CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00036/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita'. Uditi i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale per la parte civile chiede il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili, e deposita conclusioni scritte e nota spese, e [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, il quale si riporta ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 27/10/2020- dep. 24/12/2020, ritenuta l'originaria qualificazione dei fatti in termini di truffa pluriaggravata continuata e non anche di appropriazione indebita aggravata continuata, confermava la sentenza con la quale in data 14/09/2018 il TRIBUNALE di BRESCIA in composizione monocratica aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Mariavittoria a pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita aggravata, così riqualificando la contestazione di truffa aggravata dall'abuso di prestazioni d'opera e di aver provocato un danno patrimoniale di rilevane gravità, commesso a FIERO fra il 2011 e il giugno 2013, con condanna al risarcimento del danno e con sospensione della pena. La condotta contestata è consistita nell'avere adoperato artifici e raggiri che si erano manifestati nell'aver profittato del ruolo di unica impiegata amministrativa della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., nell'aver formato assegni bancari tratti sui conti della società di cui aveva la disponibilità, apponendovi - secondo l'imputazione - la firma apparente del vicepresidente e consigliere [OSCURATO:PERSONA] e timbri della ditta, e per aver con questo indotto in errore [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante PAGLIARUSCO Fabio. La ditta provvedeva infatti al pagamento degli assegni emessi, i cui importi confluivano nei conti correnti dell'imputata e della di lei madre SAVOLDI Enoe, per un totale di circa 190.000 euro relativamente al 2011, di circa 230.000 euro relativamente al 2012 e di circa 506.000 euro per il 2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rileva come mentre per la CORTE territoriale gli artifici e i raggiri della truffa sono consistiti alla creazione di fatture false per fornire una fittizia causale contabile ai pagamenti di [OSCURATO:SOCIETA]., in realtà incassati dall'imputata, per il TRIBUNALE quelle condotte di falsificazione erano servite non già a indurre la ditta a disporre delle somme in favore dell'imputata, poiché vi era stato un intervento diretto e autonomo di [OSCURATO:PERSONA], la quale, utilizzando assegni della ditta, aveva prelevato il denaro dalla società, e quindi se ne era indebitamente appropriata, per versarlo nei propri conti correnti. L'incoerenza nella motivazione della CORTE bresciana starebbe nel fatto che in un altro passaggio essa asserisce che l'artifizio era funzionale a rendere in apparenza regolare il dato contabile, quindi a fornire una garanzia di impunità: quelli che da una parte della sentenza sono stati definiti raggiri tesi a provocare atti di disponibilità monetaria di [OSCURATO:SOCIETA], in altra parte paiono invece aver costituito un post factunn, teso a riconciliare i flussi finanziari; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), d) ed e) in relazione all'art. 495 co. 2 cod. proc. pen. con riferimento all'autenticità delle firme apposte da [OSCURATO:PERSONA] sugli assegni poi monetizzati dall'imputata. Sostiene che, nella controversia davanti al Giudice del lavoro fra la ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA], erano state espletate le consulenze tecniche d'ufficio da parte delle d.sse CAMARDI Adele e SANGIORGI Paola, le quali avevano concluso per la riconducibilità al medesimo [OSCURATO:PERSONA] della sottoscrizione di 60 assegni controversi e di 4 dichiarazioni liberatorie: il TRIBUNALE penale aveva però deciso di respingere l'istanza difensiva tesa alla acquisizione delle relative relazioni quali documenti perché non rilevanti, e la CORTE territoriale ha condiviso tale decisione, aderendo alle motivazioni del primo Giudice, e ha aggiunto che l'eventuale autenticità di quelle firme non avrebbe eliso l'illiceità della condotta di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa osserva però che la falsità delle sottoscrizioni era stata espressamente enunciata nel capo di imputazione quale esplicitazione degli artifici e dei raggiri, sì che non si comprende come l'accertamento in ordine a quelle falsità fosse da qualificare non rilevante. Una tale conclusione doveva ritenersi apodittica, al pari della considerazione dell'eventuale concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto all'elemento soggettivo del reato per il quale è stata pronunciata condanna. La tesi difensiva è di avere [OSCURATO:PERSONA] eseguito direttive a lei conferite da [OSCURATO:PERSONA], che lei aveva inteso come aziendali, tese a costituire una riserva di disponibilità liquide: tutte le presunte appropriazioni erano avvenute a mezzo di assegni, i cui libretti risultavano essere stati tutti regolarmente ritirati da [OSCURATO:PERSONA], e per questo quando PAGLIARUSCO, presidente del C.d.a., le aveva chiesto spiegazioni lei aveva correlato la condotta seguita alle disposizioni ricevute. Tali argomentazioni risultano ad avviso della difesa immotivatamente disattese dalla CORTE bresciana; - come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. quanto alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione. I movimenti finanziari qualificati indebiti dai Giudici del merito erano stati 23 nel 2011, per l'importo complessivo di circa 190.000 euro, 36 nel 2012 per l'importo complessivo di circa 230.000 euro, di 16 nel 2013 per l'importo complessivo di circa 86.000 euro. Questo vuol dire che il termine massimo di prescrizione era già spirato al momento della pronuncia della sentenza di appello (il 27/10/2020) quanto alle movimentazioni finanziarie riguardanti gli anni 2011 e 2012, nonostante la sospensione del termine medesimo per 56 giorni per l'adesione del difensore a una astensione dalle udienze. Quanto al 2013, l'ultimo atto qualificato come illecito risulta commesso il 1° aprile di quell'anno, mentre il rapporto di lavoro era stato interrotto il 10/05/2013, sì che già in grado di appello la prescrizione avrebbe operato relativamente a tutti gli assegni, tranne gli ultimi cinque, emessi fra il 20 marzo e il 1° aprile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione; va annullata altresì agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Va premesso che il termine massimo di prescrizione deve intendersi completato alla data del 26/11/2020, poiché - come esattamente valutato in ricorso - la condotta qualificata come illecita risulta terminata il 1°/04/2013, con la compilazione e l'utilizzo dell'ultimo assegno, tenendo conto dei 56 giorni di sospensione del termine medesimo per una astensione dalle udienze del difensore. Quand'anche tuttavia la condotta si intendesse conclusa alla data di cessazione dell'attività lavorativa della ricorrente alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA], cioè al 10/05/2913, si perverrebbe al medesimo esito, perché il termine di prescrizione sarebbe maturato il 5/01/2021. 2. Il calcolo di tale termine va effettuato con riferimento alla data odierna, e non alla data della pronuncia in appello, perché i motivi proposti col ricorso non appaiono manifestamente infondati. Quanto al primo, è condivisibile che il passaggio dalla imputazione di truffa a una condotta qualificata di appropriazione indebita nella sentenza di primo grado, per tornare poi con la decisione di appello nuovamente alla truffa presenta dei problemi quanto alla coerenza della motivazione: invero, dopo che il TRIBUNALE aveva escluso gli artifici e i raggiri e aveva rimarcato la sussistenza di una condotta illecita, ma di appropriazione, in capo a [OSCURATO:PERSONA], la CORTE territoriale, allorché ha riqualificato la condotta in termini di truffa, non ha chiarito la collocazione temporale dei raggiri, con particolare riferimento alla formazione delle fatture, e così non ha fornito adeguata replica alla tesi difensiva per la quale almeno una parte della condotta si sarebbe consumata post factum, cioè dopo l'indebito trattenimento delle somme recate dagli assegni. 3. Né manifestamente infondata appare la censura sulla dell'autenticità delle firme (fg. 5) attribuite a [OSCURATO:PERSONA]: la CORTE ha spiegato che, quand'anche le sottoscrizioni non fossero state apocrife, ciò comunque non sarebbe stato idoneo a rendere lecita la condotta dell'imputata. Va però osservato che la falsificazione delle firme non appare un fatto marginale, perché nella contestazione di truffa - cioè del delitto ritenuto dal Collegio di appello - proprio quella falsificazione era stata espressamente indicata componente degli artifici e dei raggiri: anche questo passaggio della decisione solleva perplessità quanto a rispondenza alla logica. Non si riscontra coerenza in una ricostruzione che, pur costituendo la falsità delle sottoscrizioni apposte agli assegni parte della condotta illecita finalizzata a frodare la società [OSCURATO:SOCIETA], poi qualifichi la falsità medesima non rilevante, al punto da negare l'ingresso nel giudizio quale documenti delle consulenze svolte all'interno della controversia di lavoro intercorsa fra la ricorrente e la ditta dalla quale [OSCURATO:PERSONA] dipendeva, le quali avevano concluso per l'autenticità delle firme di [OSCURATO:PERSONA]. Alla stregua della versione fornita dall'imputata, secondo cui ella avrebbe eseguito ordini ricevuti da [OSCURATO:PERSONA], la dimostrazione dell'ipotetico concorso di costui, la cui posizione nella s.p.a. era apicale, sarebbe stata tutt'altro che ininfluente, e avrebbe dovuto motivare non già il diniego, bensì l'acquisizione delle relative relazioni di consulenza. Qualora, per es., fosse emersa una condotta, realizzata in concorso, tesa alla costituzione di riserve occulte, con l'approfittamento di tale destinazione da parte dell'imputata, il fatto sarebbe differente nella sua materialità. Se l'intervenuta prescrizione conduce all'esito, prima indicato, di annullamento senza rinvio riguardo ai profili penali, gli elementi - appena riassunti - di non manifesta infondatezza dei motivi del ricorso precludono la conferma delle statuizioni civili, con rinvio quanto alla definizione di queste ultime al giudice civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso a Ro