CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03659/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 31078/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 27 novembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n.1, L.F.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizi della motivazione posta alla base della legge dichiarazione di responsabilità - non è deducibile in sede di legittimità in quanto difetta di confronto critico con le argomentazioni della Corte di appello, che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda in particolare pag. 8 della sentenza impugnata, in cui il giudice conferma la sussistenza del reato in ragione della obiettività della condotta distrattiva) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Considerato, altresì, che la censura relativa all'elemento soggettivo è del tutto generica, in quanto evoca vagamente il tema del coefficiente soggettivo, senza tuttavia evidenziare quale fosse la doglianza posta specificamente sul punto nell'atto di appello e non considerata dalla Corte di merito. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, mentre la Corte di appello ha dato atto delle ragioni per le quali la tesi difensiva non è stata ritenuta atta a giustificare la sottrazione della somma; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Novem C