Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 37103/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2705/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA S. [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 906/2018 depositata il08/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Messina, nelle cause (incrociate) riunite proposte rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] - già amministratore della cooperativa “Turistica il [OSCURATO:SOCIETA].” - per ottenere il pagamento dalla predetta società dei propri compensi per l’opera dallo stesso svolta dal 1992 al 1996, e dalla stessa cooperativa per ottenere il risarcimento per gli atti di mala gestio compiuti dal predetto organo amministrativo nello stesso periodo (appropriazioni di denaro della società e negligenze nella vendita dell’imbarcazione Voyage 12,50), previa compensazione tra i rispettivi crediti, ha condannato il Velardi al pagamento della somma di € 87.851,85.

Con sentenza n. 906/2018, depositata in data 8.10.2018, la Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Velardi, dopo aver operato, a sua volta, la compensazione tra i rispettivi crediti, ha condannato il Velardi al pagamento in favore della “Turistica il [OSCURATO:SOCIETA].” della minor somma di € 34.140,33, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al soddisfo, compensando integralmente le spese del giudizio di primo grado e un terzo delle spese del grado d’appello, con condanna della cooperativa al pagamento in favore del Velardi dei residui due terzi.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la “Turistica il [OSCURATO:SOCIETA].” affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentaleper quattro motivi.

Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il prim o motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ. in relazione agli artt. 1241 e 1242 cod. civ..

Assume la cooperativa ricorrente che il credito dalla stessa vantato nei confronti del Velardi costituisce un’obbligazione risarcitoria da plurime violazioni, e quindi si verte in tema di debito di valore, mentre il credito vantato dal Velardi è riconducibile ad un debito di valuta.

Ne consegue che la Corte d’Appello, prima di effettuare la compensazione tra i debiti reciproci, avrebbe dovuto provvedere alla rivalutazione monetaria del suo credito di valore.

2. Il motivo è fondato.

Va osservato che questa Corte ha già in passato (vedi Cass. n. 21802/2006; Cass. n. 6407/1979) enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità –secondo cui “Nel caso di coesistenza di debiti reciproci aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta, nella determinazione, ai fini della compensazione, dell'ammontare del primo, non può non tenersi conto - dovendo i danni da risarcire essere determinati con riferimento ai valori monetari del tempo della decisione finale della causa - della incidenza della svalutazione monetaria, il cui calcolo, con la conseguente sua aggiunta all'entità dei danni determinata con riferimento ai valori della moneta al tempo dell'evento dannoso, costituisce una semplice modalitàdella liquidazione”.

Dunque, la Corte avrebbe dovuto provvedere, prima di operare la compensazione tra i due crediti, alla rivalutazione monetaria del credito risarcitorio vantato dalla cooperativa, dal momento del verificarsi degli eventi dannosi fino a quello della decisione finale della causa.

Né è accoglibile la tesi del Velardi, secondo cui anche il suo credito sarebbe di valore in quanto riconducibile allo svolgimento di un’attività di natura parasubordinata (verosimilmente sul rilievo che, per la sua assimilabilità al credito di lavoro dipendente, si applicherebbe parimenti la rivalutazione monetaria).

In proposito, va osservato che questa Corte, a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 1545/2017, ha enunciato il principio di diritto secondo cui l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso tra quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 cod.proc. civ..

E’ stata quindi esclusa, in linea di principio, la natura parasubordinata dell’opera dell’amministratore, salvo che non si verifichi in concreto –situazione neppure dedotta nel caso di specie –secondo un accertamento esclusivo del giudice di merito, che la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce avessero inteso instaurare un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera (vedi punto 4, pag. 16 della sentenza delle Sezioni Unite citata).

Infine, non vi è dubbio che il predetto principio di diritto, enunciato per l’amministratore di una società per azioni, sia applicabile anche a quello di una società cooperativa a responsabilità limitata –come nel caso di specie –e ciò in virtù dell’art. 2519 comma 1° cod. civ., secondo cui “alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”.

3. Con il secondo motivo ed il terzo motivo, da illustrarsi ed esaminarsi unitariamente, avendo entrambi ad oggetto le statuizioni sulle spese di lite, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado ed alla statuizione (di compensazione parziale) sulle spese nel giudizio d’appello.

4. Entrambi i motivi restano assorbiti nell’accoglimento del primo motivo.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l’omesso esame di plurimi fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., con riferimento alla determinazione degli acconti asseritamente dallo stesso incassati.

In particolare, lamenta il ricorrente incidentale che la Corte d’Appello, nel riconoscere alla Turistica il [OSCURATO:SOCIETA] la somma di vecchie lire 186.104.895, si è limitata acriticamente ad aderire alle conclusioni del CTU senza, tuttavia, considerare alcuni fatti decisivi che erano stati rappresentati nella precedent e fase di merito, e, segnatamente: a) la somma di £ 13.932.285, relativa agli oneri accessori della imbarcazione Voyage 12,50, doveva essere detratta dai danni accertati a suo carico, essendo stata sostenuta non dalla cooperativa, ma direttamente dai promissari acquirenti della barca, giusta preliminare del 28.5.95; b) la somma di £ 12.150.000 non avrebbe dovuto essere conteggiata, costituendo restituzione di una precedente anticipazione effettuata dal Velardi; c) lo stesso Velardi aveva sempre anticipato gratuitamente i capitali necessari alle iniziative sociali, in misura ben superiore agli altri soci, in virtù di una garanzia fideiussoria prestata a favore della società.

6. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2392 previgente cod. civ. per erronea configurazione di una responsabilità risarcitoria a carico del Velardi in relazione al preteso mancato ricavo del noleggio dell’imbarcazione Voyage 12,50.

Lamenta il ricorrente che la responsabilità dell’amministratore presuppone la prova dell’inadempimento dell’organo amministrativo agli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, del nesso causale tra condotta e conseguenze pregiudizievoli nonché del danno.

La decisione impugnata non si è soffermata assolutamente sul preteso inadempimento imputabile al ricorrente incidentale né sul nesso di causalità, né sul danno.

7. Con il terzo motivo del ricorso incidentale è stato dedotto l’omesso esame di molteplici fatti decisivi, ex art. 360 comma 1° n.5 cod. proc. civ., oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle condotte poste in essere dal ricorrente incidentale nella vicenda del noleggio dell’imbarcazione Voyage 12,50.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello, nel configurare a suo carico una responsabilità per la vicenda dell’imbarcazione di cui sopra, ha trascurato fatti decisivi già rappresentati nel suo atto di appello alle pagine da 3 a 5 e da 8 a

10. In primo luogo, erano stati gli altri membri del C.d.A. della cooperativa, non intervenendo alle sedute convocate, ad impedirgli il perfezionamento della vendita dell’imbarcazione Voyage 12,50.

Inoltre, la metodologia utilizzata dal consulente tecnico d’ufficio per determinare il danno da mancato ricavo nel periodo di non utilizzo dell’imbarcazione trasferita al promissari acquirenti non tiene in alcuna considerazione le condizioni dell’imbarcazione, le reali possibilità di noleggio e l’incidenza dei costi di esercizio.

8. Il primo motivo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, da esaminare unitariamente avendo entrambi ad oggetto l’omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc., oggetto di discussione tra le parti, sonofondati.

Va osservato che la Corte d’Appello, nel quantificare il credito risarcitorio vantato dalla cooperativa nei confronti del Velardi, si è limitato ad affermare apoditticamente di ritenere che “le conclusioni cui perviene il C.T.U. siano condivisibili”, senza confrontarsi con i precisi rilievi – sopra riassunti - rappresentati specificamente dal Velardi nell’atto di citazione in appello e idonei ad incidere sulla quantificazione del credito risarcitorio (vedi l’espresso richiamo del ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, alle specifiche pagine di questo atto di impugnazione in cui aveva formulato le proprie censure in ordine alla quantificazione del CTU).

Ne consegue che la Corte d’Appello sia effettivamente incorsa nelle violazioni denunciate dalricorrente incidentale.

8. Il secondo motivo del ricorso incidentale è assorbito nell’accoglimento del primo e del terzo.

9. Con il quarto motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla regolazione delle spese processuali di primo e secondo grado.

10. Il motivo è parimenti assorbito.

La sentenza deve essere quindi cassata nei limiti di cui in motivazione, con conseguente rinvio alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; accoglie il prim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2705/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA S. [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 906/2018 depositata il08/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Messina, nelle cause (incrociate) riunite proposte rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] - già amministratore della cooperativa “Turistica il [OSCURATO:SOCIETA].” - per ottenere il pagamento dalla predetta società dei propri compensi per l’opera dallo stesso svolta dal 1992 al 1996, e dalla stessa cooperativa per ottenere il risarcimento per gli atti di mala gestio compiuti dal predetto organo amministrativo nello stesso periodo (appropriazioni di denaro della società e negligenze nella vendita dell’imbarcazione Voyage 12,50), previa compensazione tra i rispettivi crediti, ha condannato il Velardi al pagamento della somma di € 87.851,85. Con sentenza n. 906/2018, depositata in data 8.10.2018, la Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Velardi, dopo aver operato, a sua volta, la compensazione tra i rispettivi crediti, ha condannato il Velardi al pagamento in favore della “Turistica il [OSCURATO:SOCIETA].” della minor somma di € 34.140,33, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al soddisfo, compensando integralmente le spese del giudizio di primo grado e un terzo delle spese del grado d’appello, con condanna della cooperativa al pagamento in favore del Velardi dei residui due terzi. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la “Turistica il [OSCURATO:SOCIETA].” affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentaleper quattro motivi. Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il prim o motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ. in relazione agli artt. 1241 e 1242 cod. civ.. Assume la cooperativa ricorrente che il credito dalla stessa vantato nei confronti del Velardi costituisce un’obbligazione risarcitoria da plurime violazioni, e quindi si verte in tema di debito di valore, mentre il credito vantato dal Velardi è riconducibile ad un debito di valuta. Ne consegue che la Corte d’Appello, prima di effettuare la compensazione tra i debiti reciproci, avrebbe dovuto provvedere alla rivalutazione monetaria del suo credito di valore. 2. Il motivo è fondato. Va osservato che questa Corte ha già in passato (vedi Cass. n. 21802/2006; Cass. n. 6407/1979) enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità –secondo cui “Nel caso di coesistenza di debiti reciproci aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta, nella determinazione, ai fini della compensazione, dell'ammontare del primo, non può non tenersi conto - dovendo i danni da risarcire essere determinati con riferimento ai valori monetari del tempo della decisione finale della causa - della incidenza della svalutazione monetaria, il cui calcolo, con la conseguente sua aggiunta all'entità dei danni determinata con riferimento ai valori della moneta al tempo dell'evento dannoso, costituisce una semplice modalitàdella liquidazione”. Dunque, la Corte avrebbe dovuto provvedere, prima di operare la compensazione tra i due crediti, alla rivalutazione monetaria del credito risarcitorio vantato dalla cooperativa, dal momento del verificarsi degli eventi dannosi fino a quello della decisione finale della causa. Né è accoglibile la tesi del Velardi, secondo cui anche il suo credito sarebbe di valore in quanto riconducibile allo svolgimento di un’attività di natura parasubordinata (verosimilmente sul rilievo che, per la sua assimilabilità al credito di lavoro dipendente, si applicherebbe parimenti la rivalutazione monetaria). In proposito, va osservato che questa Corte, a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 1545/2017, ha enunciato il principio di diritto secondo cui l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso tra quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 cod.proc. civ.. E’ stata quindi esclusa, in linea di principio, la natura parasubordinata dell’opera dell’amministratore, salvo che non si verifichi in concreto –situazione neppure dedotta nel caso di specie –secondo un accertamento esclusivo del giudice di merito, che la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce avessero inteso instaurare un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera (vedi punto 4, pag. 16 della sentenza delle Sezioni Unite citata). Infine, non vi è dubbio che il predetto principio di diritto, enunciato per l’amministratore di una società per azioni, sia applicabile anche a quello di una società cooperativa a responsabilità limitata –come nel caso di specie –e ciò in virtù dell’art. 2519 comma 1° cod. civ., secondo cui “alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”. 3. Con il secondo motivo ed il terzo motivo, da illustrarsi ed esaminarsi unitariamente, avendo entrambi ad oggetto le statuizioni sulle spese di lite, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado ed alla statuizione (di compensazione parziale) sulle spese nel giudizio d’appello. 4. Entrambi i motivi restano assorbiti nell’accoglimento del primo motivo. 5. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l’omesso esame di plurimi fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., con riferimento alla determinazione degli acconti asseritamente dallo stesso incassati. In particolare, lamenta il ricorrente incidentale che la Corte d’Appello, nel riconoscere alla Turistica il [OSCURATO:SOCIETA] la somma di vecchie lire 186.104.895, si è limitata acriticamente ad aderire alle conclusioni del CTU senza, tuttavia, considerare alcuni fatti decisivi che erano stati rappresentati nella precedent e fase di merito, e, segnatamente: a) la somma di £ 13.932.285, relativa agli oneri accessori della imbarcazione Voyage 12,50, doveva essere detratta dai danni accertati a suo carico, essendo stata sostenuta non dalla cooperativa, ma direttamente dai promissari acquirenti della barca, giusta preliminare del 28.5.95; b) la somma di £ 12.150.000 non avrebbe dovuto essere conteggiata, costituendo restituzione di una precedente anticipazione effettuata dal Velardi; c) lo stesso Velardi aveva sempre anticipato gratuitamente i capitali necessari alle iniziative sociali, in misura ben superiore agli altri soci, in virtù di una garanzia fideiussoria prestata a favore della società. 6. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2392 previgente cod. civ. per erronea configurazione di una responsabilità risarcitoria a carico del Velardi in relazione al preteso mancato ricavo del noleggio dell’imbarcazione Voyage 12,50. Lamenta il ricorrente che la responsabilità dell’amministratore presuppone la prova dell’inadempimento dell’organo amministrativo agli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, del nesso causale tra condotta e conseguenze pregiudizievoli nonché del danno. La decisione impugnata non si è soffermata assolutamente sul preteso inadempimento imputabile al ricorrente incidentale né sul nesso di causalità, né sul danno. 7. Con il terzo motivo del ricorso incidentale è stato dedotto l’omesso esame di molteplici fatti decisivi, ex art. 360 comma 1° n.5 cod. proc. civ., oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle condotte poste in essere dal ricorrente incidentale nella vicenda del noleggio dell’imbarcazione Voyage 12,50. Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello, nel configurare a suo carico una responsabilità per la vicenda dell’imbarcazione di cui sopra, ha trascurato fatti decisivi già rappresentati nel suo atto di appello alle pagine da 3 a 5 e da 8 a 10. In primo luogo, erano stati gli altri membri del C.d.A. della cooperativa, non intervenendo alle sedute convocate, ad impedirgli il perfezionamento della vendita dell’imbarcazione Voyage 12,50. Inoltre, la metodologia utilizzata dal consulente tecnico d’ufficio per determinare il danno da mancato ricavo nel periodo di non utilizzo dell’imbarcazione trasferita al promissari acquirenti non tiene in alcuna considerazione le condizioni dell’imbarcazione, le reali possibilità di noleggio e l’incidenza dei costi di esercizio. 8. Il primo motivo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, da esaminare unitariamente avendo entrambi ad oggetto l’omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc., oggetto di discussione tra le parti, sonofondati. Va osservato che la Corte d’Appello, nel quantificare il credito risarcitorio vantato dalla cooperativa nei confronti del Velardi, si è limitato ad affermare apoditticamente di ritenere che “le conclusioni cui perviene il C.T.U. siano condivisibili”, senza confrontarsi con i precisi rilievi – sopra riassunti - rappresentati specificamente dal Velardi nell’atto di citazione in appello e idonei ad incidere sulla quantificazione del credito risarcitorio (vedi l’espresso richiamo del ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, alle specifiche pagine di questo atto di impugnazione in cui aveva formulato le proprie censure in ordine alla quantificazione del CTU). Ne consegue che la Corte d’Appello sia effettivamente incorsa nelle violazioni denunciate dalricorrente incidentale. 8. Il secondo motivo del ricorso incidentale è assorbito nell’accoglimento del primo e del terzo. 9. Con il quarto motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla regolazione delle spese processuali di primo e secondo grado. 10. Il motivo è parimenti assorbito. La sentenza deve essere quindi cassata nei limiti di cui in motivazione, con conseguente rinvio alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; accoglie il prim
Sentenza Cassazione n. 37103/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris