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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25945/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] perprocura speciale in calce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.301 del 2018, depositata il 9 febbraio 2018, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25076/2018Numero sezionale 6004/2026Numero di raccolta generale 25945/2026Data pubblicazione 29/09/20261.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individualeesercente attività di commercio di motocicli e ciclomotori, dell’avviso diaccertamento n.

T7G0103041162012 con cui l’amministrazione finanziaria,in relazione all’anno di imposta 2007, aveva accertato, ai fini delle impostedirette, un maggior reddito di impresa di euro 1.521.926 a seguito delriscontro di un’ errata valutazione del magazzino e, ai fini IVA, una maggioreimposta di euro 29.538,12 dovuta su operazioni soggette al regime delmargine.2.

La CTP di Torino aveva accolto il ricorso del contribuente e dichiaratola nullità dell’avviso di accertamento sull’assorbente motivo diimpugnazione relativo all’inosservanza del termine di sessanta giorni dallanotifica del processo verbale di constatazione, previsto dall’art. 12 comma7 legge n. 212 del 2000 a garanzia del contraddittorio.3.

La CTR del Piemonte, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, avevarespinto il gravame ritenendo immanente nell’ordinamento nazionale ecomunitario, l’obbligo generale di instaurazione del contraddittorio con ilcontribuente prima dell’emissione dell’atto impositivo e, comunque,applicabile l’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000 al caso di specie ove lescritture contabili poste a fondamento dell’avviso di accertamento eranostate acquisite nel corso dell’accesso presso la sede aziendale del soggettodepositario.4.

Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, ed il contribuente siè difeso depositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 25076/2018Numero sezionale 6004/2026Numero di raccolta generale 25945/2026Data pubblicazione 29/09/2026dell’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000, per aver la CTR erroneamenteritenuto l’applicabilità alla fattispecie in esame della sanzione dell’invaliditàdell’atto impositivo prevista dalla norma in conseguenza dell’inosservanzadel termine dilatorio a garanzia del contraddittorio preventivo, ancorchéfosse pacifico fra le parti che l’avviso di accertamento era stato emesso atavolino su documenti acquisiti a seguito di richiesta al contribuente e nonall’esito di ispezione, verifica o accesso ai locali dell’impresa.1.1.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il contenutodella sentenza impugnata sotto il profilo della ratio decidendi espressa dallaCTR per sostenere l’applicabilità al caso di specie dell’art. 12 comma 7 dellalegge n. 212 del 2000 e fondata sull’accertamento in fatto, insindacabile nelgiudizio di legittimità, dell’avvenuta acquisizione delle scritture contabilirelative al magazzino, utilizzate per l’accertamento fiscale in questione, aseguito di accesso ai locali del soggetto delegato alla loro tenuta.1.2.

La censura non tiene conto, infatti, che la sentenza impugnata poggiasu una pluralità di ragioni idonee a sostenere la pronuncia di rigetto delmotivo di appello formulato dall’Agenzia delle Entrate e si appunta solosull’argomentazione della sentenza che, in contrasto con l’orientamentoormai consolidato della Corte, afferma l’esistenza nell’ordinamento di unobbligo generale dell’amministrazione finanziaria di instaurazione delcontraddittorio preventivo con il contribuente, ignorando completamente laparte della motivazione che, comunque, accerta in fatto la ricorrenza delpresupposto per l’applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del2000.1.3.

Nella seconda parte della motivazione la CTR, infatti, dopo averampiamente esposto le ragioni della ritenuta sussistenza nell’ordinamentodi un obbligo generale di instaurazione del contraddittorio preventivo e dopoaver richiamato le conseguenze sulla validità dell’atto impositivo dellaviolazione della previsione specifica relativa agli atti impositivi emessi aseguito di ispezioni, verifiche e accessi, contenuta all’art. 12 comma 7 dellaNumero registro generale 25076/2018Numero sezionale 6004/2026Numero di raccolta generale 25945/2026Data pubblicazione 29/09/2026legge n. 212 del 2000, spiega anche le ragioni dell’applicabilità della normain questione alla fattispecie peculiare sottoposta al suo esame, affermando“[…] nella specie, peraltro rilevando ulteriormente, quale elementopeculiare, che il procedimento di acquisizione della documentazione che sisviluppò in diverse fasi, in specie per quanto riguarda il magazzinoinventario, fu eseguito anche tramite accesso presso la sede aziendale,ovvero presso la [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto depositario delle scritture contabilidell’appellato, ove l’Ufficio si trattenne dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/7/2012, cosìcome rilevato dall’appellato e non contestato”.1.4.

Nella situazione descritta viene in rilievo il principio affermato dallaCorte secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede dilegittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognunadelle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi allacassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuritutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate(Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 6985 del 2019;Cass. n. 10815 del 2019; Cass. Sez.

U 34476 del 2019).1.5.

In sintesi, la ricorrente non ha interesse ad impugnare la sentenzacon riferimento ad una sola delle diverse ragioni che sorreggono la decisionesenza averle utilmente censurate tutte.

Ed è, quindi, priva di interesse adimpugnare solo la ragione fondata sull’erronea affermazione dell’esistenzadi un obbligo generale per l’amministrazione finanziaria di instaurazione delcontraddittorio preventivo, senza aver utilmente censurato la motivazionefondata sul giudizio di fatto in ordine all’esistenza del presupposto diapplicazione della previsione specifica dell’art. 12 comma 7 della legge n.212 del 2000.2.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.3.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.Numero registro generale 25076/2018Numero sezionale 6004/2026Numero di raccolta generale 25945/2026Data pubblicazione 29/09/20264.

Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate acorrispondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 7.800 per compenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 percento per spese generali e oneri di legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] perprocura speciale in calce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.301 del 2018, depositata il 9 febbraio 2018, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25076/2018Numero sezionale 6004/2026Numero di raccolta generale 25945/2026Data pubblicazione 29/09/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individualeesercente attività di commercio di motocicli e ciclomotori, dell’avviso diaccertamento n. T7G0103041162012 con cui l’amministrazione finanziaria,in relazione all’anno di imposta 2007, aveva accertato, ai fini delle impostedirette, un maggior reddito di impresa di euro 1.521.926 a seguito delriscontro di un’ errata valutazione del magazzino e, ai fini IVA, una maggioreimposta di euro 29.538,12 dovuta su operazioni soggette al regime delmargine.2. La CTP di Torino aveva accolto il ricorso del contribuente e dichiaratola nullità dell’avviso di accertamento sull’assorbente motivo diimpugnazione relativo all’inosservanza del termine di sessanta giorni dallanotifica del processo verbale di constatazione, previsto dall’art. 12 comma7 legge n. 212 del 2000 a garanzia del contraddittorio.3. La CTR del Piemonte, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, avevarespinto il gravame ritenendo immanente nell’ordinamento nazionale ecomunitario, l’obbligo generale di instaurazione del contraddittorio con ilcontribuente prima dell’emissione dell’atto impositivo e, comunque,applicabile l’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000 al caso di specie ove lescritture contabili poste a fondamento dell’avviso di accertamento eranostate acquisite nel corso dell’accesso presso la sede aziendale del soggettodepositario.4. Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, ed il contribuente siè difeso depositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 25076/2018Numero sezionale 6004/2026Numero di raccolta generale 25945/2026Data pubblicazione 29/09/2026dell’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000, per aver la CTR erroneamenteritenuto l’applicabilità alla fattispecie in esame della sanzione dell’invaliditàdell’atto impositivo prevista dalla norma in conseguenza dell’inosservanzadel termine dilatorio a garanzia del contraddittorio preventivo, ancorchéfosse pacifico fra le parti che l’avviso di accertamento era stato emesso atavolino su documenti acquisiti a seguito di richiesta al contribuente e nonall’esito di ispezione, verifica o accesso ai locali dell’impresa.1.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il contenutodella sentenza impugnata sotto il profilo della ratio decidendi espressa dallaCTR per sostenere l’applicabilità al caso di specie dell’art. 12 comma 7 dellalegge n. 212 del 2000 e fondata sull’accertamento in fatto, insindacabile nelgiudizio di legittimità, dell’avvenuta acquisizione delle scritture contabilirelative al magazzino, utilizzate per l’accertamento fiscale in questione, aseguito di accesso ai locali del soggetto delegato alla loro tenuta.1.2. La censura non tiene conto, infatti, che la sentenza impugnata poggiasu una pluralità di ragioni idonee a sostenere la pronuncia di rigetto delmotivo di appello formulato dall’Agenzia delle Entrate e si appunta solosull’argomentazione della sentenza che, in contrasto con l’orientamentoormai consolidato della Corte, afferma l’esistenza nell’ordinamento di unobbligo generale dell’amministrazione finanziaria di instaurazione delcontraddittorio preventivo con il contribuente, ignorando completamente laparte della motivazione che, comunque, accerta in fatto la ricorrenza delpresupposto per l’applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del2000.1.3. Nella seconda parte della motivazione la CTR, infatti, dopo averampiamente esposto le ragioni della ritenuta sussistenza nell’ordinamentodi un obbligo generale di instaurazione del contraddittorio preventivo e dopoaver richiamato le conseguenze sulla validità dell’atto impositivo dellaviolazione della previsione specifica relativa agli atti impositivi emessi aseguito di ispezioni, verifiche e accessi, contenuta all’art. 12 comma 7 dellaNumero registro generale 25076/2018Numero sezionale 6004/2026Numero di raccolta generale 25945/2026Data pubblicazione 29/09/2026legge n. 212 del 2000, spiega anche le ragioni dell’applicabilità della normain questione alla fattispecie peculiare sottoposta al suo esame, affermando“[…] nella specie, peraltro rilevando ulteriormente, quale elementopeculiare, che il procedimento di acquisizione della documentazione che sisviluppò in diverse fasi, in specie per quanto riguarda il magazzinoinventario, fu eseguito anche tramite accesso presso la sede aziendale,ovvero presso la [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto depositario delle scritture contabilidell’appellato, ove l’Ufficio si trattenne dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/7/2012, cosìcome rilevato dall’appellato e non contestato”.1.4. Nella situazione descritta viene in rilievo il principio affermato dallaCorte secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede dilegittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognunadelle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi allacassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuritutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate(Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 6985 del 2019;Cass. n. 10815 del 2019; Cass. Sez. U 34476 del 2019).1.5. In sintesi, la ricorrente non ha interesse ad impugnare la sentenzacon riferimento ad una sola delle diverse ragioni che sorreggono la decisionesenza averle utilmente censurate tutte. Ed è, quindi, priva di interesse adimpugnare solo la ragione fondata sull’erronea affermazione dell’esistenzadi un obbligo generale per l’amministrazione finanziaria di instaurazione delcontraddittorio preventivo, senza aver utilmente censurato la motivazionefondata sul giudizio di fatto in ordine all’esistenza del presupposto diapplicazione della previsione specifica dell’art. 12 comma 7 della legge n.212 del 2000.2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.Numero registro generale 25076/2018Numero sezionale 6004/2026Numero di raccolta generale 25945/2026Data pubblicazione 29/09/20264. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate acorrispondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 7.800 per compenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 percento per spese generali e oneri di legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
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