CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34008/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FUA5F) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminato l'unico motivo del ricorso avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio. Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso è, all'evidenza, manifestamente infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec