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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 24821/2023

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19656/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I.ME.CO. – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Addario, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 210 /202 2 depositata i l 31.1.2022; N. 19656/22R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.6.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I.ME.CO.-[OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], intimò precetto a [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di € 49.360,06, oltre accessori, in forza del decreto ingiuntivo n. 8/2011, emesso dal Tribunale di Taranto-sez. distaccata di Grottaglie, divenuto definitivo a seguito di Cass. n. 5725/2020, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’ingiunto avverso la decisione d’appello, che a sua volta ne aveva rigettato l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] propose dunque opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. (così l’impugnata sentenza, n.d.e.), che venne parzialmente accolta dal Tribunale di Taranto con sentenza del 31.1.2022; in particolare, il giudice del merito dichiarò la nullità del precetto perché mancante della indicazione del provvedimento di esecutorietà ex art. 654, comma 2, c.p.c., e rigettò le altre domande.

Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione il Consorzio I.ME.CO., affidandosi ad un unico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 480 e 654 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per essere stata dichiarata la nullità del precetto nonostante fosse stata notificata la N. 19656/22R.G. sentenza che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essere stata dichiarata la nullità del precetto nonostante fosse stato comunque raggiunto lo scopo. 2.1 – Vanno preliminarmente disattese l e eccezioni preliminari sollevate dal controricorrente.

Anzitutto, la procura speciale rilasciata dal Consorzio ricorrente all’avv.

D’Addario risulta allegata al ricorso notificato , la cui copia è debitamente asseverata conforme dal procuratoredello stesso ricorrente.

La circostanza, poi, che l’Annichiarico avesse proposto, ad un tempo, opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è del tutto irrilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione che occupa, perché ciò che qui viene in rilievo è proprio il capo della sentenza di primo grado che ha deciso un’opposizione agli atti esecutivi, a questa dovendo ricondursi la contestazione della contestata carenza formale del precetto per la mancata indicazione del provvedimento di concessione dell’esecutorietà ex art. 654, comma 2, c.p.c., sicché ogni altra questione esula dal perimetro di questo giudizio di legittimità. 3.1 –Ciò posto, il ricorso è infondato.

Invero, il Tribunale pugliese ha ritenuto la parziale fondatezza della spiega ta opposizione formaledell’Annichiarico, in forza della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa la necessità che il precetto rechi l’indicazione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà, ai sensi dell’art. 654, comma N. 19656/22R.G. 2, c.p.c., pena la nullità del precetto stesso (si sono richiamate Cass. n. 31226/2019, nonché la più recente Cass. n. 2093/2022).

La ragione di tale rigoroso orientamento, che il ricorso non offre idonei elementi per riconsiderare criticamente e che deve pertanto qui confermarsi, consiste nel fatto che “la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art.654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quello che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi” ( così la citata Cass. n. 31226/2019, in motivazione).Più in dettaglio, è stato anche specificato che la funzione della menzione del provvedimento in discorso è quella di garanzia per l’ingiunto: il “giudice, (…) dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione” (così, Cass. n. 24226/2019).

Pertanto, è evidente che nella specie non può essersi verificata alcuna sanatoria della nullità del precetto per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 3,c.p.c.: la notifica, unitamente al precetto, della sentenza d’appello resa nel giudizio ex art. 650 c.p.c. (con cui l’opposizione tardiva dell’Annichiarico venne dichiarata inammissibile), nonché della sentenza (rectius, ordinanza) di questa Corte n. 5725/2020(con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso dello stesso odierno controricorrente), seppure idonea a far desumere, con certezza, la definitività del decreto ingiuntivo opposto, non altrettanto può esserlo circa la verifica della regolarità della sua notificazione, tanto più che l’opposizione N. 19656/22R.G. tardiva dell’Annichiarico era stata accolta in primo grado, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto stesso.

Su tale specifico profilo, può anche aggiungersi che il Consorzio ricorrente neppure specifica, in ricorso, la ragione per cui s’è formato il giudicato di inammissibilità dell’opposizionetardiva (ossia, se tanto sia dipeso dalla effettiva regolarità della notificazione del decreto, ovvero da altra causa in rito), così profilandosi, a ben vedere, un concorrente profilo di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. 4.1 – In def i nit i va, il ricorso è rigettato .

Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’anticipatario, che ha reso la prescritta dichiarazione.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di litein favore del controricorrente, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del N. 19656/22R.G. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19656/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I.ME.CO. – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Addario, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 210 /202 2 depositata i l 31.1.2022; N. 19656/22R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.6.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I.ME.CO.-[OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], intimò precetto a [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di € 49.360,06, oltre accessori, in forza del decreto ingiuntivo n. 8/2011, emesso dal Tribunale di Taranto-sez. distaccata di Grottaglie, divenuto definitivo a seguito di Cass. n. 5725/2020, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’ingiunto avverso la decisione d’appello, che a sua volta ne aveva rigettato l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] propose dunque opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. (così l’impugnata sentenza, n.d.e.), che venne parzialmente accolta dal Tribunale di Taranto con sentenza del 31.1.2022; in particolare, il giudice del merito dichiarò la nullità del precetto perché mancante della indicazione del provvedimento di esecutorietà ex art. 654, comma 2, c.p.c., e rigettò le altre domande. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione il Consorzio I.ME.CO., affidandosi ad un unico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 480 e 654 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per essere stata dichiarata la nullità del precetto nonostante fosse stata notificata la N. 19656/22R.G. sentenza che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essere stata dichiarata la nullità del precetto nonostante fosse stato comunque raggiunto lo scopo. 2.1 – Vanno preliminarmente disattese l e eccezioni preliminari sollevate dal controricorrente. Anzitutto, la procura speciale rilasciata dal Consorzio ricorrente all’avv. D’Addario risulta allegata al ricorso notificato , la cui copia è debitamente asseverata conforme dal procuratoredello stesso ricorrente. La circostanza, poi, che l’Annichiarico avesse proposto, ad un tempo, opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è del tutto irrilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione che occupa, perché ciò che qui viene in rilievo è proprio il capo della sentenza di primo grado che ha deciso un’opposizione agli atti esecutivi, a questa dovendo ricondursi la contestazione della contestata carenza formale del precetto per la mancata indicazione del provvedimento di concessione dell’esecutorietà ex art. 654, comma 2, c.p.c., sicché ogni altra questione esula dal perimetro di questo giudizio di legittimità. 3.1 –Ciò posto, il ricorso è infondato. Invero, il Tribunale pugliese ha ritenuto la parziale fondatezza della spiega ta opposizione formaledell’Annichiarico, in forza della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa la necessità che il precetto rechi l’indicazione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà, ai sensi dell’art. 654, comma N. 19656/22R.G. 2, c.p.c., pena la nullità del precetto stesso (si sono richiamate Cass. n. 31226/2019, nonché la più recente Cass. n. 2093/2022). La ragione di tale rigoroso orientamento, che il ricorso non offre idonei elementi per riconsiderare criticamente e che deve pertanto qui confermarsi, consiste nel fatto che “la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art.654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quello che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi” ( così la citata Cass. n. 31226/2019, in motivazione).Più in dettaglio, è stato anche specificato che la funzione della menzione del provvedimento in discorso è quella di garanzia per l’ingiunto: il “giudice, (…) dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione” (così, Cass. n. 24226/2019). Pertanto, è evidente che nella specie non può essersi verificata alcuna sanatoria della nullità del precetto per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 3,c.p.c.: la notifica, unitamente al precetto, della sentenza d’appello resa nel giudizio ex art. 650 c.p.c. (con cui l’opposizione tardiva dell’Annichiarico venne dichiarata inammissibile), nonché della sentenza (rectius, ordinanza) di questa Corte n. 5725/2020(con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso dello stesso odierno controricorrente), seppure idonea a far desumere, con certezza, la definitività del decreto ingiuntivo opposto, non altrettanto può esserlo circa la verifica della regolarità della sua notificazione, tanto più che l’opposizione N. 19656/22R.G. tardiva dell’Annichiarico era stata accolta in primo grado, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto stesso. Su tale specifico profilo, può anche aggiungersi che il Consorzio ricorrente neppure specifica, in ricorso, la ragione per cui s’è formato il giudicato di inammissibilità dell’opposizionetardiva (ossia, se tanto sia dipeso dalla effettiva regolarità della notificazione del decreto, ovvero da altra causa in rito), così profilandosi, a ben vedere, un concorrente profilo di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. 4.1 – In def i nit i va, il ricorso è rigettato . Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’anticipatario, che ha reso la prescritta dichiarazione. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di litein favore del controricorrente, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del N. 19656/22R.G. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso ar
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