CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 4 maggio 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di tre anni e sei mesi, nonché la misura patrimoniale della confisca del compendio patrimoniale a lui intestato o, comunque, riconducibile. Il proposto è iscrivibile, secondo i giudici del merito, nelle categorie criminologiche tipizzate dall'art. 1, lett. a) e b), d. Igs. n. 159 del 2011, giudicate astrattamente compatibili con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), a patto che il relativo giudizio, in uno con il rilievo dell'attualità di pericolosità sociale, sia fondato su precisi elementi di fatto e non su illazioni o congetture. Tanto è avvenuto, nella specie, essendo ciò desumibile dalla continuità del percorso criminale del proposto, avviato con la commissione di gravi reati, anche di matrice associativa, sin dagli anni '70, proseguito sino alle soglie della detenzione, intervenuta nel 2019, e nonostante l'applicazione di precedente misura di prevenzione nel febbraio del 2003. L'assenza di elementi dai quali inferire un recesso dagli ambienti mafiosi e, anzi, la presenza di conversazioni ambientali nelle quali, ancora nel 2014, si faceva riferimento a Iaconis quale "capo mafia" per la Regione Lombardia, erano considerate dalla Corte territoriale espressive della riconfermata adesione del proposto a uno stile di vita improntato al crimine, per la loro sistematicità, per le modalità esecutive di tipo professionale (per organizzazione e scelta degli obiettivi da colpire), per gli ingenti bottini realizzati. La Corte evidenziava, inoltre, la significativa sproporzione - calcolata sugli indici del consumo medio Istat - tra i redditi percepiti e gli acquisti del proposto e del suo nucleo familiare; ciò che imponeva la conferma del provvedimento ablativo della confisca. 2. Ricorre per cassazione il proposto, tramite il difensore di fiducia, mediante quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'assenza di motivazione sull'attualità della pericolosità sociale. Il percorso motivazione del Tribunale ha trascurato i plurimi provvedimenti di archiviazione segnalati dalla difesa - uno dei quali allegato al ricorso - che, ove valutati, avrebbero portato a un opposto giudizio in ordine alla attualità della pericolosità sociale di Iaconis. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'assenza di motivazione in ordine al giudizio di pericolosità sociale nell'arco temporale di acquisto dei beni confiscati. Lamenta che il provvedimento è fondato sull'erroneo presupposto della pericolosità sociale di Iaconis dal 2008 fino alla data del decreto. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011. Detta norma sancisce il principio di non sovrapposizione tra l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e lo stato di restrizione (di natura definitiva o cautelare). Lo stato detentivo del proposto si riverbera sul difetto d'interesse dell'organo proponente della misura di prevenzione, personale e reale, giudizio di pericolosità sociale che dovrà comunque essere riformulato al momento della cessazione dello stato di detenzione. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento all'assenza di motivazione in ordine all'origine lecita delle provviste di danaro impiegate nei beni e nelle attività oggetto di confisca. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe ricostruito in modo astratto i consumi familiari, sulla base di medie Istat non aderenti alla sua specifica condizione soggettiva e, per contro, non avrebbe considerato, quali redditi giustificanti i consumi, al fine del giudizio di proporzione, i redditi provenienti dall'evasione fiscale con riferimento alle attività [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e &. 3. Il Procuratore generale ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011. Ciò significa che il sindacato di legittimità rinviene contenuto e cornice di definizione nella motivazione inesistente o apparente (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.). E' scrutinabile, quindi, dinanzi alla Corte di cassazione quella carenza del percorso di giustificazione della decisione che sia tale da tradursi nella redazione di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice (o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). 2. Tanto premesso, inammissibili in quanto manifestamente infondati, i primi due motivi di ricorso che possono esse trattati congiuntamente, attesa la loro connessione logica. Dopo aver dato atto dei gravi trascorsi criminali del proposto, sin dagli anni 70 inserito nella consorteria mafiosa denominata 'ndrangheta, la Corte di appello ha evidenziato, in modo adeguato e logicamente coerente, le circostanze da cui desumere la attuale pericolosità di Iaconis, senza fermarsi ad una risalente condanna per partecipazione ad associazione mafiosa (divenuta irrevocabile nel 2001), ma correttamente valorizzando fatti successivi emersi in diversi procedimenti penali e, segnatamente: i. la natura reticente delle dichiarazioni del teste Chierchia (preceduto da gravi atti intimidatori tra i quali l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro la vettura sulla quale egli stava viaggiando con la propria convivente) nell'ambito del processo celebrato dinanzi alla Corte d'assise di Como a carico dello stesso Iaconis per il reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; ii. gli accertati rapporti commerciali intrattenuti dal ricorrente con Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], condannati per reati di mafia; iii. il dialogo captato il 9 marzo 2014 tra Puglisi e Spanò, anch'essi condannati per reati di mafia, che ponevano Iaconis ai vertici della consorteria 'ndranghetistica lombarda, quanto meno fino a quella data. Muovendo da tali risultanze obiettive, in assenza di elementi dimostrativi di comportamenti di dissociazione o, comunque, di allontanamento da tali ambienti criminali, con motivazione non manifestamente illogica il provvedimento impugnato (e, prima di esso, quello del Tribunale), ha ritenuto persistente la pericolosità sociale del proposto sia in relazione alla categoria di pericolosità c.d. qualificata ex art. 4, let. a), sia in relazione a quella generica di cui all'art. 1, let. b) d. Igs. n. 159 del 2011. Ciò che irrimediabilmente depotenzia la rilevanza dei provvedimenti di archiviazione, immotivatamente enfatizzati dalla difesa per inferirne l'assenza di pericolosità sociale attuale. Errato in diritto il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione di legge, per avere la Corte di appello applicato la misura di prevenzione personale a un soggetto attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Per sostenere la sua doglianza, il ricorrente richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di misure di prevenzione personali, nell'ipotesi in cui successivamente alla adozione della misura, il sottoposto venga assoggettato a detenzione in carcere, a un diverso titolo cautelare o a espiazione di pena per apprezzabile periodo temporale, potenzialmente idoneo a incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, l'efficacia della misura stessa deve considerarsi sospesa fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l'attualità alla luce di quanto desumibile in favore del soggetto interessato alla esperienza carceraria patita (tra le tante cfr. Sez.1, n.22547 del 28/5/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.263575). Si tratta di doglianza priva di pregio. Diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, l'art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, riguardante la decorrenza della cessazione della misura della sorveglianza speciale, non fonda l'invocato divieto di applicare detta misura al soggetto detenuto, la cui esecuzione ovviamente resterà sospesa per il tempo di detenzione del destinatario e sarà procrastinata al momento della riacquisita libertà, allorquando si porrà il problema di una eventuale nuova valutazione della pericolosità sociale; principio che la Corte territoriale dimostra di conoscere, poiché (p.13 del provvedimento) espressamente afferma che «la misura personale disposta troverà la sua esecuzione, previo riesame dei presupposti di pericolosità, una volta che Iaconis riacquisterà la libertà». Inammissibilmente avanzate debbono ritenersi anche le doglianze concernenti la confisca che, oltre a presentarsi come dirette a censurare soltanto pretese illogicità di motivazione, devolvono questioni esaurientemente trattate, come la sproporzione tra i redditi leciti del proposto e il suo patrimonio, o ininfluenti, come le modalità di acquisto dei beni sottoposti a provvedimento ablativo (il cui riscontro non è presupposto necessario per la loro confisca, essendo il proposto, in presenza della sproporzione, a doverne dimostrare la legittima provenienza). Nessuna violazione di legge è, infatti, dato cogliere nella restante parte del ragionamento della Corte territoriale, la quale - esclusa correttamente la rilevanza di eventuali redditi non dichiarati al fisco (in piena sintonia dapprima con Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244, quindi con la disposizione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 (come modificato dalla legge n.161 del 2017) - ha proceduto (p.16 e s.) ad ampia disamina e correlato raffronto tra il valore dei beni ragionatamente ricostruito e le risorse economiche a disposizione, concludendo consequenzialmente per la palese sproporzione. Le censure difensive al riguardo sono state diffusamente esaminate e confutate nel decreto impugnato, che dà analitica conto del relativo convincimento. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in più tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i