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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 48194/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 10/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna resa in data 20/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110 e 629 cod. pen.

Ritenuto che la rinuncia al mandato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] pervenuta in cancelleria in data 30/9/2022 non ha effetto ex art. 102 cod. proc. pen.; Considerato che i motivi di ricorso, nei quali si deduce la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra imputazione contestata e la condanna e il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, facendo riferimento anche alla condotta che trovava origine ai comportamenti minacciosi posti in essere dal ricorrente nei danni del figlio Adrian, ha evidenziato come l'affermazione di responsabilità si riferisse esattamente ai fatti accaduti il giorno 30 giugno 2021 così che il giudice di primo grado non ha violato in alcun modo il principio di correlazione tra imputazione e sentenza; si veda, altresì, pag. 5 della sentenza impugnata in punto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in cui ha dato conto dell'esercizio discrezionale del potere del giudice di merito sul punto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25/10/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 10/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna resa in data 20/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110 e 629 cod. pen. Ritenuto che la rinuncia al mandato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] pervenuta in cancelleria in data 30/9/2022 non ha effetto ex art. 102 cod. proc. pen.; Considerato che i motivi di ricorso, nei quali si deduce la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra imputazione contestata e la condanna e il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, facendo riferimento anche alla condotta che trovava origine ai comportamenti minacciosi posti in essere dal ricorrente nei danni del figlio Adrian, ha evidenziato come l'affermazione di responsabilità si riferisse esattamente ai fatti accaduti il giorno 30 giugno 2021 così che il giudice di primo grado non ha violato in alcun modo il principio di correlazione tra imputazione e sentenza; si veda, altresì, pag. 5 della sentenza impugnata in punto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in cui ha dato conto dell'esercizio discrezionale del potere del giudice di merito sul punto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/2022 Il
Sentenza Cassazione n. 48194/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris