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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 00251/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 10 maggio 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di N apoli, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato ex art. 337 cod. pen., assorbito il reato sub a) ex art. 336 cod. p€ n. (in Ercolano il 24 giugno 2020), esclusa la contestata recidiva.

La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in un anno, 5 mesi di reclusione ed C 146.000 di multa, per i reati ex art. 337 cod. pen. e 291-bis d.P.R. 411973 (in Ercolano il 24 giugno 2020).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, alla riduzione della pena nei limiti edittali.

2.2. Con il secondo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata revoca della confisca dell'auto, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per il reato contes:ato a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca; non si confronta con la motivazione del provvedimento impugna:o che ha rigettato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche per precAenti penali degli imputati e per la condotta tenuta.

Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede ci .egittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.

È sufficiente, :li fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pet:inelli, Rv. 271269).

Non sono poi state elevate specifiche contestazioni sul trattamento sanzionatorio.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Nel motivo vi sono argomentazioni relative alla confisca di un telefono cellulare del tutto gen€ non essendo stato indicato neanche a chi appartenga il bene e quale dei due ricorrenti impugni sul punto.

Quanto alla confisca dell'auto, il motivo è manifestamente infondato in oianto non tiene conto che nel reato di contrabbando è obbligatoria la confisca delle cose che servirono a commettere il reato; nel caso di veicolo appartenente a p€ rsona estranea, spetta a detta persona provare di non avere potuto impedire I fatto.

La confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisca la pro‘a non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego - anche occasionale - del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza.

A tale prova, che avrebbe dovuto essere fornita, non vi è alcun riferimento nel ricorso.

3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è -agii:fie di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 26/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 10 maggio 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di N apoli, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato ex art. 337 cod. pen., assorbito il reato sub a) ex art. 336 cod. p€ n. (in Ercolano il 24 giugno 2020), esclusa la contestata recidiva. La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in un anno, 5 mesi di reclusione ed C 146.000 di multa, per i reati ex art. 337 cod. pen. e 291-bis d.P.R. 411973 (in Ercolano il 24 giugno 2020). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, alla riduzione della pena nei limiti edittali. 2.2. Con il secondo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata revoca della confisca dell'auto, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per il reato contes:ato a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca; non si confronta con la motivazione del provvedimento impugna:o che ha rigettato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche per precAenti penali degli imputati e per la condotta tenuta. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede ci .egittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda. È sufficiente, :li fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pet:inelli, Rv. 271269). Non sono poi state elevate specifiche contestazioni sul trattamento sanzionatorio. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nel motivo vi sono argomentazioni relative alla confisca di un telefono cellulare del tutto gen€ non essendo stato indicato neanche a chi appartenga il bene e quale dei due ricorrenti impugni sul punto. Quanto alla confisca dell'auto, il motivo è manifestamente infondato in oianto non tiene conto che nel reato di contrabbando è obbligatoria la confisca delle cose che servirono a commettere il reato; nel caso di veicolo appartenente a p€ rsona estranea, spetta a detta persona provare di non avere potuto impedire I fatto. La confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisca la pro‘a non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego - anche occasionale - del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. A tale prova, che avrebbe dovuto essere fornita, non vi è alcun riferimento nel ricorso. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è -agii:fie di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P
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