilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione exart. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti icorrei (Sez.5, n. 37697 del 29/9/2021, Papa, Rv. 282027; Sez.5, n. 11212 del 20/12/2024,dep.2025, Diratanto, Rv. 287754).Applicando tali principi al caso di specie, è agevole concludere nel senso della pienautilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, stante l’esistenza della connessione tra iprocedimenti e non trovando applicazione, pertanto, la diversa disciplina dettata dall’art. 270cod. proc. pen. invocata dalla difesa.3. Alla luce di tali considerazioni, ritiene la Corte che, apportata la necessariacorrezione in diritto della motivazione della sentenza impugnata, il ricorso debba essererigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, lacomunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenzadel ricorrente.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, lacomunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenzadel ricorrente.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]