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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 08955/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OIEOJR3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che LLANA3 Ervin - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/05/2024, con cui la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato (escludendo la recidiva e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Como, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'esclusione dell'ipotesi di lieve entità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, e censurando - con una memoria successivamente depositata - la prospettata inammissibilità delle doglianze; ritenuto che il primo ordine di censure sia reiterativo e comunque generico, essendosi la difesa limitata a prendere in considerazione il solo dato ponderale (comunque "tutt'altro che irrisorio" come sottolineato dalla Corte d'Appello), senza minimamente confrontarsi con gli ulteriori elementi concordemente valorizzati dai giudici di merito, in termini del tutto immuni da censure qui deducibili, per escludere l'ipotesi lieve (sequestro nell'abitazione di una pressa di ferro per il confezionamento dei panetti, di un sigillo di marca automobilistica per la loro marchiatura, di svariate confezioni di sostanza da taglio, nonché di una considerevole somma di danaro, in parte occultata, all'interno del veicolo): elementi ritenuti indicativi di un'attività di taglio e lavorazione, finalizzata alla commissione dello stupefacente, che rendevano irrilevante il mancato rinvenimento di bilancini o buste di plastica che "solitamente caratterizzano le attività di spaccio svolte a un livello inferiore" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi per la residua doglianza, avendo la Corte d'Appello condiviso il giudizio del G.i.p. circa l'insussistenza di elementi positivamente valorizzabili, anche alla luce del precedente a carico, non potendo in particolare attribuirsi alcun rilievo alla dichiarazione confessoria resa in presenza di "un quadro probatorio già completo e solidissimo" (cfr. pag. 6, cit.); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OIEOJR3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che LLANA3 Ervin - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/05/2024, con cui la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato (escludendo la recidiva e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Como, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'esclusione dell'ipotesi di lieve entità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, e censurando - con una memoria successivamente depositata - la prospettata inammissibilità delle doglianze; ritenuto che il primo ordine di censure sia reiterativo e comunque generico, essendosi la difesa limitata a prendere in considerazione il solo dato ponderale (comunque "tutt'altro che irrisorio" come sottolineato dalla Corte d'Appello), senza minimamente confrontarsi con gli ulteriori elementi concordemente valorizzati dai giudici di merito, in termini del tutto immuni da censure qui deducibili, per escludere l'ipotesi lieve (sequestro nell'abitazione di una pressa di ferro per il confezionamento dei panetti, di un sigillo di marca automobilistica per la loro marchiatura, di svariate confezioni di sostanza da taglio, nonché di una considerevole somma di danaro, in parte occultata, all'interno del veicolo): elementi ritenuti indicativi di un'attività di taglio e lavorazione, finalizzata alla commissione dello stupefacente, che rendevano irrilevante il mancato rinvenimento di bilancini o buste di plastica che "solitamente caratterizzano le attività di spaccio svolte a un livello inferiore" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi per la residua doglianza, avendo la Corte d'Appello condiviso il giudizio del G.i.p. circa l'insussistenza di elementi positivamente valorizzabili, anche alla luce del precedente a carico, non potendo in particolare attribuirsi alcun rilievo alla dichiarazione confessoria resa in presenza di "un quadro probatorio già completo e solidissimo" (cfr. pag. 6, cit.); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] est
Sentenza Cassazione n. 08955/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris