CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 08779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. GUERRA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. — [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 febbraio 2022 il GIP del Tribunale di Genova - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'opposizione introdotta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa - in prima istanza - il 15 novembre 2021. Con dette decisioni il G.E. ha respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia di una statuizione di confisca contenuta nella sentenza applicativa di pena per il delitto di riciclaggio emessa in data 15 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla somma di denaro di 6.951.000 euro. In motivazione si evidenzia che: a) la decisione di applicazione della pena è stata emessa in riferimento al delitto di riciclaggio, attribuito al Forti, il che implica il riconoscimento della provenienza illecita del denaro ; b) ciò esclude l'esistenza di un diritto alla restituzione in capo agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], pur in presenza di una affermazione del Forti relativa all'avvenuta consegna del denaro da parte di costui in quattro valigie in data antecedente il decesso del medesimo Abossida. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con deduzione di due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Le condotte di riciclaggio, oggetto della decisione di patteggiamento, risultano poste in essere dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA], il che - in tesi - ne impedisce l'opponibilità agli eredi. Costoro sono da ritenersi terzi estranei sia in rapporto alla pretesa - ma non dimostrata - attività di traffico di stupefacenti che sarebbe stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] che in rapporto alle condotte di riciclaggio contestate al Forti. Peraltro l'attività di traffico di stupefacenti, si afferma, sarebbe stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla sorella Bombina, il che imporrebbe - in tesi - la restituzione della metà della somma agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si afferma che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva lecita attività commerciale e pertanto non vi è prova alcuna della derivazione del denaro - a suo tempo consegnato al Forti, dal traffico di stupefacenti. Non vi era, pertanto, alcun diritto del Forti a disporre della somma in questione, che andava restituita agli eredi. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, presupposto logico della decisione di confisca - intervenuta per il delitto di riciclaggio - è la provenienza illecita della somma di denaro oggetto della condotta di reato. Circa tale aspetto, va rilevato che/ seppure tale somma fosse stata consegnata al Forti prima del decesso di [OSCURATO:PERSONA] ciò non comporta il riconoscimento di alcun diritto alla restituzione in capo agli eredi, in quanto non muta la qualificazione del denaro come profitto di un reato-presupposto del riciclaqgio. Sul punto i motivi di ricorso finiscono con l'omettere il confronto con le argomentazioni espresse nella decisione impugnata, riproponendo in modo del tutto assertivo la tesi della provenienza lecita della cospicua somma di denaro / 1-,eisAl '?-tu nAA,0 4-11a75--\44.,2 , 3.2 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d