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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45024/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 7 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 18 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del delitto contestato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha correttamente sottolineato l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della truffa, e non di un mero inadempimento civilistico, nella condotta del prevenuto che, carpita la fiducia della vittima, ha indotto questa in errore circa la genuinità della vendita del ciclomotore, e dopo aver incassato il denaro si è reso irreperibile senza procedere alla consegna del bene); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 7 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 18 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del delitto contestato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha correttamente sottolineato l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della truffa, e non di un mero inadempimento civilistico, nella condotta del prevenuto che, carpita la fiducia della vittima, ha indotto questa in errore circa la genuinità della vendita del ciclomotore, e dopo aver incassato il denaro si è reso irreperibile senza procedere alla consegna del bene); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente