CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/07/2020 della Corte di Appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1028 del 14 luglio 2020 la Corte di Appello di Ancona ha confermato, ritenendola fondata su elementi di fatto coerenti e sostanzialmente incontestati dall'imputato, la sentenza del Tribunale di Ancona che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 81, 56, 624, 625, n. 7, e 337 cod. pen., per avere compiuto, introducendosi dentro due autovetture parcheggiate sulla pubblica via, atti idonei e diretti in modo non equivoco a impadronirsi dei beni posti al loro interno, senza riuscirvi a causa dell'intervento del proprietario e, in seguito, dei Carabinieri ai quali si è opposto con violenza. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) vizio della motivazione in relazione all'inoffensività della condotta accertata relativamente al reato di furto, essendosi la Corte di Appello soffermata sull'idoneità dell'azione mentre la deduzione difensiva riguardava la mancanza di offensività rispetto al bene (il patrimonio) tutelato dalla norma incriminatrice, perché non è contestato che l'imputato si introdusse nelle due autovetture solo per soddisfare il bisogno impellente di fumare una sigaretta; b) violazione della legge e vizio della motivazione relativamente all'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., per avere la Corte escluso l'occasionalità del comportamento illecito in considerazione della ripetitività della condotta; c) violazione della legge e vizio della motivazione circa la sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., mancando nel caso in esame il dolo specifico, considerato che [OSCURATO:PERSONA], soggetto dalla personalità vacua e intellettualmente debole, reagì per paura al carabiniere che sopraggiungeva, ma dopo, resosi conto della situazione, si comportò in modo osservante e rispettoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non si confronta con quanto precisato nella sentenza nella parte in cui si osserva che [OSCURATO:PERSONA], sia davanti al Tribunale sia davanti alla Corte di appello, ha ammesso che si era introdotto nelle autovetture, aprendone le portiere, con l'intento di appropriarsi di sigarette, quindi di un bene altrui, sebbene di modesto valore economico, e non soltanto per fumare sigarette sue, come si desumerebbe dalle deduzioni difensive. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha disconosciuto il fatto di particolare tenuità evidenziando che la condotta è stata ripetuta due volte così da non potersi ritenere occasionale, sicché non ha escluso la causa di non punibilità soltanto per la continuazione ma evidenziando che la ripetitività della condotta, anche solo di furto, fa configurare il fatto come non occasionale, secondo la nozione adottata dal comma 3 dell'art. 131-bis cod. pen. In ogni caso, il comma 2 dell'art. 131-bis cod. pen. esclude la particolare tenuità del fatto quando si procede per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte ha precisato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere compreso che aveva davanti a sé dei Carabinieri, i quali del resto vestivano la divisa, e che non è contestato che egli si oppose loro con violenza (colpendo uno dei militari con una ginocchiata) per impedire che svolgessero la propria attività. Il ricorso non si confronta con questa ricostruzione del fatto né evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge, sicché risulta aspecifico. 4. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas