CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06797/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/kentit8 le conclusioni del PG 4A2.4 tA. ,,Let AT9 „ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla custodia cautelare e domiciliare sofferta in relazione al reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo C della rubrica). La vicenda che aveva visto coinvolto il Calabria si collocava tra le attività del clan Rango-[OSCURATO:PERSONA] il quale attraverso la sua ramificazione, aveva esteso le proprie attività illecite, tra le quali rientrava il traffico di sostanze stupefacenti, sulla costa tirrenica, in particolare sul territorio di Paola, riuscendo ad imporre la sua assoluta prevalenza rispetto ad altre realtà criminali. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza cautelare, aveva evidenziato che il sottogruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] aveva instaurato in Paola una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti, venuta in evidenza attraverso l'attività intercettiva svolta dai Carabinieri della Compagnia di Paola. 1.2. Con sentenza del 18/12/2017, divenuta irrevocabile il 30/10/2018, la Corte di assise di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal predetto reato per non aver commesso il fatto. il giudice del gravame escludeva la certa rilevanza probante di dialoghi intercettati. Pur ritenendo, inoltre, che il Calabria fosse per certo dedito all'attività di spaccio di sostanza stupefacente, non ha ritenuto esservi prova certa della penale responsabilità di questi in ordine al delitto associativo, considerando che lo stesso Foggetti (divenuto nelle more collaboratore di giustizia) lo indicava quale suo collaboratore esterno, così confermando, comunque, la sussistenza delle frequentazioni illecite mantenute dal Calabria con soggetti ritenuti intranei all'associazione. La discontinuità e l'occasionalità dei rapporti illeciti del Calabria con il Foggetti ed altri membri dell'associazione non è stata pertanto ritenuta sufficiente a fondare la condanna del primo in relazione al diritto di partecipazione all'associazione di cui al capo C). 2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha negato l'invocato indennizzo, in particolare osservando che l'anzidetta «valutazione, effettuata dal giudice della cognizione in termini di insufficienza probatoria degli elementi emersi a carico dell'istante, non impedisce a questa Corte di ritenere che i ripetuti contatti mantenuti dal Calabria con soggetti risultati condannati nello stesso processo per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e certamente dediti in via professionale e stabile al traffico di sostanze stupefacenti, primo tra tutti proprio il Foggetti costituiscono quantomeno colpa grave ostativa riconoscimento della domanda». 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ricorrono i difensori dell'istante che deducono, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla domanda di equa riparazione. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non si è adeguatamente confrontato con le motivazioni a sostegno della sentenza assolutoria perché ha posto ha fondamento della propria decisione elementi fattuali di segno negativo, la cui sussistenza risulta già esclusa nella sentenza assolutoria. Non si comprende dalla lettura della sentenza quali siano stati i comportamenti pacificamente attribuibili al Calabria e se questi potessero essere male interpretati dagli investigatori. L'ordinanza impugnata fa riferimento alle frequentazioni ambigue di soggetti coinvolti in traffici illeciti senza nulla spiegare delle relazioni che l'istante aveva con la criminalità organizzata né, tanto meno, dell'eventuale comportamento negligente o imprudente dallo stesso tenuto. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 5. È tempestivamente pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, in via pregiudiziale, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in via subordinata, che sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'idquodplerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e correttamente posto in rilievo come vi siano stati comportamenti del ricorrente che hanno concorso a dar causa al provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti. Al riguardo, il Giudice della riparazione ha richiamato quanto ha affermato la stessa Corte di appello in sede di cognizione, laddove questa ha dato coerente rilievo al fatto che il Calabria, «fosse, per certo, dedito alle attività di spaccio di sostanza stupefacente, indicando a pag. 228 anche le fonti di prova di tale circostanza, ...» e avesse frequentato, «primo tra tutti» il Foggetti (il quale in sua presenza aveva redarguito/intimato il Serpa). Così facendo, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277475); integrano invero gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280547). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero ricorrente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per l