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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 33099/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha ritenuto la predetta responsabile del reato di cui all'art. 624, 625 n.2 cod. pen., accertato in data 8 marzo 2011.

Con primo ed unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 585 comma 1° lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 544 cpv. cod. proc. pen., sul presupposto che la Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno delle regole che disciplinano i termini per presentare impugnazione.

La declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione, nella tesi prospettata dalla difesa, deriverebbe da un mero errore percettivo del giudice di appello, che avrebbe preso in considerazione una data di emissione della sentenza di primo grado poi fatta oggetto di una correzione di errore materiale tramite annotazione in calce alla pronuncia medesima.

Il ricorso è fondato.

Effettivamente, la Corte di appello di Palermo ha individuato il dies a quo del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, datata 5 marzo 2019 (scaduto il quale, ex art. 585 cod. proc. pen., inizia a decorrere quello per proporre l'impugnazione) nel 20 marzo 2019.

In ragione di ciò, ha calcolato il termine per impugnare - di 30 giorni - come scaduto in data 19 aprile 2019, e, pertanto, ha ritenuto l'appello tardivo in quanto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Palermo in data 24 aprile 2019.

Tuttavia, con provvedimento del 20 marzo 2019, il dott. [OSCURATO:PERSONA], giudice monocratico che ha emesso la sentenza di primo grado, aveva disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della pronuncia in esame, attestando, in calce alla medesima, che essa era stata adottata in data 12 marzo 2019 e non in data 5 marzo 2019.

Muovendo da questo diverso presupposto fattuale, invero, la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere tempestivo l'appello interposto dal difensore dell'imputato, dal momento che il termine per impugnare sarebbe spirato in data 26 aprile 2019 (il termine per il deposito della motivazione della sentenza di prime cure sarebbe infatti scaduto il 27 marzo 2019, e da questa data sarebbe iniziata la decorrenza del termine di trenta giorni per promuovere il gravame, ex art. 585 cod. proc. pen.).

La fondatezza del motivo di ricorso, dunque, ha indotto la Corte di legittimità a considerare che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art.625 cod. pen..

In particolare, l'art. 2 comma 10 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 30 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. ,A, In data 09 febbraio 2023 l'articolazione sezionale dell'Ufficio per il processo presso la V sezione penale ha provveduto ad inoltrare la richiesta alla Procura della Repubblica di Palermo a riguardo dell'avvenuta, o meno, presentazione della querela per il delitto di furto in contestazione, a cui, tramite PEC dell'Il febbraio 2023, l'ufficio del P.M. dott. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto testualmente: "agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero [..] non risulta alcuna querela".

Ne consegue che, in assenza di emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela; tale formula liberatoria prevale in ogni caso su quella dell'estinzione del reato per prescrizione, dal momento che anche quest'ultima, coesistente, si sarebbe comunque perfezionata (sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Censi, Rv. 168768).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha ritenuto la predetta responsabile del reato di cui all'art. 624, 625 n.2 cod. pen., accertato in data 8 marzo 2011. Con primo ed unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 585 comma 1° lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 544 cpv. cod. proc. pen., sul presupposto che la Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno delle regole che disciplinano i termini per presentare impugnazione. La declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione, nella tesi prospettata dalla difesa, deriverebbe da un mero errore percettivo del giudice di appello, che avrebbe preso in considerazione una data di emissione della sentenza di primo grado poi fatta oggetto di una correzione di errore materiale tramite annotazione in calce alla pronuncia medesima. Il ricorso è fondato. Effettivamente, la Corte di appello di Palermo ha individuato il dies a quo del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, datata 5 marzo 2019 (scaduto il quale, ex art. 585 cod. proc. pen., inizia a decorrere quello per proporre l'impugnazione) nel 20 marzo 2019. In ragione di ciò, ha calcolato il termine per impugnare - di 30 giorni - come scaduto in data 19 aprile 2019, e, pertanto, ha ritenuto l'appello tardivo in quanto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Palermo in data 24 aprile 2019. Tuttavia, con provvedimento del 20 marzo 2019, il dott. [OSCURATO:PERSONA], giudice monocratico che ha emesso la sentenza di primo grado, aveva disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della pronuncia in esame, attestando, in calce alla medesima, che essa era stata adottata in data 12 marzo 2019 e non in data 5 marzo 2019. Muovendo da questo diverso presupposto fattuale, invero, la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere tempestivo l'appello interposto dal difensore dell'imputato, dal momento che il termine per impugnare sarebbe spirato in data 26 aprile 2019 (il termine per il deposito della motivazione della sentenza di prime cure sarebbe infatti scaduto il 27 marzo 2019, e da questa data sarebbe iniziata la decorrenza del termine di trenta giorni per promuovere il gravame, ex art. 585 cod. proc. pen.). La fondatezza del motivo di ricorso, dunque, ha indotto la Corte di legittimità a considerare che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art.625 cod. pen.. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 30 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. ,A, In data 09 febbraio 2023 l'articolazione sezionale dell'Ufficio per il processo presso la V sezione penale ha provveduto ad inoltrare la richiesta alla Procura della Repubblica di Palermo a riguardo dell'avvenuta, o meno, presentazione della querela per il delitto di furto in contestazione, a cui, tramite PEC dell'Il febbraio 2023, l'ufficio del P.M. dott. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto testualmente: "agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero [..] non risulta alcuna querela". Ne consegue che, in assenza di emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela; tale formula liberatoria prevale in ogni caso su quella dell'estinzione del reato per prescrizione, dal momento che anche quest'ultima, coesistente, si sarebbe comunque perfezionata (sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Censi, Rv. 168768). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per