CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 12915/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti;Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso ilprovvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dalla Corte di appello di Caltanissetta, infunzione di giudice dell’esecuzione;Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017,data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltàdell’imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso percassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a penad’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571,comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018,Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenziache è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, adopera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "peraccettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale nonRitenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]